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Quando si può ottenere la sospensione dell'efficacia della delibera condominiale

L'impugnazione della delibera condominiale non comporta automaticamente la sospensione della sua efficacia. Come fare per ottenerla e quali sono i presupposti?
Pubblicato il

Contestazione delibere condominiali


Impugnazione deliberaL'art. 1137 c.c., oltre a sancire il principio della obbligatorietà delle delibere per tutti i condòmini, disciplina l'impugnazione delle deliberazioni condominiali.

In particolare, ai sensi del secondo comma del testé citato articolo è stabilito che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente, astenuto o assente può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento; la norma specifica altresì che l'azione di annullamento può essere proposta entro trenta giorni il cui decorso è così regolato:

a) dalla data della deliberazione per i presenti dissenzienti e astenuti;

b) dalla data di comunicazione del verbale per gli assenti.

Si badi: in caso di deliberazioni nulle non bisogna considerare il termine di trenta giorni per l'impugnazione in quanto la nullità può essere fatta valere in qualunque momento, fatti salvi gli effetti della decorrenza del tempo sull'usucapione e sulle azioni di ripetizione dell'indebito (cfr. art. 1421 c.c.).

Il terzo comma dell'art. 1137 c.c. specifica che l'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della delibera, a meno che vi sia apposito provvedimento in tal senso da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Il quarto e ultimo comma dell'art. 1137 c.c. disciplina la richiesta di sospensione della delibera, mutuando per questa procedura quanto previsto in materia di giudizi cautelari instaurati prima della causa. Nulla vieta, naturalmente, di chiedere la sospensione della delibera contestualmente alla sua impugnazione.


Forma dell'atto introduttivo dell'impugnazione delle delibere


Quanto alla forma dell'atto introduttivo del giudizio d'impugnazione delle delibere, prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio, stante la presenza nell'art. 1137 c.c. del termine ricorso, era incerto se tale atto dovesse necessariamente avere la forma della citazione ordinaria o potesse essere presentato anche mediante ricorso (con fissazione dell'udienza da parte del giudice).

Le Sezioni Unite, nel 2011, risolsero la questione dicendo che la forma tipica era quella della citazione, ma che poteva andare bene anche il ricorso se e nella misura in cui fosse stato presentato negli stessi termini decandenziali (trenta giorni) previsti per la notifica della citazione.

La riforma del condominio ha espunto dall'art. 1137 c.c. in termine ricorso e la giurisprudenza pare orientata nel senso di non considerare più ammissibile l'impugnazione della delibera assembleare in queste forme.


Requisiti per la sospensione dell'efficacia delle delibere


Sospensione deliberaSi diceva che il condomino impugnante può sempre chiedere che sia sospesa l'esecutività della decisione assembleare.

In che modo deve essere avanzata tale richiesta, lo specifica il succitato quarto comma dell'art. 1137 c.c.

In pratica chi vuole ottenere la sospensione dell'efficacia della delibera e quindi evitare che possa essere eseguita, deve:

a) se agisce prima della causa, presentare un ricorso al Tribunale del luogo competente a decidere sulla controversia;

b) se la chiede in corso di causa al giudice che la sta trattando o al Tribunale nel caso in cui il competente per la controversia sia il Giudice di Pace.

La legge (art. 1137 c.c. e d.lgs n. 28/2010) specificano altresì che:

a) la richiesta di sospensione della delibera avanzata prima della causa non interrompe il termine di decadenza dei trenta giorni;

b) l'obbligatorietà del tentativo di mediazione in materia di condominio non è di ostacolo alla richiesta di sospensione della delibera prima o durante l'espletamento di tale procedura.

In questo senso la riforma ha spazzato via ogni dubbio circa la natura del procedimento di sospensione che, secondo alcune sentenze emesse prima dell'entrata in vigore della legge n. 220/2012, non doveva essere considerato alla stregua di un provvedimento cautelare (cfr. in tal senso (Trib. Nocera Inferiore, 12 giugno 2000, in Arch. loc. 2001, 698; Trib. Reggio Calabria, 9 maggio 1994, in Foro it. 1994, I, 2524 e da ultimo Trib. Salerno 14 gennaio 2011).

Quanto ai requisiti per ottenere il provvedimento sospensivo, nulla di diverso rispetto ad un qualunque provvedimento cautelare. Il condomino che agisce per tale scopo deve dimostrare:

a) il fumus boni iuris, ossia la parvenza del buon diritto avanzato. In buona sostanza la domanda deve apparire giustamente proposta al fine di poter ottenere al sospensione dell'efficacia della delibera;

b) il periculum in mora, ossia il rischio di un danno grave e irreparabile connesso alla esecuzione della delibera contestata (fatto quasi mai ricorrente se si tratta di contestazione di piccoli importi).

I due requisiti sono concorrenti e non alternativi: contro il provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta (che può riguardare l'intera delibera o singole decisioni in essa contenute) le parti in causa possono proporre reclamo per ottenerne la modificazione.

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Sospensione dell'efficacia delle delibere condominiali
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