Abbattimento delle barriere architettoniche e distanze tra le costruzioni

In base alla decisione del Tar della Lombardia si può derogare alle norme sulle distanze per eseguire opere finalizzate all'abbattimento barriere architettoniche.
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Abbattimento barriere architettoniche in deroga alle distanze


L'eliminazione delle barriere architettoniche può essere effettuata in deroga alla normativa sulle distanze tra costruzioni?
A questa domanda è stata data risposta dal TAR della Lombardia che ha fornito importanti chiarimenti sull'argomento con la sentenza n. 809 del 27 marzo 2018.

Andiamo per gradi. Che cos'è una barriera architettonica?
Si tratta di un qualsiasi elemento costruttivo che impedisce o limita spostamenti o fruizione di servizi alle persone con disabilità o ridotta capacità motoria o sensoriale.

Abbattimento barriere architettoniche
Secondo la pronuncia del Tar le opere finalizzate alla rimozione delle barriere architettoniche possono essere eseguite anche derogando alle norme sulle distanze tra costruzioni, previste da regolamenti edilizi. Per i giudici resta salvo l'obbligo di rispettare le distanze in ambito edilizio, fissate dagli articoli 873 e 907 del Codice Civile.

La prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha così respinto il ricorso presentato per ottenere l'annullamento di un provvedimento comunale che approvava la deroga alla normativa sulle distanze, in merito a una variante di progetto resasi necessaria per la messa a punto di un ascensore e di un vano scala, in conformità alla legislazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Secondo i giudici, senza alcun dubbio, le scale di un palazzo a più piani costituiscono una barriera architettonica che crea molte difficoltà a chiunque debba deambulare con sussidi ortopedici o a chiunque per motivi di età o patologici abbia difficoltà motorie.
Nel caso esaminato dall'autorità giudiziaria venivano inoltre demolite le scale del condominio interne per costruire scale esterne che consentissero di montare un servoscale.Quest'ultimo rientra tra i mezzi finalizzati alla deambulazione e al sollevamento delle persone disabili.

Ne consegue che la realizzazione di un ascensore, a beneficio di quanti si trovino in una condizione di disabilità, è un'opera volta alla rimozione delle barriere architettoniche. Non si tratterebbe, pertanto, come asserito invece dalla parte ricorrente, di un'opera finalizzata al miglioramento dei servizi del valore dell'immobile. Per gli interventi sopra indicati è consentita la deroga della normativa prevista dagli strumenti urbanistici comunali, senza che siano necessarie valutazioni di tipo discrezionale da parte dell'Amministrazione.

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Abbattimento barriere architettoniche: deroga TAR distanze costruzioni
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