Fusione di due unità immobiliari: cosa c'è da sapere

La fusione di due o più unità immobiliari ha un grande vantaggio: dare maggior spazio alle esigenze della famiglia, conservando i vantaggi destinati alla prima casa.
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Fusione o accorpamento immobiliare?


Avere una casa grande, con tanto spazio a disposizione, capace di soddisfare le svariate esigenze di una famiglia, è un desiderio comune a molti.

Per tutti coloro che possiedono una casa di modeste dimensione, nulla è perduto.
Nel caso in cui chi abita sopra, sotto o accanto decida di vendere, l'intera unità immobiliare o parte di essa, è concretamente fattibile un ampliamento.

Acquisto di immobile o parte di esso per fusione

L'unione, quindi, di due o più unità immobiliari che siano adiacenti, ovvero sullo stesso piano o su due piani sovrapposti, è definita fusione o accorpamento immobiliare.
Nel caso due appartamenti siano contigui, adiacenti, comunicanti o confinanti tra loro, accatastati come unità immobiliari distinte, è dunque possibile fonderli, per dare origine a un'unica abitazione e poter quindi continuare a beneficiare della agevolazioni riservate alla prima casa, tra cui la cancellazione dell'IMU.

Viceversa, qualora si acquisti un secondo immobile e non si proceda all'accorpamento, non si potrà beneficiare dei vantaggi riservati alla prima casa.
Per accorpare due unità immobiliari è necessario che il proprietario sia unico e che si effettuino tutti i lavori necessari, come la variazione di tramezzi, le aperture ed eventuali modifiche degli impianti elettrici, per dimostrare che l'immobile è effettivamente uno solo.

Comprare una porzione di immobile


Una alternativa valida, qualora non sia disponibile l'intero appartamento contiguo, o non si abbia la possibilità economica di acquistarlo per intero, è quella di acquistare, solo una porzione di immobile contigua alla propria e poi procedere all'accorpamento.

La procedura è la stessa dell'accorpamento tra due appartamenti e richiederà per diventare effettiva, così come nel caso dell'acquisto dell'intera unità immobiliare, la presentazione del progetto, la dichiarazione al Comune di inizio lavori e la pratica di fusione catastale.

In questo caso particolare entrambe le rendite catastali subiranno una modifica, l'immobile ampliato, ovviamente aumenterà la sua rendita conseguente alla fusione, mentre l'appartamento che è stato ridotto diminuirà la sua rendita conseguente al frazionamento, con rideterminazione anche dei rispettivi millesimi di proprietà.


Fusione immobili: quando si può fare?


Condizione necessaria per operare una fusione di due o più unità immobiliari, è che queste siano collocate su uno stesso piano o anche su piani diversi ma sovrapposti e che risultino appartenere al medesimo proprietario.

Casi in cui è possibile la fusione immobiliare

Fusione immobili: quando non si può fare?


In merito ai casi in cui non sia ammissibile la fusione di due unità immobiliari l'Agenzia delle Entrate nella circolare N. 27/E del 13 giugno 2016 ha chiarito che:
- non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomiafunzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità.

Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.

Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare, che venga specificato nelle note e in planimetria la porzione di unità immobiliare relativa alle due parti e la rendita di competenza associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.

L'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede a inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, una annotazione in cui viene indicata l'unione di fatto dei due subalterni e la rendita attribuita a ciascuna porzione di unità immobiliare ai fini fiscali.


Fusione immobili ai fini fiscali: cosa significa


Ai fini fiscali la fusione o accorpamento di due unità immobiliari in una nuova e unica unità è concesso a patto che siano eseguiti i necessari lavori di adeguamento e venga successivamente effettuata iscrizione in Catasto edilizio urbano con la categoria più appropriata relativamente alle caratteristiche proprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso.
La fusione di due o più immobili, consente dunque di costituire una unità immobiliare, ovvero di costituire una nuova unica particella o subalterno catastale che comprende le due di partenza.

In questo modo alla nuova particella generata corrisponderà un rendita catastale dell'immobile proporzionalmente maggiore rispetto alla precedente, poiché è variata la consistenza, ma di contro si otterrà un risparmio fiscale nettamente superiore all'aggravio di spese dovuto all'aumento di metratura dell'immobile.

Un elemento da non sottovalutare in questo tipo di operazioni è quello legato all'aumento di superficie conseguente alla fusione. Una delle condizione fondamentali affinché la nuova unità immobiliare non diventi un bene di lusso, e quindi perda le agevolazioni di prima casa, è infatti che la superficie non superi i 240 mq complessivi.

Si ricorda infatti che rispetto alle imposte IMU e TASI, si procede quindi secondo la regola generale:

1. l'esenzione è riconosciuta se l'abitazione principale è classificata nelle categorie catastali da A2 ad A7;

2. l'esenzione non è riconosciuta per quelle unità immobiliari accatastate come immobile di lusso e/o di pregio, cioè che rientrano nelle categorie A1, A8 e A9.


Come procedere alla fusione di immobili


L'accorpamento di due unità immobiliari è considerato un intervento di manutenzione straordinaria, pertanto per realizzarlo è necessario presentare al Comune una delle due seguenti pratiche:

- CILA, Comunicazione di Inizio Lavori, nel caso in cui i lavori non richiedano interventi sulle parti strutturali, ad esempio aprire un vano in un muro non portante;

- SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nel caso in cui i lavori richiedano interventi sulle parti strutturali, ad esempio aprire un vano porta in un muro portante o costruire una scala per collegare due appartamenti sovrapposti.

Scala di collegamento tra due unità immobiliari sovrapposte
Terminati i lavori, il tecnico incaricato comunicherà la variazione catastale avente per oggetto la fusione, che consisterà praticamente nella soppressione dei subalterni identificativi delle unità immobiliari esistenti prima dei lavori e la conseguente individuazione di un nuovo subalterno identificativo della nuova unità immobiliare derivata dalla fusione.


Fusione immobili e bonus ristrutturazioni


L'accorpamento o anche il frazionamento di due unità immobiliari rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, per cui è tra gli interventi che godono della detrazione fiscale IRPEF prevista dal Bonus casa, su un importo massimo di spesa di 96.000 euro.

Il D.L. Sblocca Italia 133/2014 ha infatti specificato che rientrano nella manutenzione straordinaria i lavori di frazionamento/accorpamento con esecuzione di opere anche se comportano la variazione delle superficie delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, a patto che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

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Accorpamento di due unità immobiliari
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  • Misa1
    Misa1
    Venerdì 25 Ottobre 2024, alle ore 10:03
    Sono proprietaria di due appartamenti nella stessa unità abitativa, uno come prima casa e uno come seconda casa.
    Si possono unificare e farli diventare casa unica, ma come seconda casa, visto che io non possso abitarci?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Misa1
      Venerdì 25 Ottobre 2024, alle ore 10:57
      Sì, la fusione può avvenire per tutti gli immobili, quindi anche per la seconda casa.
      E' importante fare una valutazione economica e fiscale perchè la spesa potrebbe essere piuttosto onerosa tra pratiche edilizie e catastali oltre ai lavori di adeguamento. 
      Inoltre avrà sicuramente un aumento della rendita catastale.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Fede5
    Fede5
    Martedì 22 Ottobre 2024, alle ore 09:18
    Stiamo facendo una fusione di 2 apartamenti il tecnico mi dice che il docfa suggerisce classamento A8 dove prima erano 2 a7, ma l'immobile è tutt'altro che di lusso.
    Cosa possiamo fare?
    Abbiamo fatto dei lavori col 110% che però si sono chiusi con classamento A7 l'anno scorso.
    Se andasse in A8 dopo la fusione ci sarebbero problemi?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Fede5
      Martedì 22 Ottobre 2024, alle ore 11:28
      Purtroppo qualsiasi variazione catastale comporta un aumento di rendita, nel caso Suo oltre alla categoria A8 c'è da valutare anche l'assegnazione della classe perchè potrebbe non essere del tutto negativa.
      Le consiglio di farsi fare, dal Suo tecnico di fiducia, una simulazione del DocFa per annotare la classe e fare le opportune valutazioni anche rispetto all'Imu che paga attualmente sulla seconda casa A7.
      Certo, in un paese come l'Italia, dove nulla è scontato e la tassazione sugli immobili è la cosa più semplice da aumentare, con l'A8 molte delle "tutele" che oggi ha, non le avrebbe più.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Cconfort
    Cconfort
    Venerdì 27 Settembre 2024, alle ore 09:33
    Sono proprietario di un appartamento al piano terra di una palazzina di 4 piani.
    Vorrei acquistare il locale C2 sottostante, sarebbe possibile poi collegare l'abitazione tramite una scala interna al locale C2?
    È possible anche fare l'annessione del locale C2?
    Grazie saluti
    Claudio.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Cconfort
      Martedì 1 Ottobre 2024, alle ore 09:40
      Sì, è tecnicamente possibile fare l'accorpamento sia fisico che burocratico.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Massimo Pozzo
    Massimo Pozzo
    Martedì 21 Maggio 2024, alle ore 09:25
    Acquistando due appartamenti distinti catastalmente, come funziona il discorso fusione e prima casa?
    Si possono acquistare entrambi e nello stesso atto fare le fusione oppure la fusione si può fare dopo?
    Per il discorso agevolazioni prima casa invece? 
    Grazie mille
    Cordialmente
    Massimo
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Massimo pozzo
      Martedì 21 Maggio 2024, alle ore 15:04
      Fermo restando la fattibilità tecnica del Suo progetto di fusione, ha la possibilità di acquistare entrambe le unità immobiliari con i benefici della prima casa, purché si impegni in sede di rogito notarile a procedere alla fusione entro un anno dall'acquisto o entro tre anni per giustificati motivi.
      In questo caso paga un'imposta ipocatastale del 2% su entrambi gli immobili se acquistati da un soggetto privato. Nel caso di acquisto da impresa di costruzioni, l'iva su entrambe è del 4%.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Massimo Pozzo
        Massimo Pozzo Pasquale
        Martedì 21 Maggio 2024, alle ore 17:23
        Grazie mille.
        A livello di lavori e opere murarie non ci sarebbe nulla da fare, sono da accorpare contatore luce e gas, mentre acqua ce n'è già solo uno.
        Per quanto riguarda il cambio classe catastale, attualmente entrambi gli appartamenti sono A2, fondendoli si supererebbero i 240 mq.
        Sarebbe un villino, quindi A7, ma non vorrei che possa passare in A8, anche se non è in zona di pregio, non ha piscine o materiali di pregio.
        Basta il superamento dei 240mq per farlo passare in A8?
        Grazie
        Cordialmente
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Massimo pozzo
          Martedì 21 Maggio 2024, alle ore 18:41
          Il rischio di passare in una categoria catastale A/8 o A/1 esiste.
          Nel Suo caso, prima di procedere alla fusione, è consigliabile fare una simulazione con il programma di variazione catastale DocFa in dotazione di un qualsiasi tecnico.
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
      • Malik2
        Malik2 Pasquale
        Mercoledì 12 Giugno 2024, alle ore 03:16
        Se nell’atto abbiamo dichiarato che avremo fatto la fusione e dopo per qualche motivo non lo facessimo cosa succede?
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Malik2
          Mercoledì 12 Giugno 2024, alle ore 10:52
          Trascorsi i tre anni dalla data del rogito parte la verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria che, accertata l'infrazione, ricalcola l'imposta ipocatastale come seconda casa oltre all'applicazione di una sanzione ed i relativi interessi.
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Bart Olmi
    Bart Olmi
    Martedì 21 Maggio 2024, alle ore 08:24
    Sono proprietario con mia moglie di un appartamento (A2-90 metri quadri).
    Stiamo per comprare l'appartamento attiguo nello stesso condominio sempre di A2-90 metri quadri.
    Uniremo i due appartamenti rimuovendo un muro interno.
    Per evitare di pagare l'IMU sul secondo appartamento possiamo procedere all'accorpamento delle due particelle catastali. 
    Con l'accorpamento la rendita catastale come viene rideterminata?
    È la semplice somma delle due preesistenti oppure viene determinata con nuovi coefficienti?
    Se fra 10 anni volessi vendere una delle due unità quale è la soluzione migliore da adottare ora, accorpamento o unione di fatto?
     Grazie in anticipo
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Bart olmi
      Martedì 21 Maggio 2024, alle ore 14:46
      La nuova rendita catastale non è la somma delle due ma segue nuovi paramentri che, quasi sempre, comporta, un consistente aumento della stessa.
      Sul fatto della possibilità di vendere una delle due case, al Suo posto, ci penserei molto prima di operare la fusione perchè tra le sole pratiche urbanistiche e catastali (prima e dopo), ci vogliono tra i 6 e 7 mila euro, poi ci sono i lavori di accorpamento e di separazione per rendere nuovamente autonoma l'unità immobiliare da vendere che, da una stima minima, se ne vanno via altri 20 mila euro.  Non credo che andrà mai a pagare tasse sulla seconda casa somme del genere.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Bart Olmi
        Bart Olmi Pasquale
        Martedì 21 Maggio 2024, alle ore 17:09
        Grazie per la pronta risposta. Nella mia situazione posso optare per l'unione di fatto? In questo modo le rendite non verrebbero rivalutate ma potrei benieficiare dell' IMU prima casa per l'intero appartamento.Grazie
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Bart olmi
          Martedì 21 Maggio 2024, alle ore 17:49
          Si, esiste questa possibilità di beneficiare dell'esenzione Imu.
          Questa che Lei vorrebbe intraprendere è una condizione ibrida in quanto non è una vera fusione con la conseguente soppressione di un subalterno.
          In pratica rimangono in essere entrambe le unità immobiliari ma con la condizione di subalternità di una rispetto all'altra se, però, sono state eseguite opere come l'accorpamento degli impianti, l'eliminazione della doppia cucina, ecc. attraverso la presentazione al comune di una Cila/Scia e le variazioni catastali susseguenti.
          Pertanto vanno eseguiti lavori di edilizia per accorpare in un unico immobile tutti gli impianti e le varie utenze. 
          A conferma di quanto prima, Le riporto quanto dispone la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 13 giugno 2016 al punto 1.7,  a seguito di un interpello presentato, scrive:
          - "Occorre premettere che non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare: l'utilizzo della causale di presentazione "Altre", nel cui campo descrittivo deve essere riportata la dizione "DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.";l'inserimento, nel riquadro "Note relative al documento", della dizione "Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali";la rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna porzione, dell'intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto;ai fini del classamento, l'attribuzione ai beni costituenti porzioni di unità immobiliare della categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza. Non è pertanto sufficiente richiedere ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate solo l'inserimento di un'apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione secondo le modalità sopra esposte. L'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede ad inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, la seguente annotazione "Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali" - .
          La perdita della funzionalità di una delle due unità immobiliari comporta anche la variazione anagrafica con la fusione dei nuclei familiari.
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
          • Bart Olmi
            Bart Olmi Pasquale
            Mercoledì 22 Maggio 2024, alle ore 22:53
            L'unione di fatto è applicabile solo se i proprietari sono differenti per i due appartamenti oppure anche come nel mio caso uguali?
            Io e mia moglie saremo prorietari al 50% di entrambi i due appartamenti.
            Grazie 
            rispondi al commento
            • Pasquale
              Pasquale Bart olmi
              Giovedì 23 Maggio 2024, alle ore 11:56
              La direttiva dell'Agenzia delle Entrate nasce dall'esigenza di "unire" due diverse titolarità, attigue/confinanti, che diversamente non avrebbero avuto questa possibilità.
              In pratica rimangono tali i diritti vantati da ciascuno dei proprietari ma con sostanziali interventi edilizi che rendono una abitazione subalterna all'altra.
              Sotto l'aspetto economico, anche in questo secondo caso, vale quanto riportato nella prima risposta. 
              Nella Sua situazione, avendo gli stessi diritti reali su entrambe le unità immobiliari, non è praticabile tale procedura.
              Cordiali saluti.
              rispondi al commento
      • Bdep
        Bdep Pasquale
        Giovedì 24 Ottobre 2024, alle ore 22:43
        Buongiorno, ho un dubbio.
        Mio marito ha acquistato l’appartamento sotto al nostro con l’intenzione di unirli.
        Per usufruire dell’ agevolazione prima casa e per non pagare l’Imu per il secondo appartamento abbiamo deciso di farne un’unità abitativa unica catastalmente.
        Avevo capito che per fare ciò la scala interna che dovremo inserire dovrà essere regolamentare e non ha chiocciola e che dovremo eliminare una delle 2 cucine per dimostrare appunto che l’abitazione che ne verrà è funzionalmente una sola.
        Oggi il geometra a cui abbiamo affidato le pratiche per il progetto mi ha detto invece che si possono unire catastalmente i 2 appartamenti anche con una scala a chiocciola ma che dovremo mantenere le 2 cucine
        rispondi al commento
  • Giovanni Lumia
    Giovanni Lumia
    Giovedì 18 Aprile 2024, alle ore 20:08
    Salve, ho bisogno di sciogliere un grosso dubbio.
    Ho frazionato la mia abitazione principale, in cui avevo la residenza, in due distinte unità immobiliari.
    Adesso mi chiedo se una delle due la affitto e nell'altra voglio mantenere la residenza, visto che al catasto non esiste più la vecchia particella, ma ce ne sono due nuove, oltra alle classiche comunicazioni imu e tari, devo comunicare al comune il cambio di residenza in una delle due nuove unità catastali?
    Grazie in anticipo, spero di essermi spiegato
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Giovanni lumia
      Venerdì 19 Aprile 2024, alle ore 09:56
      Sì, perchè l'anagrafe e l'ufficio tributi non si parlano tra loro.
      Va comunicato, quindi, la variazione del civico (se ha un accesso diverso) oppure nel caso dell'interno, ad esempio, il 15 o il 15Bis.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Giovanni Lumia
        Giovanni Lumia Pasquale
        Venerdì 19 Aprile 2024, alle ore 10:16
        L'nterno non è cambiato, va comunicato lo stesso all ufficio anagrafe"?
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Giovanni lumia
          Venerdì 19 Aprile 2024, alle ore 10:26
          Avendo presentato una Cila/Scia e provveduto alla variazione catastale è opportuno fare la comunicazione, anche in prospettiva di un affitto con residenza ci possono essere problemi di Imu (per Lei) e di Tari per il conduttore.Cordiali saluti.
          rispondi al commento
        • Giovanni Lumia
          Giovanni Lumia Giovanni lumia
          Venerdì 19 Aprile 2024, alle ore 10:27
          E neanche il civico, l'immobile consisteva di due piani, e abbiamo separato i piani
          rispondi al commento
          • Pasquale
            Pasquale Giovanni lumia
            Venerdì 19 Aprile 2024, alle ore 10:35
            Bene, allora il distintivo sarà il piano.
            La variazione anagrafica seguirà quella catastale, esempio:  via Roma 5, piano 2° risiede Lei e via Roma 5, piano 1° risiederà il conduttore.
            Cordiali saluti.
            rispondi al commento
  • Freddie1
    Freddie1
    Domenica 4 Febbraio 2024, alle ore 00:06
    Ho un immobile per il quale ho usufruito del beneficio prima casa in un comune diverso da dove ora risiedo.ho intenzione di acquistare un immobile contiguo a quello dove ho residenza e che ho acquistato senza beneficio prima casa.
    Nell'atto di rogito inserirò che acquisto con l'intento di fare fusione e chiedo beneficio prima casa impegnandomi a vendere entro 1 anno il primo immobile per il quale avevo usufruito del beneficio.
    È una cosa fattibile?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Freddie1
      Lunedì 5 Febbraio 2024, alle ore 12:03
      Sì, è possibile, purchè venga soddisfatto l'impegno di alienare l'immobile acquistato in precedenza con i benefici "prima casa", entro un anno dal nuovo rogito.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Ada Ettorre
    Ada Ettorre
    Giovedì 25 Gennaio 2024, alle ore 14:34
    Salve. Ho letto attentamente articolo e commenti, ma non ho trovato una risposta alle mie domande. Io e il mio compagno viviamo in una casa di proprietà al 50%, nel 2021 abbiamo acquistato l'appartamento sito sopra di noi, abbiamo fatto i lavori e unito i due appartamenti con una scala interna.Ci siamo impegnati di fondere i due appartamenti entro i termini, che scadranno a dicembre 2024.In sede di atto di compravendita è stato sottoscritto che avremmo usufruito delle agevolazioni per la prima casa. Mi chiedo se dobbiamo pagare IMU E TARI per l'anno 2022 e 2023 per questo secondo appuntamento o siamo esenti perché rientrano tra le agevolazioni.Grazie 
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Ada ettorre
      Giovedì 25 Gennaio 2024, alle ore 17:32
      Le agevolazioni prima casa non esentano dal pagamento dei tributi locali come l'Imu e la Tari e vanno calcolati fino al giorno dell'avvenuta presentazione della variazione catastale che, per legge, deve avvenire entro i 30 gg. dalla data di dichiarazione di ultimazione lavori presentata in comune.
      Per cui se i lavori sono terminati da tempo e la variazione al catasto della nuova consistenza non è stata ancora presentata, è tenuta a pagare le imposte comunali fino ad oggi.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Mark01
    Mark01
    Mercoledì 18 Ottobre 2023, alle ore 17:37
    Sono proprietario di un appartamento e il vicino ha deciso di vendere il suo, adiacente al mio.
    Sono intenzionato ad acquistarlo per unirli e fare una fusione, ma mentre l'appartamento di mia proprietà è intestato solo ed esclusivamente a me, l'altro che acquisterei dal vicino verrebbe intestato 50 e 50 tra me e la mia futura moglie.
    Ora, è possibile eseguire la fusione?
    Oppure occorre che entrambi gli alloggi siano cointestati tra i coniugi?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mark01
      Giovedì 19 Ottobre 2023, alle ore 15:24
      No!
      Per procedere alla fusione l'intestazione dei due immobili deve essere la stessa.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Marco Francesco Lorenti
        Marco Francesco Lorenti Pasquale
        Giovedì 19 Ottobre 2023, alle ore 15:41
        Esiste però l'unione di fatto ai fini fiscali.
        Circolare Agenzia delle Entrate n. 27E del 13 giugno 2016. o sbaglio? 
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Marco francesco lorenti
          Giovedì 19 Ottobre 2023, alle ore 18:42
          Si, esiste questa possibilità di beneficiare dell'esenzione Imu.
          Questa che Lei vorrebbe intraprendere è una condizione ibrida in quanto non è una vera fusione con la conseguente soppressione di un subalterno.
          In pratica rimangono in essere entrambe le unità immobiliari ma con la condizione di subalternità di una rispetto all'altra se, però, sono state eseguite opere come l'accorpamento degli impianti, l'eliminazione della doppia cucina, ecc. attraverso la presentazione al comune di una Cila/Scia e le variazioni catastali susseguenti.
          Pertanto vanno eseguiti lavori di edilizia per accorpare in un unico immobile tutti gli impianti e le varie utenze. 
          A conferma di quanto prima, Le riporto quanto dispone la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 13 giugno 2016 al punto 1.7,  a seguito di un interpello presentato, scrive:
          - "Occorre premettere che non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare: l'utilizzo della causale di presentazione "Altre", nel cui campo descrittivo deve essere riportata la dizione "DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I.";l'inserimento, nel riquadro "Note relative al documento", della dizione "Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali";la rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna porzione, dell'intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto;ai fini del classamento, l'attribuzione ai beni costituenti porzioni di unità immobiliare della categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza. Non è pertanto sufficiente richiedere ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate solo l'inserimento di un'apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione secondo le modalità sopra esposte. L'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede ad inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, la seguente annotazione "Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali" - .
          La perdita della funzionalità di una delle due unità immobiliari comporta anche la variazione anagrafica con la fusione dei nuclei familiari.
          Cordiali saluti.
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