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Risoluzione del contratto di locazione: obbligatoria la registrazione

La risoluzione del contratto di locazione deve essere registrata. Lo afferma la CTP di Milano che condanna un contribuente per aver tardivamente versato l'imposta
Pubblicato il

Risoluzione della locazione e registrazione: attenzione alle sanzioni


Non solo in caso di stipula del contratto di locazione, anche in caso di risoluzione dello stesso, è necessaria la registrazione per non incorrere in importanti sanzioni fiscali. È quanto sostenuto dalla Commissione Territoriale Provinciale di Milano che, con il provvedimento n. 1467/2018, condannava il contribuente al pagamento dell'imposta di registro anche in relazione al periodo in cui l'immobile era già stato liberato dall'inquilino.

Nel caso esaminato dai giudici una persona fisica e una società stipulavano un contratto di locazione (6+6) che veniva registrato in data 28 maggio 2008. Due anni dopo l'inquilino, tramite lettera, comunicava al locatore la disdetta del contratto, avvalendosi della facoltà di recesso anticipato.
Il 31 marzo 2011 il conduttore riconsegnava l'immobile, liberandolo da persone e cose. Il 21 febbraio 2013 il proprietario versava l'imposta di registro a seguito della risoluzione anticipata del contratto di locazione. Si ha risoluzione del contratto quando il rapporto tra le parti si interrompe prima della sua naturale scadenza.

Registrazione risoluzione locazione
Qualche mese dopo l'Agenzia delle Entrate notificava al proprietario un avviso di liquidazione per chiedere il pagamento dell'imposta di registro in relazione all'anno 2011. Il contribuente presentava ricorso sostenendo che, a far data dalla lettera di disdetta e dal rilascio dell'immobile da parte dell'inquilino, si era definitivamente interrotto il rapporto locativo. La Commissione Giudicante, confermando le ragioni del Fisco, respingeva invece il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle imposte unitamente alle spese processuali.

I giudici ritenevano infatti non meritevole di considerazione la circostanza che la locazione fosse cessata a seguito di uno scambio di lettere, essendo tali comunicazioni prive di data certa. Solo la tardiva registrazione, mediante versamento dell'imposta di registro, decretava il momento a partire dal quale l'interruzione della locazione produceva i suoi effetti nei confronti del Fisco.

In conclusione, la mancata o tardiva registrazione della risoluzione della locazione viene sanzionata da un punto di vista fiscale.
Il contribuente dovrà pertanto versare l'imposta di registro anche per il periodo di tempo oltre il quale l'immobile era già tornato nella materiale disponibilità del proprietario, in quanto il rilascio volontario del locale, da parte dell'inquilino, non è idoneo a produrre effetti fiscali.

riproduzione riservata
La risoluzione del contratto di locazione deve essere registrata
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  • Gennaro1974
    Gennaro1974
    Martedì 16 Aprile 2019, alle ore 10:48
    Gent.mi,avrei bisogno un Vs cortese aiuto circa la comunicazione di recesso del contratto di affitto che dovrei inviare al proprietario dell'immobile ove risiedo.Lo scorso ottobre 2016 ho sottoscritto con la mia compagna un contratto di affitto con cedolare secca per la durata di 4 anni, nello stesso veniva indicata la clausola di recesso per gravi motivi.Mi trovo nella situazione di non riuscire più a sostenere il pagamento dell'affitto (600 euro mensili) a causa di una situazione economico/familiare che in questo periodo risulta complicata.La mia compagna è incinta e stiamo sostenendo numerose spese mediche, ma, cosa ben più importante sono le condizioni fisiche della madre (che risiede nel comunica adiacente al nostro) che, a causa di un' artrosi psoriasica, ha difficoltà nella deambulazione, pertanto stiamo sostenendo economicamente le spese mediche anche della stessa.Ci vediamo costretti quindi a recedere dal contratto in quanto non più sostenibile economicamente. Siamo consapevoli di dover dare 6 mesi di preavviso, ma mi preoccupa la dicitura 'recesso per gravi motivi' in quanto non so se la mia situazione rientra in tale statistica.Potreste darmi indicazioni su come formulare la richiesta di disdette e non avere problemi di rifiuto?Attendo un Vs cortese riscontro, ringraziandovi anticipatamentesaluti
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