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Servitù e titolo costitutivo

La servitù di passaggio e le modalità pratiche di esercizio del diritto. Il ruolo, fondamentale, del titolo costitutivo e il rapporto con lo stato dei luoghi.
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CortileL'estensione della servitù di passaggio su fondo altrui deve essere valutata alla stregua delle indicazioni contenute nel titolo che la istituisce non essendo sufficiente la semplice valutazione dello stato dei luoghi dal quale possa dedursi che, malgrado la realizzazione di manufatti, la possibilità di esercizio del diritto non viene ad essere intaccata.

Questo, in sintesi, è quanto detto dalla Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13104 depositata in cancelleria lo scorso 15 giugno.

Si tratta d'una pronuncia di particolare interesse in quanto si sancisce che ciò che è stabilito nel titolo costitutivo del diritto prevale sempre e comunque sulla situazione di fatto.

La servitù di passaggio è definibile come diritto reale di godimento su cosa altrui che consiste nell'obbligo – derivante da contratto e testamento (servitù volontarie), da sentenza (servitù coattiva), da usucapione (art. 1061 c.c.) o da destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) – di consentire il passaggio sul proprio fondo.

L'estensione del diritto è regolata dal titolo o, in mancanza, dalle norme contenute nel codice civile.

La legge, quindi, svolge una funzione suppletiva della volontà delle parti.

In questo contesto se il proprietario del fondo dominante non può porre in essere innovazioni che gravino oltre modo sul fondo servente (art. 1067, primo comma, c.c.), il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo (art. 1067, secondo comma, c.c.).

È nell'ambito delle indicazioni contenute nell'art. 1063 c.c. e nel testé citato secondo comma dell'art. 1067 c.c. che si è sviluppato e risolto il contenzioso sotteso alla sentenza n. 13104.


Ilfatto

Cortile
Una società citava in giudizio la proprietaria d'un cortile gravato da una servitù di passaggio in favore della prima.

Motivo: la convenuta aveva costruito una scala della quale, a dire dell'attrice, non era possibile l'edificazione in ragione del contenuto del titolo istituivo della servitù che estendeva la stessa a tutta l'area cortilizia.

La parte convenuta si difendeva negando tale assunto e chiedendo, di contro, la delimitazione del diritto di servitù ad una sola parte del cortile, vale a dire quella utile a consentire il passaggio.

Vistasi accogliere la domanda in primo grado, la parte promotrice della causa soccombeva nel giudizio d'appello in quanto, secondo i giudici di secondo grado, in mancanza di specificazione del titolo, l'estensione della servitù doveva essere individuata in modo da arrecare il minor aggravio al fondo servente e che, nella specie, il manufatto in questione non impediva l'agevole transito dei veicoli della società attrice (App. Trento 18 maggio 2005 n. 180 in Cass. 15 giugno 2011 n. 13104).

La domanda riconvenzionale veniva tuttavia respinta.

Da qui il ricorso per Cassazione da parte della società.

La ricorrente riteneva violati l'art. 1063 c.c., per non avere la Corte d'appello tenuto in considerazione il contenuto del titolo che estendeva la servitù a tutto il cortile, e il secondo comma dell'art. 1067 c.c. violato dalla convenuta a causa della realizzazione della scala.


In sostanza, secondo la ricorrente, la valutazione della lesione del proprio diritto non andava effettuata sulla base della situazione di fatto ma, invece, valutando lo specifico contenuto dell'atto costitutivo del diritto.

Gli ermellini hanno ritenuto il ricorso fondato.

In particolare si legge in sentenza che ai sensi dell'art. 1063 cod. civ., infatti, l'estensione e l'esercizio della servitù sono regolati dal titolo.

La valutazione in ordine alla liceità del nuovo manufatto andava perciò tratta non in ragione di un mero apprezzamento di fatto in merito alla praticabilità residua del passaggio, ma tenendo conto dell'estensione della servitù determinata dal titolo.

Il proprietario del fondo dominante ha infatti facoltà di esercitare il suo diritto conformemente al titolo; ciò si traduce, nel caso di servitù di passaggio, nella facoltà di esercitare il diritto corrispondente per tutta l'estensione dell'area che è asservita alla servitù.

Per contro, la legge vieta al proprietario del fondo servente di compiere opere che tendano a diminuire l'esercizio della servitù (art. 1067 cod. civ., comma 2). (Cass. 15 giugno 2011 n. 13104).

CortileIn definitiva, i giudici di appello cui è stata rinviata la causa, prosegue la Corte regolatrice, avrebbero dovuto esaminare l'estensione della servitù alla stregua del titolo dedotto dalle parti e quindi verificare se essa si identificava, così come sostenuto dalla società attrice, sull'intero cortile, cioè sull'area in cui era stata costruita la scala in discussione, ovvero su una parte residua (Cass. ult. cit.).

Secondo la Cassazione, seppur tale valutazione non poteva far parte del giudizio di legittimità, sulla base delle carte di causa e della sentenza si dovrebbe giungere a quanto richiesto dall'attrice.

Questo, però, in conformità dei principi espressi in sentenza, sarà l'oggetto del giudizio di rinvio.

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