Sia per la realizzazione di nuovi edifici che per la ristrutturazioni di quelli esistenti articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08 e gli articoli 86 ed 87 del decreto Legislativo 163/2006 definiscono in maniera univoca tutte le possibilita' di gestione del'appalto.
La conoscenza e l'utilizzo della giusta terminologia permette di minimizzare le ambiguità e gli errori di comunicazione, nella delicata e fondamentale fase di redazione di un contratto.
L'appaltante o il committente è la persona fisica che richiede l'esecuzione di un lavoro, di un'opera o la fornitura di un servizio o di una prestazione; l'appaltatore è una persona fisica che si obbliga nei confronti del committente a fornire, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, un'opera o un servizio, in cambio di un corrispettivo.
Il subappaltatore è la persona fisica che si obbliga nei confronti dell'appaltatore ad eseguire un'opera o a fornire un servizio o una prestazione, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio in cambio di un corrispettivo.
Il lavoratore autonomo è una persona fisica che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
I rapporti commerciali tra l'appaltante e l'appaltatore sono regolamentati da contratti che possono essere di vari tipi, il riferimento fondamentale per i vari tipi di contratti resta il codice civile (c.c.)
Si intende per contratto d'appalto (art. 1655 del codice civile) un contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Un contratto d'opera è invece (art. 2222 c.c.) un contratto con il quale una persona si obbliga a compiere per un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente; il subappalto è il contratto tra l'appaltatore e il subappaltatore, tale contratto deve essere autorizzato dal committente. Il contratto di somministrazione (art. 1659 c.c.) è il contratto con il quale una parte si obbliga, per un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra parte, prestazioni periodiche o continuative.
Il Contratto misto (art. 14, comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006) può essere incentrato su: lavori e forniture; lavori e servizi; servizi e forniture; sia lavori e servizi che forniture.
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori dall'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi o ad una singola unità produttiva della stessa o ad aziende subappaltanti, deve verificare, l'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
Il datore di lavoro deve, inoltre provvedere: all'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, delle imprese appaltatrici; all'acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.