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Fusione di due unità immobiliari: cosa c'è da sapere

La fusione di due o più unità immobiliari ha un grande vantaggio: dare maggior spazio alle esigenze della famiglia, conservando i vantaggi destinati alla prima casa.
Pubblicato il / Aggiornato il

Fusione o accorpamento immobiliare?


Avere una casa grande, con tanto spazio a disposizione, capace di soddisfare le svariate esigenze di una famiglia, è un desiderio comune a molti.

Per tutti coloro che possiedono una casa di modeste dimensione, nulla è perduto.
Nel caso in cui chi abita sopra, sotto o accanto decida di vendere, l'intera unità immobiliare o parte di essa, è concretamente fattibile un ampliamento.

Acquisto di immobile o parte di esso per fusione

L'unione, quindi, di due o più unità immobiliari che siano adiacenti, ovvero sullo stesso piano o su due piani sovrapposti, è definita fusione o accorpamento immobiliare.
Nel caso due appartamenti siano contigui, adiacenti, comunicanti o confinanti tra loro, accatastati come unità immobiliari distinte, è dunque possibile fonderli, per dare origine a un'unica abitazione e poter quindi continuare a beneficiare della agevolazioni riservate alla prima casa, tra cui la cancellazione dell'IMU.

Viceversa, qualora si acquisti un secondo immobile e non si proceda all'accorpamento, non si potrà beneficiare dei vantaggi riservati alla prima casa.
Per accorpare due unità immobiliari è necessario che il proprietario sia unico e che si effettuino tutti i lavori necessari, come la variazione di tramezzi, le aperture ed eventuali modifiche degli impianti elettrici, per dimostrare che l'immobile è effettivamente uno solo.

Comprare una porzione di immobile


Una alternativa valida, qualora non sia disponibile l'intero appartamento contiguo, o non si abbia la possibilità economica di acquistarlo per intero, è quella di acquistare, solo una porzione di immobile contigua alla propria e poi procedere all'accorpamento.

La procedura è la stessa dell'accorpamento tra due appartamenti e richiederà per diventare effettiva, così come nel caso dell'acquisto dell'intera unità immobiliare, la presentazione del progetto, la dichiarazione al Comune di inizio lavori e la pratica di fusione catastale.

In questo caso particolare entrambe le rendite catastali subiranno una modifica, l'immobile ampliato, ovviamente aumenterà la sua rendita conseguente alla fusione, mentre l'appartamento che è stato ridotto diminuirà la sua rendita conseguente al frazionamento, con rideterminazione anche dei rispettivi millesimi di proprietà.


Fusione immobili: quando si può fare?


Condizione necessaria per operare una fusione di due o più unità immobiliari, è che queste siano collocate su uno stesso piano o anche su piani diversi ma sovrapposti e che risultino appartenere al medesimo proprietario.

Casi in cui è possibile la fusione immobiliare

Fusione immobili: quando non si può fare?


In merito ai casi in cui non sia ammissibile la fusione di due unità immobiliari l'Agenzia delle Entrate nella circolare N. 27/E del 13 giugno 2016 ha chiarito che:
- non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomiafunzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità.

Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.

Tali dichiarazioni di variazione prevedono, in particolare, che venga specificato nelle note e in planimetria la porzione di unità immobiliare relativa alle due parti e la rendita di competenza associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.

L'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, immediatamente dopo la registrazione in banca dati catastale delle menzionate dichiarazioni di variazione, provvede a inserire, negli atti relativi a ciascuna porzione immobiliare, una annotazione in cui viene indicata l'unione di fatto dei due subalterni e la rendita attribuita a ciascuna porzione di unità immobiliare ai fini fiscali.


Fusione immobili ai fini fiscali: cosa significa


Ai fini fiscali la fusione o accorpamento di due unità immobiliari in una nuova e unica unità è concesso a patto che siano eseguiti i necessari lavori di adeguamento e venga successivamente effettuata iscrizione in Catasto edilizio urbano con la categoria più appropriata relativamente alle caratteristiche proprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso.
La fusione di due o più immobili, consente dunque di costituire una unità immobiliare, ovvero di costituire una nuova unica particella o subalterno catastale che comprende le due di partenza.

In questo modo alla nuova particella generata corrisponderà un rendita catastale dell'immobile proporzionalmente maggiore rispetto alla precedente, poiché è variata la consistenza, ma di contro si otterrà un risparmio fiscale nettamente superiore all'aggravio di spese dovuto all'aumento di metratura dell'immobile.

Un elemento da non sottovalutare in questo tipo di operazioni è quello legato all'aumento di superficie conseguente alla fusione. Una delle condizione fondamentali affinché la nuova unità immobiliare non diventi un bene di lusso, e quindi perda le agevolazioni di prima casa, è infatti che la superficie non superi i 240 mq complessivi.

Si ricorda infatti che rispetto alle imposte IMU e TASI, si procede quindi secondo la regola generale:

1. l'esenzione è riconosciuta se l'abitazione principale è classificata nelle categorie catastali da A2 ad A7;

2. l'esenzione non è riconosciuta per quelle unità immobiliari accatastate come immobile di lusso e/o di pregio, cioè che rientrano nelle categorie A1, A8 e A9.


Come procedere alla fusione di immobili


L'accorpamento di due unità immobiliari è considerato un intervento di manutenzione straordinaria, pertanto per realizzarlo è necessario presentare al Comune una delle due seguenti pratiche:

- CILA, Comunicazione di Inizio Lavori, nel caso in cui i lavori non richiedano interventi sulle parti strutturali, ad esempio aprire un vano in un muro non portante;

- SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nel caso in cui i lavori richiedano interventi sulle parti strutturali, ad esempio aprire un vano porta in un muro portante o costruire una scala per collegare due appartamenti sovrapposti.

Scala di collegamento tra due unità immobiliari sovrapposte
Terminati i lavori, il tecnico incaricato comunicherà la variazione catastale avente per oggetto la fusione, che consisterà praticamente nella soppressione dei subalterni identificativi delle unità immobiliari esistenti prima dei lavori e la conseguente individuazione di un nuovo subalterno identificativo della nuova unità immobiliare derivata dalla fusione.


Fusione immobili e bonus ristrutturazioni



L'accorpamento o anche il frazionamento di due unità immobiliari rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, per cui è tra gli interventi che godono della detrazione fiscale IRPEF prevista dal Bonus casa, su un importo massimo di spesa di 96.000 euro.

Il D.L. Sblocca Italia 133/2014 ha infatti specificato che rientrano nella manutenzione straordinaria i lavori di frazionamento/accorpamento con esecuzione di opere anche se comportano la variazione delle superficie delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, a patto che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

accorpamento unità immobiliari , fusione appartamenti , catasto edilizio , unità immobiliare
riproduzione riservata
Accorpamento di due unità immobiliari
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Accorpamento di due unità immobiliari: Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Mari5
    Mari5
    Lunedì 11 Settembre 2023, alle ore 11:47
    Grazie per l'informazione.
    Stiamo preparanto una CILA per manutenzione straordinaria di un monolocale.
    Adiacente al monolocale c'era un wc di uso comune al piano che la signora ha comprato agli altri proprietari ma prima ha dovuto acatastarlo (ed è stato acatastarìto come f/4). Come si prosegue?
    Al momento di presentare la CILA per i lavori di manutenzione si dichiara la fusione deglli due subalterni (abatimento solo di tramezzo non portante) e poi si procede all'aggiornamento del catasto?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Mari5
      Giovedì 14 Settembre 2023, alle ore 08:16
      La procedura la Lei descritta è corretta. 
      Avvii la pratica urbanistica al comune per fusione, al termine dei lavori è tenuto a presentare la variazione al catasto entro 30 giorni dalla dichiarazione di ultimazione lavori, altrimenti scattano le sanzioni amministrative fino a 1.000,00 euro.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Pino
    Pino
    Sabato 26 Agosto 2023, alle ore 12:26
    Sono unico proprietario di uno stabile per motivi di salute vorrei unire due appartamenti sovrastante in un unico tutto uguale civico e via cambia solo il sub nn necessità di nessun lavoro da fare accesso da unica scala.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Pino
      Lunedì 28 Agosto 2023, alle ore 09:54
      Sì, è possibile. La fusione, però, deve avvenire dall'interno con una nuova scala di collegamento.  Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Enzo
    Enzo
    Martedì 1 Agosto 2023, alle ore 20:39
    Ho acquistato un immobile adiacente al mio con l'intenzione di fonderlo in unico appartamento.
    Ho chiesto SCIA al comune e tutte le dovute documentazioni per iniziare i lavori. I lavori sono cominciati ma ad ora mi trovo di fronte un problema.
    I due immobili appartengono allo stesso foglio e particella catastale ma, ovviamente due sub diversi.
    Tuttavia risulta che un immobile, il mio, fa parte di un condominio mentre l'altro immobile (quello acquistato) non ha mai fatto parte del condominio avendo un accesso completamente indipendente.
    Ora gli altri condomini vogliono farmi causa in quanto sostengono che non posso aprire un varco nel muro perimetrale (anche se non è portante) poichè creo una servitu di passaggio.
    Leggendo su internet mi rendo conto che esistono delle sentenze che affermano quanto da loro detto.
    Tuttavia, mi domando, se entrambi gli immobili appartengono alla stessa particella, per quale motivo l'altro immobile non fa parte dello stesso condominio?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Enzo
      Mercoledì 2 Agosto 2023, alle ore 09:59
      Quanto Le hanno contestato i condomini è vero se siamo di fronte a due corpi di fabbrica diversi sia per tipologia che per epoca di costruzione.
      Se il fabbricato è un' unica costruzione e il solaio di piano è unico senza interruzioni, cioè non presenta giunti di dilatazione di affiancamento, la fusione tra i due subalterni si può fare, anche se sono due scale e due civici diversi.
      Ne parli con il tecnico da Lei incaricato Le potrà spiegare nel dettaglio.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Eleonora
    Eleonora
    Lunedì 26 Giugno 2023, alle ore 10:14
    Ad Aprile 2022 ho acquistato due immobili che si trovano uno sopra all'altro.
    Per poter usufruire dell'acquisto di prima casa mi sono impegnata che dovrò unire i due sub.
    Qual'é il termine entro il quale devo eseguire l'unione?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Eleonora
      Mercoledì 28 Giugno 2023, alle ore 12:03
      Entro tre anni dalla data della stipula dovrà ultimare ogni opera, compreso la variazione catastale.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Samantha Vitale
    Samantha Vitale
    Lunedì 22 Maggio 2023, alle ore 21:20
    A luglio 2022 io e mio marito comproprietari abbiamo acquistato l'immobile a fianco al nostro per poter ampliare la superficie di casa.
    Stiamo facendo i lavori per la fusione catastale che deve avvenire entro luglio 2023 abbiamo usufruito delle agevolazioni prima casa anche con il mutuo proprio ai fini della fusione.
    Stiamo facendo tutto in regola con architetto e CILA aperta ma al CAF in sede di dichiarazione dei redditi mi hanno detto che dovremo richiedere il cambio di residenza, ma perché?
    Se l'indirizzo è lo stessi al nostro interno se ne aggiunge un altroNon ho ben capito perché sia necessario.
    Anche perché l'abitazione acquistata prima cosa diventerebbe?
    Qualcuno sa darmi una spiegazione?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Samantha vitale
      Venerdì 26 Maggio 2023, alle ore 09:11
      Se il civico non cambia non deve fare nessuna variazione anagrafica. 
      In pratica se l'ingresso alla Sua abitazione rimane lo stesso di oggi, non deve apportare nessuna modifica.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Antonio
    Antonio
    Domenica 14 Maggio 2023, alle ore 20:26
    Vorrei acquistare un immobile composto da due locali che sono stati fusi.
    Il dubbio è legato al fatto che prima della fusione questi locali erano un A5 e un C2.
    Quindi ho dei dubbi: l'intero unico locale da visura risulterebbe un A4, è normale?
    Quindi ora è abitabile anche la parte del locale che prima era C2?
    I due locali potrebbero essere ridivisi in futuro?
    Se si, che classe catastale avrebbero singolarmente?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Antonio
      Lunedì 15 Maggio 2023, alle ore 17:55
      La visura catastale non comprova la destinazione urbanistica dell'immobile scaturito dalla fusione anche se attualmente è un A/4.
      Le consiglio di recarsi personalmente all'ufficio comunale di edilizia privata o incaricare un professionista di Sua fiducia per tutti gli accertamenti che il caso richiede anche sulla possibilità di ripristinare lo stato pregresso (divisione), prima dell'accorpamento.
      Nell'ipotesi affermativa potrebbe variare la categoria, di sicuro Le sarà assegnata una classe più alta.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Antonio
        Antonio Pasquale
        Lunedì 15 Maggio 2023, alle ore 21:06
        La ringrazio per la risposta.
        La visura catastale che ho visionato è quella sul sito dell’Agenzia dell’Entrate grazie al supporto dell’architetto di famiglia e viene riportata la dicitura fusione, e un’altra operazione antecedente chiama “bonifica identificato catastale”.
        Non ha comunque validità ai fini della definizione della classe catastale?
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Antonio
          Martedì 16 Maggio 2023, alle ore 11:25
          Per avere certezze e dissipare i Suoi dubbi è di fondamentale importanza accertarsi presso l'ufficio tecnico del comune della regolarità urbanistica dell'accorpamento e quindi dell'immobile.
          Avendo un professionista in famiglia diventa tutto più semplice.
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Anto
    Anto
    Venerdì 12 Maggio 2023, alle ore 21:22
    Vorrei acquistare un immobile sottostante al mio.
    I due immobili sono collegati tra loro esternamente e tramite delle scale ed un giardino.
    Non hanno collegamenti dall’internoL’immobile è attualmente autonomo.
    Le domande sono:
    1. Posso unirle per avere un unico immobile comePrima casa?
    2. La metratura totale post fusione sarà maggiore ai 240mq.
    Diventerà una casa di lusso in questo caso perdendo quindi i benefici prima casa?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Anto
      Lunedì 15 Maggio 2023, alle ore 17:44
      Sì, è possibile beneficiare dell'acquisto "prima casa", le due abitazioni si devono unire, però, con una scala interna. Se la superficie complessiva supera i fatidici 240 mq. il rischio esiste di finine nella categoria catastale A/1, vanificando tutto il Suo progetto di fusione. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Simopiro
    Simopiro
    Venerdì 7 Aprile 2023, alle ore 22:32
    Ho acquistato l'appartamento sottostante il mio.
    L'ampliamento dell'immobile, che deriva dall'accorpamento dei due, può essere considerato come ristrutturazione con iva agevolata al 4%?
    Oppure tale agevolazione è prevista solo se l'ampliamento prevede una nuova costruzione?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Simopiro
      Martedì 11 Aprile 2023, alle ore 15:28
      L'iva al 4% si applica solo nel caso di nuova costruzione. Se l'ampliamento è inteso come un nuovo corpo di fabbrica si applica la stessa aliquota per prima casa, diversamente si passa al 10%.  Le rammento che l'accorpamento/fusione beneficia della detrazione fiscale del 50% della spesa in dieci rate annuali di pari importo. Cordiali saluti. 
      rispondi al commento
  • Gennn
    Gennn
    Martedì 4 Aprile 2023, alle ore 07:35
    Sto per acquistare un appartamento adiacente al mio e vorrei accorpare le due unità.
    Una volta accorpate posso comunque affittare solo l'unità accorpata?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Gennn
      Giovedì 6 Aprile 2023, alle ore 17:09
      Fiscalmente, al termine dei lavori, risulterà un'unica unità immobiliare per cui, se l'affittuario fa richiesta di residenza, al comune risulterà nel Suo nucleo familiare. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
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