Come abbattere le barriere architettoniche

L'abbattimento di barriere architettoniche prevede una progettazione degli spazi o l'inserimento di tecnologie per lo spostamento all'interno di un ambiente.
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Come eliminare le barriere architettoniche


Per abbattere le barriere architettoniche esistono due soluzioni: la progettazione rivista degli ambienti oppure tecnologie che consentono gli spostamenti all'interno di un edificio, come ascensori e montacarichi, oppure montascale.

I problemi possono insorgere sia per accedere alla propria abitazione che, ad esempio, per entrare in un edificio pubblico o percorrere le strade della propria città.

Barriere architettoniche
Ma cosa sono le barriere architettoniche?

Con tale termine si fa riferimento a qualsiasi elemento costruttivo che sia tale da impedire o limitare gli spostamenti di una persona affetta da disabilità, che per la sua incapacità fisica, motoria o sensoriale, non è in grado di condurre una normale vita quotidiana.

Per fare un esempio, una barriera architettonica può essere costituita da una scala, un gradino, una rampa oppure porte strette e spazi ridotti che ostacolano la persona nel suo movimento o le rendono impossibile l'accesso a un luogo.

Ricordiamo che nella definizione di disabile rientrano sia coloro che, per malattia o incidente, si trovano in tale condizione ma anche coloro che si trovino in questo stato a causa dell'età o per altra causa temporanea. Le barriere architettoniche non devono costituire un problema insormontabile e possono essere abbattute nel rispetto della legge e normative in vigore.


Cosa dice la normativa sulle barriere architettoniche


In Italia la legge 13/89 contempla la possibilità di abbattere le barriere architettoniche, all'interno contiene disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

La normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche è suddivisa in tre parti diverse:

  • la prima parte disciplina le caratteristiche delle nuove costruzioni o degli edifici interamente da ristrutturare;

  • la seconda parte riguarda le innovazioni da realizzare sugli edifici esistenti per abbattere le barriere architettoniche;

  • la terza parte concerne i contributi a fondo perduto per la messa a punto di interventi diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche presso gli edifici dove risiedono i soggetti portatori di handicap.


Le disposizioni di attuazione della legge sopra citata sono contenute nel DM 236/89 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) che introduce i concetti di Accessibilità, Visitabilità, Adattabilità.

Il decreto fissa quelli che sono i parametri tecnici e dimensionali volti al raggiungimento dei 3 criteri di qualità sopra citati, il tutto con il supporto di disegni e schemi illustrativi.
Vediamo cosa si intenda con questi termini.

Accessibilità


È la possibilità per soggetti che abbiano una ridotta capacità motoria o sensoriale di poter raggiungere un edificio o la propria abitazione, fruendo di spazi e attrezzature in modo indipendente e in condizioni di adeguata sicurezza.

Visitabilità


È la possibilità per i soggetti con ridotta capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione (ad esempio soggiorno, luogo di lavoro sala da pranzo) e ad almeno un servizio igienico presente nell'unità immobiliare. Si ha dunque un livello di accessibilità limitato a una o più parti dell'edificio pur consentendo il mantenimento della fondamentale vita di relazione.

Adattabilità


È la possibilità di modificare lo spazio al fine di renderlo fruibile in tutto o in parte anche dalla persona affetta da ridotte capacità motorie o sensoriali. Implica un livello ridotto di qualità ma è potenzialmente suscettibile di idonea trasformazione.



Le nuove costruzioni dovranno rispettare tali norme che tuttavia saranno differenziate in base agli spazi a disposizione e al tipo e destinazione propri dell'edificio.
Quelli già esistenti dovranno essere opportunamente adeguati in fase di ristrutturazione.

Quando comunicare l'abbattimento di barriere architettoniche


Gli edifici e gli spazi pubblici saranno invece regolati sulla base delle norme contenute nel DPR 503/1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

Se l'intervento di abbattimento barriere architettoniche non modifica la sagoma dell'edificio, poiché viene effettuato all'interno del singolo appartamento, (si pensi alla modifica di una porta per consentire il passaggio della sedia a rotelle), non sarà necessario comunicare nulla al Comune dove è situato l'immobile.

Normativa barriere architettonicheLa comunicazione per l'autorizzazione comunale è necessaria se invece si modifichi la sagoma del fabbricato, ad esempio installando un ascensore esterno che consenta l'ingresso al piano da parte della persona disabile non in grado di utilizzare le scale.


Eliminare le barriere architettoniche nei condomini


Per eliminare le barriere architettoniche in condominio bisogna sapere se le opere dovranno essere realizzate all'interno del proprio immobile, oppure sulle parti comuni; nel primo caso non ci sarà bisogno di nessun permesso dall'amministratore e dal condominio, nel secondo invece si necessita di un'assemblea affinché venga deliberato l'abbattimento.

Barriere architettoniche in condominio
Il Codice civile definisce il quorum necessario affinché la spesa relativa ai lavori di superamento delle barriere possa essere approvata. Viene richiesta la presenza dei 2/3 dei condòmini e almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

In caso di approvazione della delibera l'intervento potrà essere effettuato e la spesa suddivisa tra i condomini in base ai millesimi di proprietà.


In caso di mancata approvazione o di inerzia dei condomini (che non si sono espressi entro 3 mesi dalla richiesta) il condomino interessato potrà dare comunque esecuzione all'intervento ma dovrà farlo a proprie spese.

Il Codice civile prevede criteri specifici per poter realizzare il superamento delle barriere architettoniche. L'intervento eseguito non potrà recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell'immobile, né dovrà alterare il decoro architettonico o rendere altre parti dell'edificio inservibili all'uso da parte degli altri condomini.

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Abbattimento di barriere architettoniche
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Alert Commenti
  • Disabile52
    Disabile52
    Mercoledì 26 Giugno 2024, alle ore 22:05
    È una vergogna che un disabile si debba pagare a spese proprie i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche se il condominio non riesce ad approvare la spesa per la mancanza dei millesimi.
    rispondi al commento
  • Alfredo D'alto
    Alfredo D'alto
    Giovedì 8 Settembre 2016, alle ore 14:46
    Vogliamo istallare nel condominio dove abito una piattaforma elevatrice con l'intendo di abbattere le barriere architettoniche e servire in modo migliore i 4 piani dell'edificio.

    Nello stesso edificio abita una persona anziana con disabilità.

    L'impianto deve essere istallato in un accesso confinante con un altro palazzo e di sicuro non abbiamo la distanza minima di 3 mt dall'impianto una volta finito.

    Possiamo procedere in deroga ?É prevista dalla regione Campania?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Alfredo D'alto
      Venerdì 9 Settembre 2016, alle ore 16:52
      La deroga non trova applicazione nell'ambito privato. Nel Suo caso va a ledere il diritto di terzi, che possono rivalersi nelle sedi opportune sia per la rimozione della piattaforma che per i danni arrecati. Il consiglio: prima di dar luogo ai lavori, conviene "trattare" con il condominio vicino, magari accettando una indennità economica, sono disposti a concederVi il diritto alla realizzazione della piettaforma elevatrice. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Panicostadio
    Panicostadio
    Domenica 29 Giugno 2014, alle ore 11:18
    A
    rispondi al commento
  • Vallarino Giovanni
    Vallarino Giovanni
    Giovedì 21 Febbraio 2013, alle ore 18:58
    Deroga da distanze e vedute fino a che limite in metri?
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Vallarino Giovanni
      Venerdì 22 Febbraio 2013, alle ore 11:43
      Per Vallarino Giovanni: quelli fissati dal codice civile.
      rispondi al commento
  • Gazzoli Domenica
    Gazzoli Domenica
    Domenica 27 Gennaio 2013, alle ore 17:58
    Il mio vicino sta costruendo un ascensore esterno per riduzione barriere artitettoniche utilizzando le deroghe regionali (Lombardia) e quindi va oltre le distanze di legge.
    Le due abitazioni sono divise da un muro di cinta. Qualora io dovessi ampliare il mio immobile, l'ascensore già costruito dal mio vicino farà distanza? dovrò fare riferimento all'ascensore per il calcolo delle distanze tra immobili?
    Grazie mille
    rispondi al commento
    • Sandra Velotti
      Sandra Velotti Gazzoli Domenica
      Mercoledì 30 Gennaio 2013, alle ore 10:18
      Per Gazzoli Domenica: no, perché l'ascensore è un volume tecnico costruito in deroga alle distanze.
      rispondi al commento
  • Beltrami Ester
    Beltrami Ester
    Giovedì 15 Novembre 2012, alle ore 18:58
    Vorremmo costruire un ascensore in una palazzina adibita al 1°piano ad associazione religiosa, l'ascensore verrebbe posizionato su proprietà esclusiva dell'associazione ma non ci sono i 3 mt.di distanza da una stradina di accesso.
    Il Comune vorrebbela firma dei proprietari di quell'accesso che però si rifiutano di firmare.
    E' possibile usufruire della deroga di cui sopra?
    Ringrazio e saluto distintamente.
    Ester Beltrami
    rispondi al commento
    • Anonymous
      Anonymous Beltrami Ester
      Venerdì 16 Novembre 2012, alle ore 10:16
      Per Beltrami Ester: alla luce di questa sentenza .
      rispondi al commento
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