Per lavoro in quota, secondo le definizioni del D.L. 81/08, si intende un'attivita' svolta ad una quota superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile di riferimento; il Decreto Legislativo 81/2008 ha abrogato la normativa precedentemente vigente in termini di sicurezza - il DPR 547/55, il DPR 164/56, ed il decreto Legislativo 626/94 - ed il contenuto principale, in termini di sicurezza, è riferito ai cantieri temporanei e mobili e alla prevenzione per i lavori in quota.
Le condizioni di riferimento per il datore di lavoro, ai fini della sicurezza degli operai, sono l'adozione prioritaria delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali, la scelta di attrezzature idonee, la valutazioni di tutti i rischi prevedibili e legati al tipo di lavoro da svolgere. Nel caso in cui si devono svolgere lavori con continuità su coperture, solai, zone rialzate e simili, i parapetti costituiscono la soluzione di protezione più semplice e rapida da realizzare ed in tali casi non si adottano i tipici sistemi di protezione individuali come le linee vita o punti di ancoraggio.
Sicurezza dei lavori in quota
Tutti i lati aperti delle impalcature, delle passerelle, dei balconi ed in generale dei luoghi di lavoro in alto, devono essere dotati di parapetti e di arresti al piede; il generico parapetto deve essere costituito da almeno due correnti equidistanti fino all'altezza di un metro, fatti di materiale resistente e rigido, l'arresto al piede è costituito da una fascia alta almeno 15 cm e posta sul piano di calpestio; rispettando le stesse misure di riferimento per i parapetti, questi ultimi possono essere equivalentemente sostituiti da muri e/o ringhiere; naturalmente lo sviluppo delle misure adottate per la sicurezza dei lavori in quota deve seguire l'eventuale sviluppo in quota dei lavori.
Possono esserci casi nei quali, pur dovendo svolgere lavori in quota, non è possibile utilizzare le misure di sicurezza sopra descritte, in tal caso è necessario adottare sistemi di protezione individuali tra cui: sistemi di ancoraggio, cordini, linee vita flessibili o rigide, imbracature e simili; i punti dei sistemi di ancoraggio possono essere fissi o mobili: questi ultimi su sistemi tipo linee o rotaie, tutte casistche descritte dalla UNI EN 795.
Un altro aspetto significativo, per i lavori svolti in quota, è il sistema di accesso agli stessi posti di lavoro in quota, punto cruciale per la sicurezza: la scala fissa od il ponteggio con caratteristiche, pedata ed alzata, simili a quelle standard; ponteggio su ruote con scala interna; la semplice scala a mano vincolata e posizionata secondo norma; la scelta delle possibili soluzioni è legata a fattori che devono essere valutati negli specifici casi e possono cambiare al cambiare delle condizioni al contorno, tra tcui, ad esempio, la frequenza di accesso, la durata delle attività che coinvolgono il sistema di accesso, il dislivello che il sistema deve compensare.