Illegale il frazionamento artificioso per presentare più istanze di condono

La Cassazione ha stabilito che non è ammissibile il condono edilizio se la richiesta di sanatoria è presentata suddividendo l'unità immobiliare in più interventi
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Abusi edilizi: è illegale presentare più istanze di condono suddividendo l'unità immobiliare


Torniamo a parlare ancora una volta di abuso edilizio, un problema purtroppo molto diffuso in Italia. Nello specifico, approfondiremo la questione del condono.

Secondo una consolidata giurisprudenza (sentenza n. 807/2022 dalla Corte di Cassazione, 3 Sez. Penale), non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione, nel caso in cui la richiesta di sanatoria venga presentata suddividendo l'unità immobiliare in questione in molteplici interventi edilizi.

Abusi edilizi e frazionamento artificioso
Infatti, denunciare in maniera fittizia la realizzazione di più opere edili tra loro non collegate, quando invece le predette opere risultano essere finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto nei confronti del quale sono per giunta funzionali, così da costituire un'unica costruzione, è un espediente illecito. Una vera e propria truffa.

Il limite di 750 mc va rispettato


Per individuare i limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va considerato come complesso unitario se fa capo a un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono. Da ciò ne consegue che, il limite di 750 mc di volumetria condonabile, previsto dalla legge per le nuove costruzioni, non può essere eluso attraverso la ripartizione delle stesse in più unità autonome. Ovviamente, non è altresì ammissibile la presentazione di eventuali singole istanze per un'unica concessione in sanatoria.

Le ripartizioni di un'unica unità immobiliare sono accettabili solo nel caso in cui presentino caratteristiche particolari tali da giustificare una valutazione autonoma in sede di condono. Si tratta di una possibilità in deroga e, quindi, come tale soggetta a interpretazione.

Infine, in fatto di condono edilizio, è bene ricordare che le disposizioni di cui ai capi IV e V della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Primo Condono Edilizio) si applicano a:

  • opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria;

  • opere abusive che, indipendentemente dalla volumetria iniziale, non abbiano comportato un ampliamento superiore a 750 mc;

  • opere abusive realizzate entro il 31 dicembre 1993, relativamente a nuove costruzioni non superiori ai 750 mc per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

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Abusi edilizie e frazionamento artificioso. una o più istanze di condono?
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