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Terrazze a livello, pluviali e danni da allagamenti: chi paga?

I danni che provengono dalle terrazze a livello, provocati dal cattivo funzionamento del pluviale di scarico, sono a carico del suo proprietario, ma vediamo in dettaglio.
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Durante un violento acquazzone il sig. Tizio rientrato a casa dopo un periodo fuori città e la trova parzialmente allagata.

Acquazzone e conseguente allagamento casa
La causa del fatto, come gli è stato possibile verificare immediatamente, stava nel cattivo funzionamento del pluviale del terrazzino a livello adiacente quello di sua proprietà, di proprietà di Caio; infatti, una volta scavalcato il muretto divisorio e liberato lo scolo intasato, il deflusso dell'acqua è tornato normale.

In questo modo Tizio è potuto rientrare a casa e, ahilui, ha dovuto raccogliere parecchia acqua e dopo contare i danni.


Pavimenti rovinati, mobili in legno intaccati dalla troppa acqua e danni anche ai tappeti.

In questo caso, quali sono i diritti dello sfortunato proprietario dell'appartamento?

La risposta al quesito sta nell'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per il danno da cose in custodia, che recita: Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

La giurisprudenza ha chiarito che la norma in esame prevede un'ipotesi di responsabilità obiettiva.

Si legge in una recente sentenza resa sull'argomento che:
La responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
la responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato (con effetto liberatorio totale o parziale) anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 3229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 28811)
(Cass. 28 giugno 2012 n. 10860).

In questo contesto, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario (Cass. 28 giugno 2012 n. 10860).

Pavimento danneggiato da allagamento

Tirando le fila dal punto di vista dell'onere della prova, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c., è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente ì caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384);
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
spetta invece al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308)
(Cass. 28 giugno 2012 n. 10860).

In definitiva Tizio potrà agire contro Caio per ottenere il risarcimento del danno provano il fatto dannoso (ossia l'occlusione del pluviale), il danno ed il nesso tra i due fatti.

Caio potrà liberarsi dalla responsabilità provando il caso fortuito che in questo caso può essere individuato nell'occlusione dovuta a fattori assolutamente imprevedibili (es. caduta di fogliame dai piani superiori contestualmente alla pioggia).

riproduzione riservata
Terrazze a livello, pluviali e allagamenti
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