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Come ripartire le spese di installazione di un ascensore in condominio

In che modo l'assemblea condominiale può decidere l'installazione di un ascensore? Innovazioni, quorum deliberativi, ripartizione spese e altre problematiche.
Pubblicato il

Maggioranze per l'installazione di un nuovo ascensore


Nell'ambito del condominio negli edifici è possibile realizzare l'installazione di un impianto di ascensore laddove prima non c'era?

La risposta, com'è noto ai più, è positiva; in termini strettamente tecnici l'installazione ex novo di un ascensore in condominio prende il nome di innovazione e più nello specifico di innovazione volta al superamento delle barriere architettoniche.

L'innovazione così definita, tuttavia, non sfugge alla possibilità di essere classificata come innovazione gravosa ai sensi dell'art. 1121 c.c., con le conseguenze che ne discendono e che vedremo qui appresso.

Ascensore
Prima, però, soffermiamoci sulle maggioranze per deliberare tale installazione, ossia sui così detti quorum deliberativi.

Ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c. per deliberare interventi volti al superamento delle barriere architettoniche (è pacificamente considerata tale l'installazione di un ascensore) è sempre necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino quanto meno la metà del valore millesimale dell'edificio.

Sempre, ossia tanto in prima quanto in seconda convocazione. Si tratta di un leggero innalzamento dei quorum, in quanto, la legge n. 13 del 1989 – disciplinante anche l'eliminazione delle barriere architettoniche in ambito condominiale – aveva inizialmente previsto per la seconda convocazione delle maggioranze inferiori ai fini della deliberazione, tra le varie, le innovazioni volte al superamento delle suddette barriere.

La possibilità di applicare a tali decisioni le norme dettate in materia di innovazioni gravose, fa sì che i condòmini contrari possano decidere di non partecipare alla suddetta spesa e di conseguenza all'uso, salvo subentro successivo con obbligo di pagamento dei costi di realizzazione/manutenzione.

È possibile, dove tecnicamente fattibile, l'installazione di un ascensore esterno.
Tecnicamente e giuridicamente possibile, ossia rispettando le normative edilizio-urbanistiche.


Installazione ascensore in condominio esistente


Proprio su questo ultimo aspetto è bene soffermarsi, sia pur brevemente, per mettere in risalto come l'installazione di un ascensore in un condominio esistente possa essere considerato in maniera tanto favorevole da essere considerata esente dal rispetto di alcune norme.
Si badi: solamente perché in ambito condominiale ne prevalgono altre.

Il riferimento è alla installazione di un impianto di ascensoreesterno ed alla normativa sulle distanze dalle vedute delle costruzioni (art. 907 c.c.).

Nessun dubbio sul fatto che l'impianto di ascensore possa essere considerato una costruzione ai fini del calcolo del rispetto delle distanze. Eppure, questo almeno è l'orientamento espresso dalla Cassazione (sia pur isolato e non consolidato, cfr. Cass. n. 14096/2012), la quale ha concluso per l'inapplicabilità dell'art. 907 c.c. in ambito condominiale, ambito in cui deve essere considerato prevalente il diritto all'uso delle cose comuni, sia pur nei differenti limiti indicati nell'art. 1102 c.c.


L'installazione di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi, la disciplina dettata dall'art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell'art. 3, comma 2, l. 9 gennaio 1989 n. 13, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale.
Cass. n. 14096/2012 in Giustizia civile anno 2012



Costo installazione ascensore


Quanto costa installare un ascensore in un edificio esistente?

Non è possibile dare alla domanda una risposta precisa: sicuramente non si tratta di una spesa irrisoria, visto e considerato che la stessa installazione può essere soggetta alla disciplina delle innovazioni gravose su indicata.

Il costo sicuramente dipende dalla tipologia di ascensore, dalle opere murarie che è necessario realizzare, ecc.

È allora evidente che sia consigliabile seguire alcuni step nella procedura deliberativa riguardante l'installazione: passaggi che, ad avviso dello scrivente, è bene che corrispondano ad altrettante riunioni condominiali.
Ascensore condominiale
Proviamo a ipotizzare le principali, fermo restando che in ogni singolo caso, poi, si possa decidere un accorpamento o ulteriori riunioni:

a) assemblea per deliberare di uno studio di fattibilità in relazione allo stato dei luoghi;

b) assemblea per deliberare la soluzione (ove siano ipotizzabili più soluzioni) migliore in relazione ai fattori critici ipotizzabili con contestuale deliberazione di reperimento preventivi;

c) assemblea per deliberare sulla scelta dei preventivi e il piano di riparto connesso.

È utile ricordare che l'installazione di un ascensore in condominio è opera rispetto alla quale i condòmini possono fruire delle detrazioni fiscali connesse a ristrutturazioni edilizie.


Ripartizione delle spese installazione ascensore e art. 1124 c.c.


Decisa l'installazione dell'ascensore, come bisogna ripartire la spesa derivante da questo intervento?

Al riguardo è utile non fa confusione tra spese di installazione (innovazione) e spese di manutenzione (conservazione e uso). Rispetto alle prime è sempre necessario fare riferimento all'art. 1123, primo comma, del codice civile, ossia alla norma che indica nei millesimi di proprietà il parametro di riferimento per la ripartizione della spesa per la installazione di un ascensore.

Nel caso di interventi manutentivi, invece, bisogna guardare all'art. 1124 c.c.

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà
comune. art. 1124 c.c.



È qui che la riforma del condominio è intervenuta sulle spese di manutenzione dell'ascensore. Nulla di nuovo, in verità, in quanto la menzione dell'ascensore nell'art. 1124 c.c. è stata semplice opera di adeguamento della norma alla lettura fornitane dalla giurisprudenza (cfr. su tutte Cass. 25 marzo 2004, n. 5975).

Si badi: le norme del codice civile dettate in materia di ripartizione delle spese – siano esse riguardanti l'installazione o la manutenzione di un ascensore – sono derogabili da un accordo tra tutti le parti, ossia da un accordo tra tutti i condòmini. È questo il senso dell'inciso finale dell'art. 1123 c.c. salvo diversa convenzione, che deve ritenersi valevole per tutte le spese condominiali, non sono per quelle indicate in tale norma.

È sempre bene ricordare, infine, che nel caso di edifici con più scale, la spesa riguarda solamente i condòmini che usufruiscono dell'ascensore (art. 1123, terzo comma, c.c., c.d. condominio parziale).

In assenza di differente indicazione pattizia o di esclusione dei proprietari dei piani terreni, con accesso diretto alla pubblica via, dalla proprietà delle scale e del lastrico, anche questi partecipano alla spese di installazione/manutenzione dell'ascensore.

L'installazione di un ascensore può incidere sulle tabelle millesimali esistenti (il coefficiente di piano in presenza di ascensore è differente da quello in sua assenza), sicché con la deliberazione di installazione dell'impianto è bene valutare altresì l'opportunità di decidere la revisione delle tabelle millesimali; revisione che può avvenire a maggioranza, almeno stando alla più autorevole fonte giurisprudenziale che non pare essere stata intaccata dalla riforma del condominio (Cass. SS.UU. n. 18477/2010 e Corte di Appello di Taranto 21 gennaio 2016 n. 27).


Esempio di ripartizione spese ascensore condominiale


Stando così le cose è possibile portare alcuni esempi per chiarire le nozione teoriche fin qui esposte.

Supponiamo che in un condominio non esista un ascensore e che i condòmini, con le maggioranze prescritte dalla legge, decidano di dotarsene.

Se non intercorre un accordo tra tutti quanti (o se tale deroga non è stata preventivamente prevista, ad esempio in un regolamento di origine contrattuale), la spesa per l'installazione dovrà essere ripartita tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà.

Ove alla deliberazione dell'ascensore sia seguita una dichiarazione di dissenso, ossia la manifestazione di volontà di non avvalersi di quella innovazione (art. 1121 c.c.), allora la spesa dovrà essere ripartita tra i soli condòmini favorevoli, sempre secondo i millesimi di proprietà, senza tuttavia considerare quelli dei dissenzienti. Resta sempre salva, in questo caso, la possibilità di derogare alle indicazioni di legge, purché con un accordo tra tutti i partecipanti alla spesa.

Una volta addivenuti all'installazione, le spese per la manutenzione devono essere suddivise tra tutti i condòmini (o tra quelli che hanno partecipato alla spesa, nel caso d'innovazione gravosa) in ragione del criterio indicato dal summenzionato art. 1124 c.c.
Anche in questa circostanza è possibile raggiungere un accordo in deroga rispetto al criterio indicato dalla legge.


Ripartizione spese per la sostituzione dell'ascensore


Abbiamo visto fin qui le ipotesi classiche di spesa inerente l'ascensore, ossia la sua installazione e successiva manutenzione. Ma che cosa accade se la semplice manutenzione dell'impianto esistente non è più sufficiente a garantirne il corretto funzionamento?

Detta diversamente: qual è il criterio di ripartizione delle spese da adottare nella ipotesi di sostituzione dell'ascensore? L'intervento sostituito non è sicuramente un'innovazione: per quanto differente possa essere l'impianto di sollevamento persone vecchio da quello che si andrà a installare, la funzione resta identica.

E allora?
La risposta è chiaramente contenuta nell'art. 1124 c.c. a mente del quale anche le spese di sostituzione dell'ascensore devono essere ripartite tra tutti i condòmini interessati per metà in ragione dei millesimi di proprietà e per metà in ragione dell'altezza del piano. Come per tutte le altre ipotesi di spese, anche in questo caso va ricordato che il criterio testé menzionato può subire una deroga, purché frutto di un accordo tra tutti i condòmini interessati.


Normativa ascensori


Gli aspetti condominiali inerenti l'installazione di un ascensore sono un lato della medaglia: la normativa sugli ascensori, l'altro che riguarda espressamente ed unicamente l'impianto al di là della sua collocazione.
Ascensore esterno
Testo normativo principale di riferimento per quanto concerne l'installazione dell'ascensore è rappresentato dal d.p.r. n. 162 del 1999, anche se non va dimenticato, per gli aspetti generali concernenti gli impianti a servizio di edifici, il decreto ministeriale n. 37 del 2008.

Si tratta di normative che impongono la produzione delle parti dell'impianto, nonché la loro installazione secondo determinate regole finalizzate a garantire la sicurezza dell'utente.

riproduzione riservata
Installazione di un ascensore condominiale
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Carlo
    Carlo
    Giovedì 20 Maggio 2021, alle ore 10:43
    Ottimo articolo, non il solito copia incolla di pezzi altrui (o forse sì, ma almeno si capisce che chi ha riordinato il testo sa di cosa sta parlando)
    rispondi al commento
  • Donatovalenzano
    Donatovalenzano
    Mercoledì 3 Febbraio 2021, alle ore 14:45
    Abito in un super condominio costruito 40 anni fa composto da tre palazzine: 6 condomini per palazzina. In una palazzina si vorrebbe installare un ascensore ex novo. Non abbiamo amministratore ne tabelle millesimali. Quali sono i passaggi da fare affinché si possa procedere seguendo le disposizione legalo in vigore? grazie
    rispondi al commento
  • Stefano68
    Stefano68
    Mercoledì 14 Ottobre 2020, alle ore 21:05
    Vorrei installare un ascensore esterno per arrivare alla mia abitazione al 4° piano.
    Il condomini composto da due scale.
    Quelli della mia scala sono contrari pur essendo io disponibile a sostenere tutte le spese.
    Ho però dalla mia parte la maggioranza dei condomini costeggiando le due scale.
    Posso installarlo o devono votare solo condomini mia scala?
    rispondi al commento
  • Lucia
    Lucia
    Lunedì 3 Agosto 2020, alle ore 17:36
    Nel nostro condominio, noi e altri due condomini abbiamo installato quattro anni fa l’ascensore.
    Gli altri non volevano partecipare alla spesa ma non si sono opposti.
    Ora alcuni vorrebbero poter partecipare alla spesa per utilizzare anche loro l’ascensore.
    Dato che in questi anni più persone si sono rivolte all’amministratore per fare i calcoli di quanto dovuto, lui aveva deciso di fare una cifra forfettaria, per far rientrare noi delle spese.
    Ma uno dei condomini ora ha deciso che vuole avere la cifra esatta in base alle statistiche ISTAT e poter scaricare la spesa.
    È una cosa possibile?
    Come si può calcolare l’importo dovuto?
    Noi stiamo già scaricando le spese, ce ne viene detratta una parte?
    rispondi al commento
  • Dottormax
    Dottormax
    Mercoledì 1 Luglio 2020, alle ore 02:27
    L’installazione dell’ascensore puo’ rientrare nell’ecobonus 2020?
    rispondi al commento
  • Thomas1
    Thomas1
    Giovedì 11 Giugno 2020, alle ore 11:52
    Per poter realizzare un ascensore (piattaforma) esterno per abbattere le barriere architettoniche che porta al terzo piano di un condominio quale quorum è necessario?
    Bastano 50%+1 o servono 2/3?
    rispondi al commento
  • Sirjoo
    Sirjoo
    Sabato 16 Maggio 2020, alle ore 21:56
    Secondo le norme sul condominio è corretta l'interpretazione, peccato che secondo il c.c. si ravvisa un indebito arricchimento da parte dei proprietari dei piani alti a discapito di quelli del del piano terra e via via a salire. Una pronuncia in cassazione darebbe ragione al prop. del piano terra. La suddivisione per valore ha senso p. e. per antenna centralizzata, per parco giochi poiché tutti usufruiscono dell'innovazione senza arricchimento di alcuni. Nel caso ascensore il valore degli appartamenti dei piani alti aumenta, con i danari dei prop. piano terra e così via a salirà. 
    rispondi al commento
    • Carlo
      Carlo Sirjoo
      Giovedì 20 Maggio 2021, alle ore 08:09
      Il piano terra concorre perché potenzialmente (art.1102) potrebbe servirsi dell'ascensore, così come delle scale, per accedere ad eventuali soffitte, lastrici solari, sottotetti, condominiali o esclusivi.
      Com'è scritto chiaramente nell' articolo.
      Dovrebbe quindi rinunciare a tale possibilità per non partecipare alla spesa.
      rispondi al commento
  • Marni
    Marni
    Sabato 16 Maggio 2020, alle ore 17:17
    Il nuovo proprietario del secondo piano della casa in cui io abito e possiede il piano terra e il primo piano vuole installare un ascensore nel vano scale.
    Può farlo senza il mio permesso?
    rispondi al commento
    • Marni
      Marni Marni
      Sabato 16 Maggio 2020, alle ore 20:32
      CORREGGO: Il nuovo proprietario del secondo piano della casa in cui io abito e POSSIEDO il piano terra e il primo piano vuole installare un ascensore nel vano scale.
      Può farlo senza il mio permesso?
      rispondi al commento
      • Sirjoo
        Sirjoo Marni
        Sabato 16 Maggio 2020, alle ore 22:02
        Si, se per superamento barriere architettoniche, ma attenzione alla larghezza della scala che deve essere coerente con norme antincendio (non inferiore a 120 cm- vedere PUC in proposito) 
        rispondi al commento
  • Condomino Irritato
    Condomino Irritato
    Sabato 10 Agosto 2019, alle ore 09:04
    Vogliono installare un ascensore in una casa degli anni Sessanta.
    Verrebbe attaccato al muro della mia camera.
    Cosa posso fare per oppormi?
    L'installazione dell'ascensore passerebbe anche davanti alla finestra di un condomino che verrebbe spostata da chi vuole l'ascensore.
    E' possibile farlo?
    Come si può bloccare la realizzazione dell'ascensore?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Condomino irritato
      Lunedì 9 Settembre 2019, alle ore 16:08
      La situazione va valutata, progetto alla mano, con un avvocato per vagliare la possibilità di impedire/bloccare i lavori.
      rispondi al commento
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