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Hai avuto un incidente e non riesci ad accedere alla tua abitazione in condominio perché ti trovi sulla sedia a rotelle ma nell'edificio non c'è l'ascensore?
Oppure sei uno studente con disabilità motoria che non può salire i gradini per entrare nell'istituto scolastico?
Sono solo alcuni esempi che si potrebbero fare per evidenziare le difficoltà cui va incontro una persona con disabilità.
Problemi possono insorgere sia per accedere alla propria abitazione che, ad esempio, per entrare in un edificio pubblico o percorrere le strade della propria città.
Cosa sono le barriere architettoniche?
Con tale termine si fa riferimento a qualsiasi elemento costruttivo che sia tale da impedire o limitare gli spostamenti di una persona affetta da disabilità, che per la sua incapacità fisica, motoria o sensoriale, non è in grado di condurre una normale vita quotidiana.
Per fare un esempio, una barriera architettonica può essere costituita da una scala, un gradino, una rampa oppure porte strette e spazi ridotti che ostacolano la persona nel suo movimento o le rendono impossibile l'accesso a un luogo.
Ricordiamo che nella definizione di disabile rientrano sia coloro che, per malattia o incidente, si trovano in tale condizione ma anche coloro che si trovino in questo stato a causa dell'età o per altra causa temporanea. Le barriere architettoniche non devono costituire un problema insormontabile e possono essere abbattute nel rispetto della legge e normative in vigore.
In Italia la legge ha stabilito quelli che sono i criteri di progettazione che i fabbricati devono rispettare per rendere possibile l'accesso alle persone con disabilità negli edifici, privati o pubblici. Il principio dell'accessibilità ha come sua fonte principale la Costituzione italiana.
La legge che più nello specifico contempla la possibilità di abbattere le barriere architettoniche è la Legge 13/89 contenente disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Essa è suddivisa in tre parti diverse:
Le disposizioni di attuazione della legge sopra citata sono contenute nel DM 236/89 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) che introduce i concetti di Accessibilità, Visitabilità, Adattabilità.
Il decreto fissa quelli che sono i parametri tecnici e dimensionali volti al raggiungimento dei 3 criteri di qualità sopra citati, il tutto con il supporto di disegni e schemi illustrativi.
Vediamo cosa si intenda con questi termini.
È la possibilità per soggetti che abbiano una ridotta capacità motoria o sensoriale di poter raggiungere un edificio o la propria abitazione, fruendo di spazi e attrezzature in modo indipendente e in condizioni di adeguata sicurezza.
È la possibilità per i soggetti con ridotta capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione (ad esempio soggiorno, luogo di lavoro sala da pranzo) e ad almeno un servizio igienico presente nell'unità immobiliare. Si ha dunque un livello di accessibilità limitato a una o più parti dell'edificio pur consentendo il mantenimento della fondamentale vita di relazione.
È la possibilità di modificare lo spazio al fine di renderlo fruibile in tutto o in parte anche dalla persona affetta da ridotte capacità motorie o sensoriali. Implica un livello ridotto di qualità ma è potenzialmente suscettibile di idonea trasformazione.
Le nuove costruzioni dovranno rispettare tali norme che tuttavia saranno differenziate in base agli spazi a disposizione e al tipo e destinazione propri dell'edificio.
Quelli già esistenti dovranno essere opportunamente adeguati in fase di ristrutturazione.
Gli edifici e gli spazi pubblici saranno invece regolati sulla base delle norme contenute nel DPR 503/1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
Se l'intervento di abbattimento barriere architettoniche non modifica la sagoma dell'edificio, poiché viene effettuato all'interno del singolo appartamento, (si pensi alla modifica di una porta per consentire il passaggio della sedia a rotelle), non sarà necessario comunicare nulla al Comune dove è situato l'immobile.La comunicazione per l'autorizzazione comunale è necessaria se invece si modifichi la sagoma del fabbricato, ad esempio installando un ascensore esterno che consenta l'ingresso al piano da parte della persona disabile non in grado di utilizzare le scale.
Qualora l'intervento per eliminare le barriere architettoniche si rende opportuno all'interno di uno stabile condominiale, è necessario sapere come muoversi e avere chiaro cosa dice la legge in proposito. Se al'interno del condominio le opere dovranno essere realizzate all'interno del proprio immobile, non sarà richiesto alcun permesso all'amministratore o la delibera assembleare.
Qualora si debba agire invece sulle parti comuni del condomino in tal caso la spesa dovrà essere approvata dall'assemblea affinché vengano determinati i criteri di ripartizione della stessa tra tutti i condomini.
Il Codice civile definisce il quorum necessario affinché la spesa relativa ai lavori di superamento delle barriere possa essere approvata. Viene richiesta la presenza dei 2/3 dei condòmini e almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.
In caso di approvazione della delibera l'intervento potrà essere effettuato e la spesa suddivisa tra i condomini in base ai millesimi di proprietà.
In caso di mancata approvazione o di inerzia dei condomini (che non si sono espressi entro 3 mesi dalla richiesta) il condomino interessato potrà dare comunque esecuzione all'intervento ma dovrà farlo a proprie spese.
Il Codice civile prevede criteri specifici per poter realizzare il superamento delle barriere architettoniche. L'intervento eseguito non potrà recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell'immobile, né dovrà alterare il decoro architettonico o rendere altre parti dell'edificio inservibili all'uso da parte degli altri condomini.
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