In caso di abuso edilizio per l'opera realizzata senza permesso di costruire è responsabile anche il progettista dei lavori. È quanto affermato dalla Cassazione
Abuso edilizio: chi è responsabile?
Il professionista che ha redatto il progetto dell'opera è penalmente responsabile se era necessario richiedere il permesso di costruire.
Il progettista è il tecnico, ingegnere o architetto che ha redatto il disegno dell'opera e lo ha depositato in Comune. La sua attività può coincidere, ma non necessariamente, con il ruolo di direttore dei lavori, pertanto queste due attività devono essere mantenute distinte.
In una situazione in cui molteplici sono i soggetti coinvolti nella costruzione di un'opera (proprietario, progettista, direttore dei lavori, uffici del comune), e molteplici le leggi in materia da prendere in considerazione, la responsabilità per il reato di abuso edilizio non si ravvisa unicamente in capo al proprietario o costruttore.
Secondo quanto affermato dalla Cassazione nella recentissima sentenza n. 9058/18 del 1.03.2018 la responsabilità penale per abuso edilizio può sussistere anche in capo al progettista dei lavori.
Innanzitutto, vediamo in cosa consiste il reato di abuso edilizio. È quella fattispecie rilevante penalmente che si configura quanto viene realizzata un'opera senza le necessarie autorizzazioni prescritte dalla legge.
Per comprendere meglio dobbiamo fare le necessarie distinzioni:
- si deve eseguire una nuova costruzione per la quale è obbligatorio richiedere il permesso di costruire, in assenza del quale si compie un abuso edilizio;
- si devono eseguire delle opere in edilizia libera per le quali non è necessario ottenere alcuna autorizzazione;
- si devono eseguire delle opere per le quali vi è una situazione intermedia, essendo necessari la Cil, la Cila e la Scia. In mancanza della denuncia di inizio lavori, accompagnata dalla relazione dettagliata di un tecnico competente, si realizza il reato di abuso edilizio.
Fatta questa breve premessa, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il progettista sarà responsabile, oltre al proprietario, insieme al direttore dei lavori, per il reato di abuso edilizio, qualora per l'opera realizzata sia richiesto un permesso di costruire, invece della presentazione della Dia, Scia, Cil o Cila. Qualora il lavoro eseguito implichi un diverso regime di autorizzazioni amministrative, la responsabilità sussiste anche a carico di ingegneri o architetti. Questi ultimi potranno essere condannati in concorso di reato insieme al proprietario dell'opera.