|
Torniamo a parlare ancora una volta di abuso edilizio, un problema purtroppo molto diffuso in Italia. Nello specifico, approfondiremo la questione del condono.
Secondo una consolidata giurisprudenza (sentenza n. 807/2022 dalla Corte di Cassazione, 3 Sez. Penale), non è ammissibile il condono edilizio di una costruzione, nel caso in cui la richiesta di sanatoria venga presentata suddividendo l'unità immobiliare in questione in molteplici interventi edilizi.
Infatti, denunciare in maniera fittizia la realizzazione di più opere edili tra loro non collegate, quando invece le predette opere risultano essere finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto nei confronti del quale sono per giunta funzionali, così da costituire un'unica costruzione, è un espediente illecito. Una vera e propria truffa.
Per individuare i limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va considerato come complesso unitario se fa capo a un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono. Da ciò ne consegue che, il limite di 750 mc di volumetria condonabile, previsto dalla legge per le nuove costruzioni, non può essere eluso attraverso la ripartizione delle stesse in più unità autonome. Ovviamente, non è altresì ammissibile la presentazione di eventuali singole istanze per un'unica concessione in sanatoria.
Le ripartizioni di un'unica unità immobiliare sono accettabili solo nel caso in cui presentino caratteristiche particolari tali da giustificare una valutazione autonoma in sede di condono. Si tratta di una possibilità in deroga e, quindi, come tale soggetta a interpretazione.
Infine, in fatto di condono edilizio, è bene ricordare che le disposizioni di cui ai capi IV e V della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Primo Condono Edilizio) si applicano a:
|
![]() |
||||
Testata Giornalistica online registrata al Tribunale di Napoli n.19 del 30-03-2005 | ||||
Copyright 2025 © MADEX Editore S.r.l. |
||||