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La proprietà, le spese e le responsabilità connesse al solaio interpiano

Il solaio interpiano in condominio è escluso dal novero delle parti comuni tra tutti i condòmini ed è di proprietà di chi se ne serve come pavimento e soffitto.
Pubblicato il

Solaio interpiano in condominio


Solaio interpianoL'art. 1125 del codice civile, nel disciplinare i costi di manutenzione del solaio interpiano, specifica che quelli necessari per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenuti in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

La norma disciplina in chiaramente in che modo debbano essere ripartite le spese di quei solai che, in relazione a due condomini, fungono rispettivamente da soffitto e da pavimento delle unità immobiliari di riferimento.

Si badi: il solaio interpiano tra parti comuni, si pensi al pianerottolo o al corridoio di un piano dell'edificio che funga altresì da soffitto del piano inferiore devono essere considerati parti comuni a tutti gli effetti; di conseguenza le relative spese di manutenzione devono essere sostenute da tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà.

Vale la pena porre l'accento su alcuni punti chiave al fine di individuare chiaramente le ipotesi applicative contemplate dall'articolo in esame.

Innanzitutto, il solaio sul quale dovrà essere predisposto l'intervento deve essere quello posto tra due unità immobiliari. Si tratta di una regola che, come evidenziato dalla giurisprudenza, soffre delle eccezioni.

Che cosa accede se quel solaio avesse da una parte un'area comune e al di sotto un'unità immobiliare privata?

Si pensi a quelle ipotesi di cortile condominiale che funge da copertura a cantine e posti auto.

Secondo la Corte di Cassazione qualora il solaio di copertura delle autorimesse (o di altri locali interrati quali cantine, depositi, ecc.) che siano di proprietà esclusiva svolga anche la funzione di piano di calpestio che consente l'accesso all'edificio condominiale, non si ha una utilizzazione particolare da parte di un condomino rispetto agli altri, ma una utilizzazione conforme alla destinazione tipica (anche se non esclusiva) di tale manufatto da parte di tutti i condomini.

In questo contesto, secondo i giudici di piazza Cavour, sussistono le condizioni per una applicazione analogica dell'art. 1125 cod. civ., il quale stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto (così Cass. 14 settembre 2005 n. 18194).


Solaio, spese di manutenzione e responsabilità


È necessario chiarire un concetto.

Il criterio stabilito dall'art. 1125 c.c. vale quando è necessario mantenere e ricostruire soffitti, volte e solai nel caso di loro degrado dovuto al passare del tempo.
Questa, almeno, è l'interpretazione della norma data dalla giurisprudenza secondo la quale, invece, se la ricostruzione si rende necessaria per danni provocati dall'incuria da parte del condomino del piano sovrastante, la responsabilità dovrà essere attribuita a quest'ultimo per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (tra le altre si veda Cass. 23 maggio 1981 n. 3399).

Quanto a questo genere di responsabilità è utile richiamarne e metterli in evidenza con un esempio, al fine di comprendere al meglio l'ambito di operativa della norma appena citata.

SolaioLa responsabilità per danni da cose in custodia – intendendo per custodia la proprietà o comunque la detenzione di un determinato bene (es. è custode anche il conduttore in relazione alle cose che può governare) – ha natura obiettiva; ciò vuol dire che il custode viene ad essere considerato responsabile in ragione di tale sua qualità e non per aver fatto qualcosa che abbia causato il danno medesimo.

Una responsabilità per posizione che non ammette esclusioni, se non quella consistente nel così detto caso fortuito cioè un evento imprevedibile e che non poteva essere in alcun modo evitato dal custode della cosa. Tra le ipotesi di caso fortuito può essere annoverato anche il fatto dello stesso danneggiato che abbia determinato il danno poi sofferto.

Per portare queste considerazioni di carattere generale al caso del solaio interpiano, è utile portare un esempio.

Si pensi al solaio esistente tra l'abitazione di Tizio e quella di Caio.
Si supponga che Tizio, proprietario del piano superiore, nel corso degli anni lasci deteriorare la propria pavimentazione fino a renderla insistente in alcuni punti, con logorio successivo anche del massetto. Si supponga che a seguito di uno sversamento di acqua l'abitazione di Caio, al piano inferiore subisca dei danni da infiltrazione anche al solaio.
Abbiamo colorato l'esempio con una situazione quasi paradossale, ma il nocciolo della vicenda è lo sversamento d'acqua e la successiva infiltrazione. In tali ipotesi, poiché le riparazioni sono conseguenti ad evento dannoso, le spese che le riguardano dovranno essere sostenute da chi le ha provocate.

Si tenga presente che per l'affermazione di responsabilità del custode è necessario:

a) una piena assunzione di responsabilità da parte sua;

b) una sentenza di condanna da parte dell'Autorità Giudiziaria.

In buona sostanza non si può giungere all'addebito della spesa da parte dell'assemblea condominiale unilateralmente e senza assunzione di responsabilità dell'interessato, allorquando il solaio interpiano si interponga tra un'unità immobiliare di proprietà comune (si pensi alla sala riunioni).


Solaio interpiano e balconi incassati


Un'ultima annotazione: ci si è chiesti se i balconi debbano essere considerati prolungamenti dei solai ai fini dell'applicazione dell'art. 1125 c.c.

La risposta varia a seconda della tipologia di balcone. In assenza di specifiche disposizioni legislative è necessario fare riferimento all'opera interpretatrice della giurisprudenza.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, bisogna distinguere tra il caso dei balconi aggettanti, ossia quelli che sporgono dal prospetto, e il caso dei balconi incassati. I primi saranno di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento cui essi servono e quindi ognuno dovrà provvedere a mantenere a proprie spese la struttura.

I balconi incassati, invece, si connotano per la differente funzione del piano di calpestio: esso serve anche sostenere i muri che mi vi appoggiano, svolgendo una funzione sostanzialmente identica a quella dei solai interpiano di cui stiamo trattando.

Per rendere anche visivamente l'idea del balcone incassato, il riferimento è a quella struttura che non sporge rispetto alla facciata dello stabile, rimanendo per l'appunto incassata rispetto alla stessa.

Solo quando i balconi sono del tipo incassato, allora, si potrà applicare l'art. 1125 c.c. a fini della ripartizione delle spese relativa la piano di calpestio (cfr. su tutte Cass. 30 luglio 2004, n. 14576).

Le spese di manutenzione del solaio interpiano tra due unità immobiliari di proprietà esclusiva accedono ai benefici delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie nella misura in cui siano annoverabili tra le opere che ne consentono la fruizione in relazione agli interventi su unità immobiliari di proprietà esclusiva. In sostanza sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano solamente le parti comuni degli edifici.

riproduzione riservata
Solaio interpiano
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Gianluca B
    Gianluca B
    Venerdì 6 Maggio 2022, alle ore 12:37
    Sempre in ambito condominiale, nel caso di solaio divisorio tra piano abitabile e sottotetto (della medesima proprietà) laddove venisse commesso un abuso che vede la chiusura di un vano scala esistente e l'apertura ex novo di altro vano con differente ubicazione rispetto al primo (il tutto senza pratiche edilizie/catastali/strutturali), si avrebbe una difformità sulle parti private o sulle parti comuni?
    Si consideri l'integrazione dell'art. 1117 c.c. che menziona come parti comuni le "travi portanti" e che nelle costruzioni moderne in c.c.a. con solai laterocementizi sono da considerarsi nella nozione di detto termine tutti gli elementi collaboranti inscindibilmente integrati nell'ossatura dell'edificio i quali svolgono funzione portante dello stesso solaio come dell'intero edificio sotto il profilo della staticità come nella fattispecie i "travetti portanti" parzialmente rimossi nel praticare il summenzionato abuso.
    rispondi al commento
  • Giuliano3
    Giuliano3
    Martedì 9 Luglio 2019, alle ore 08:41
    Sotto il mio bagno, nel vano cantina comune, si trova una stanza murata! che tra l'altro non compare nel progetto della palazzina.
    A causa di un'infiltrazione proveniente dal piano superiore al mio c'è stato un crollo.
    Ora il pavimento si sta deformandio, che fare?
    rispondi al commento
    • Giuliano3
      Giuliano3 Giuliano3
      Martedì 9 Luglio 2019, alle ore 11:05
      Aggiungo che un tecnico ha parlato di 'crollo di assestamento' del solaio, ma la parte di sotto non si può ispezionare poiché la stanza è murata!
      rispondi al commento
      • Lucag1979
        Lucag1979 Giuliano3
        Giovedì 11 Luglio 2019, alle ore 17:52
        Io credo sia necessario aprirla, per l'evidente necessità, e poi con un tecnico ed un avvocato valutare il da farsi.
        rispondi al commento
        • Giuliano3
          Giuliano3 Lucag1979
          Venerdì 12 Luglio 2019, alle ore 09:38
          Grazie per la risposta Lucag1979 ma uno dei muri è spesso quasi un metro e l'altro è di malta, probabilmente di epoca romana. da uno speraglio aperto da un muratore anni fa vidi che c'è passa un tunnel, scavato nella stanza. di recente un muratore fece un buco da sopra, dal bagno e.... uscì un topo :( io vorrei capire di chi è quella stanza, che non compare nemmeno nei progetti originali della palazzina  
          rispondi al commento
  • Giovanna2
    Giovanna2
    Giovedì 7 Settembre 2017, alle ore 15:16
    Sono proprietaria di un appartamento con terrazzo incassato nella facciata (simil loggia) profonda circa 5mt.
    Il solaio che copre il mio terrazzo è il terrazzo del proprietario del piano sovrastante è "di copertura".
    Per via di infiltrazioni di acqua (dovuti alla vetustá della pavimentazione, spaccata in alcuni punti) il solaio si è impregnato e gocciola. Io penso debba pagare lui l'intero intervento e non 50%.
    Voi cosa pensate?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Giovanna2
      Lunedì 11 Settembre 2017, alle ore 15:44
      Concordo, è un danno causato dalla sua incuria. Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il servizio di consulenza (a pagamento) su aspetti, legali, fiscali, condominiali riguardanti la casa qui: Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale
      rispondi al commento
  • Emilia
    Emilia
    Martedì 5 Settembre 2017, alle ore 17:48
    Sono proprietaria di un appartamento ristrutturato tra il 1999 ed il 2000.
    Recentemente al piano sottostante si è verificata una crepa al centro del trave in legno di rovere (che avrà 200 anni).
    I prorpietari del piano di sotto sostengono che tale crepa è dovuta ai lavori che ho effettuato quasi 20 anni fa, e vorrebbero che mi accollassi totalmente i lavori di consolidamento.
    Io ritengo che non sia verosimile dopo così tanti anni addossarmi la colpa, secondo me si dovrebbe dividere il lavoro al 50% in base all'art. 1125.
    Qualcuno mi può illuminare?
    rispondi al commento
  • Federica
    Federica
    Mercoledì 8 Marzo 2017, alle ore 10:25
    Sono proprietaria di un appartamento alterzo piano.
    26 anni fa a causa di una perdita al mio bagno ho sostenuto i costi per i lavori di rifacimento delle tubature del bagno e i costi per la riparazione del danno subito dal proprietario dell'appartamento del piano sottostante. Dopo 26 anni dalla perdita il proprietario dell'appartamento sottostante mi chiede di pagare nuovamente i danni in quanto a causa della infiltrazione il ferro del solaio si è ossidato.
    Ho detto di dividere le spese a metà in quanto dopo 26 anni l'ossidazione del ferro rientra nelle cause ordinarie di logorio strutturale del ferro ma lui sostiene che se non ci fosse stata l'infiltrazione 26 anni fa non sarebbe accaduto ciò.
    Chi deve pagare?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Federica
      Lunedì 13 Marzo 2017, alle ore 18:10
      Secondo me hai ragione tu.
      rispondi al commento
  • Luca
    Luca
    Giovedì 23 Febbraio 2017, alle ore 14:55
    Sono proprietario di un immobile con solai in legno, e durante i lavori di ristrutturazione ho trovato del tavolato ammalorato. Rimosso quindi il massetto, o meglio la terra utilizzata al posto de massetto, abbiamo appurato che molte parti di tavolato erano state attaccate da termiti.
    Ora, dopo aver rimosso il tavolato, il mio Ing. Statico ha proposto di sostituire il tavolato e creare una soletta strutturale, massetto e nuova pavimentazione.
    Il mio dubbio è, levando il massetto e il pavimento, il costo della soletta strutturale viene divisa fra me e il piano di sotto (come abbiamo gia trovato accordo per il risanamento delle travi e sostituzione tavolato) o spetta solamente a me?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Luca
      Venerdì 24 Febbraio 2017, alle ore 09:39
      La soletta strutturale è a carico di entrambi perché la funzione di quella parte serve ad entrambi.
      rispondi al commento
  • Lucag1979
    Lucag1979
    Lunedì 5 Settembre 2016, alle ore 16:19
    Sono problemi tuoi e del proprietario dell'appartamento se non sono interessate parti comuni. Lo stabilisce l'art. 1125 del codice civile.Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il nostro servizio di consulenza su aspetti, legali, fiscali, condominiali riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale
    rispondi al commento
  • Alessandro
    Alessandro
    Venerdì 2 Settembre 2016, alle ore 16:48
    Sono proprietario di un garage in un condominio il solaio che divide il garage dall'appartamento sovrastante necessita di lavori di manutenzione straordinari perché da relazione tecnica la stabilità è compromessa ovviamnte i lavori devono essere ripartiti al 50% ma il proprietario dell'appartamento non ne vuole sapere di pagare, come posso procedere?

    L'amministratrice ha l'obbligo di occuparsi del caso oppure sono solo problemi miei e del proprietario dell'appartamento?
    rispondi al commento
  • Server-in
    Server-in
    Lunedì 28 Aprile 2014, alle ore 14:55
    Salve,abito in una casa composta da 3 appartamenti singoli su 3 piani con 3 proprietari differenti.Io abito in mezzo, il mio vicino del piano terra deve iniziare la ristrutturazione, è emerso che serve un intervento di consolidamento del solaio con due potrelle, quindi tra il piano terra e il primo piano. La spesa va divisa solamente tra me e il proprietario del primo piano o tra tutti e 3 come abbiamo già fatto per il tetto? Grazie
    rispondi al commento
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