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Bolletta dell'acqua in condominio e problematiche connesse alla ripartizione spese

Il costo della bolletta dell'acqua, in condominio, va ripartito secondo i reali consumi rilevati, oppure in base alle disposizioni del regolamento contrattuale.
Pubblicato il

Bolletta dell'acqua in condominio


Contatore acquaTra i costi da sostenere, in relazione alle esigenze della vita quotidiana, quello della bolletta dell'acqua è tra i più importanti.

Per le abitazioni in condominio, poi, a questa spesa si accompagnano spesso malumori dovuti agli importi da versare.

Per sintetizzare in un unico termine, quando arriva la richiesta di pagamento da parte dell'amministratore molti di noi dicono: è troppo!

È utile, allora, capire come deve essere ripartita la spesa per la bolletta dell'acqua e quali siano le norme di riferimento.

Prima di analizzare la disciplina normativa è necessaria una premessa.

Quella delle spese condominiali è materia disponibile, ossia i condomini con accordo unanime posso decidere dei criteri di ripartizione personalizzati in deroga a quelli previsti dalla legge.

Che cosa significa ciò?

Significa che il regolamento di condominio (contrattuale), o una delibera adottata con il consenso di tutti i comproprietari, possono stabilire che le spese della bolletta dell'acqua siano suddivise, ad esempio:

a) in parti uguali;

b) sulla base dei millesimi di proprietà;

c) in relazione al numero degli occupanti l'unità immobiliare, ecc.

Quando manca quest'accordo è necessario fare riferimento alla legge.


Ripartizione spese dell'acqua secondo legge


Tre sono le norme di rilievo:

1) l'art. 146, primo comma lett. f, d.lgs n. 196/03 - rubricato Risparmio idrico che sostituisce, abrogandolo, l'art. 5 della legge n. 36 del 1994 - a norma del quale:

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:

f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

2) il decreto della presidenza del consiglio dei ministri (d.p.c.m. n. 62 del 4 marzo 1996), il quale prevede che:

La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori, rispondenti ai requisiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, recepente la direttiva comunitaria n. 75/33.

Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l'installazione di contatori a norma.In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (oggi art. 146 comma 1 lett f) d.lgs 152 del 2006 N.d.A.), dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.

E' fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l'opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.

Consumo acquaQuello che si introduce, per legge, è il così detto sistema di ripartizione per consumi effettivi.

In sostanza nel condominio, accanto al contatore generale (che solitamente è quello di riferimento per l'ente erogatore è quello che fa fede ai fini della fatturazione) e facendo salve le eventuali diverse disposizioni del regolamento contrattuale o di una deliberazione unanime, devono esserci dei contatori per ogni singola unità immobiliare (così detti contatori di sottrazione) al fine di poter ripartire la spesa in base ai consumi effettivi.

Che cosa può fare il condomino che vuol far applicare questa norma di legge?

Se si è in presenza dei summenzionati regolamenti o delibere, è necessario, prima di ogni cosa, provvedere alla loro modifica che deve essere approvata con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.

Superata questa fase, o nel caso di assenza di disposizioni pattizie, il condominio può sollecitare l'assemblea a prendere una decisione del genere, oppure, nel caso di disinteresse dell'assise, rivolgersi al giudice affinché sia questo soggetto a ordinare l'adeguamento dell'impianto idrico alle norme di legge.

Per quanto riguarda le varie voci, diverse dai consumi, che compongono la bolletta (es. costi fissi) il primo documento cui fare riferimento è il contratto con l'ente erogatore.

Può accadere, infatti, che nell'accordo sia specificato quante siano le unità immobiliari che compongono il condominio. In questi casi la spesa andrà ripartita secondo i millesimi di proprietà, salvo diverso accordo tra i condomini.

Che cosa accade se esiste solamente il contatore condominiale e fino alla installazione dei contatori di sottrazione individuali?

Al riguardo è necessario fare riferimento all'art. 1123 c.c. e cioè alla ripartizione del costo dell'acqua in base ai millesimi di proprietà.

In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale il sistema dell'art. 1123 cod. civ. non ammette che, salvo diversa convenzione tra le parti, il costo relativo all'erogazione dell'acqua, con una delibera assunta a maggioranza, sia suddiviso in base al numero di persone che abitano stabilmente nel condominio e che resti di conseguenza esente dalla partecipazione alla spesa il singolo condomino il cui appartamento sia rimasto disabitato nel corso dell'anno. Il comma 1 della citata disposizione, infatti, detta un criterio per le spese di tutti i beni e servizi di cui i condomini godono indistintamente, basato su una corrispondenza proporzionale tra l'onere contributivo ed il valore della proprietà di cui ciascuno condomino è titolare (Cass. 1 agosto 2014 n. 17557).


Bolletta dell'acqua e morosità


Che cosa accade se i condòmini risultano morosi rispetto al pagamento della bolletta dell'acqua.

Al riguardo è necessario guardare alla problematica da due angoli visuali:

a) quella che riguarda il rapporto tra condominio ed ente di erogazione del servizio idrico;

b) quella che riguarda i rapporti interni alla compagine.

Nel primo caso l'ente a fronte di una situazione di morosità attiva la procedura di messa in mora che può portare alla sospensione dell'erogazione del servizio quale conseguenza del mancato pagamento – totale e/o parziale – anche di una sola bolletta. La sospensione è operata verso tutti i condòmini indistintamente (oggetto dell'intervento, infatti, è il contatore condominiale). Questa procedura che non manca di sollevare polemiche da parte dei condòmini adempimenti quando viene posta in essere è stata criticata anche da associazioni dei consumatori in ragione delle nuove norme dettate dalla così detta riforma del condominio.

Per quanto riguarda i rapporti tra condominio e condòmino, il mal pagatore può star certo che la sua morosità verrà perseguita con un'azione giudiziaria. Laddove la ripartizione del costo dell'acqua sia stato approvato dall'assemblea, non vi sono dubbi sulla possibilità, per l'amministratore di condominio, di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, così come previsto dall'art. 63, primo comma, disp. att. c.c.

A ciò bisogna aggiungere, poi, che laddove gli venga richiesto l'amministratore deve fornire all'ente gestore del servizio il nome del condomino moroso al fine di consentire l'azione diretta di recupero del credito.

Più dubbia, visto l'essenzialità del bene in questione, la sospensione del servizio idrico da parte dell'amministratore (art. 63 disp. att. c.c.) anche se non sono mancate pronunce giurisprudenziali che l'hanno considerata legittima (cfr. in tal senso Trib. Modena 5 giugno 2015).

In particolare, nella sentenza appena citata è specificato che la sospensione del servizio idrico può essere disposta dall'amministratore anche senza preventiva richiesta giudiziale laddove materialmente sia possibile eseguirla intervenendo su parti di proprietà comune e non su quelle di proprietà del singolo condomino.

riproduzione riservata
Bolletta dell'acqua: ripartizione spese in condominio
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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Max68
    Max68
    Giovedì 10 Dicembre 2020, alle ore 08:13
    Se arriva un conguaglio d'acqua, in un periodo che non ero affittuario, spetta a me pagare?
    rispondi al commento
  • Angela 1
    Angela 1
    Giovedì 16 Aprile 2020, alle ore 08:46
    Sono proprietaria di un appartamento da 2 anni.
    In assemble avevano affrontato la questione acqua non pagata per tanto tempo da precedente amministratore.
    Lasciando un debito da 20 mila euro.
    Ora mi chiedo, essendo sola e non avendo usufruito di un servizio precedente, devo pagare un aumento di colpo di 100 euro nelle spese condominiali.
    Posso avvelermi del diritto di rimborso o si devono calcolare gli effettivi consumi pro capite e nel periodo di acquisizione della abitazione?
    Cioè da 2 anni.
    Cosa è a chi mi devo rivolgere.
    rispondi al commento
  • Giro1949
    Giro1949
    Venerdì 20 Marzo 2020, alle ore 10:54
    Le quote fisse: allaccio idrico e allaccio fognatura chi le deve pagare?
    Il conduttore o il locatore?
    rispondi al commento
  • Pizia1
    Pizia1
    Lunedì 30 Settembre 2019, alle ore 11:15
    Il conguaglio dei consumi idrici vanno pagati, anche, oltre i costi fissi per un appartamento vuoto da anni?
    Se sì in quale misura?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Pizia1
      Venerdì 11 Ottobre 2019, alle ore 11:23
      Nella misura in cui le misurazioni effettuate rilevano consumi, ovvero se quei conguagli sono frutto di dispersioni comuni o utilizzi d'acqua da parti comuni.
      rispondi al commento
    • Pizia1
      Pizia1 Pizia1
      Sabato 12 Ottobre 2019, alle ore 21:11
      Appartamento vuoto e nessun consumo d'acqua. 
      rispondi al commento
      • Lucag1979
        Lucag1979 Pizia1
        Mercoledì 13 Novembre 2019, alle ore 15:12
        Allora paga solo i costi fissi
        rispondi al commento
  • Dino2
    Dino2
    Giovedì 29 Agosto 2019, alle ore 16:54
    Il condominio nasce con 10 appartamenti e 10 contatori differenziali per l'acqua.
    Poi moglie e marito si separano e due appartamenti diventano un appartamento ma restano i due contatori differenziali dell'acqua.
    Come si ripartiscono le spese fisse e l'acqua in dispersione, visto che la differenza tra contatore dell'ente e somma sei consumi parziali non è mai corrispondente?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Dino2
      Lunedì 9 Settembre 2019, alle ore 15:45
      Va adeguata la situazione alla nuova realtà numerica, in mancanza di collaborazione tra le parti, anche per via giudiziale.
      rispondi al commento
  • Lukwe
    Lukwe
    Venerdì 16 Agosto 2019, alle ore 18:33
    Si pone un problema enorme anche con i contatori individuali:
    Le tariffe applicate dai fornitori sono basate su scaglioni di consumo in mq, crescenti.
    Con una fornitura unica condominiale si finisce nello scaglione più costoso anche se i consumi reali sui contatori dei singoli inquilini ricadrebbero negli scaglioni più economici !
    rispondi al commento
  • Mary2
    Mary2
    Giovedì 11 Aprile 2019, alle ore 11:37
    Sono proprietaria da due anni di un deposito dove esiste un punto acqua per lavaggio mani, ho visto le spese condominiali dal 1995 al 2015; le spese acqua vienivano per un periodo dal 95 al 99 conteggiate a zero poi dal 2000 al 2005 a millesimi, poi dal 2006 al 2010 ancora a zero e dal 2011 al 2014 ancora a millesimi.
    Quando ho acquistato io la quota,  l'acqua era conteggiata a zero.nell'ultimo anno mi è stato chiesto di pagare l'acqua a millesimi.
    Non capisco queste modalità a intermittenza.
    Comunque io ho un contatore nel deposito e in un anno ho consumato mezzo metro cubo e mi sembra eccessivo pagare a millesimi con una somma di € 80,00.
    Volevo sapere cosa posso fare per evitare quest spesa o se è giusto quantificare a millesimi.
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Mary2
      Mercoledì 17 Aprile 2019, alle ore 12:29
      Tu deivi pagare, in base ai millesimi, solamente i canoni contrattuali.
      rispondi al commento
  • Andreareitano
    Andreareitano
    Mercoledì 2 Maggio 2018, alle ore 10:54
    Salve, vivo in una corte ove 2 case separate e con due proprietari differenti hanno la stessa utenza ed un unica bolletta ed unico contatore.
    io vivo con mia moglie in una delle due case e l'altra casa ha una sola persona.
    Come và suddivisa la bolletta? A) il totale diviso due appartamentiB) il totale diviso 3 persone (2 in casa mia e 1 nell'altra casa separata)C)  una parte diviso 2 per quanto riguarda le quote fisse e diviso 3 per quanto riguarda il solo consumo (non saprei che voce della bolletta guardare) Grazie anticipatamente
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Andreareitano
      Martedì 8 Maggio 2018, alle ore 10:43
      Se ci sono dei contatori di sottrazione, la spesa va suddivisa così: i consumi in ragione del consumo di ognuno, le quote fisse in parti uguali. Se non ci sono contatori di sottrazione dovete trovare un accordo.
      rispondi al commento
  • Cristina
    Cristina
    Domenica 18 Marzo 2018, alle ore 19:52
    Sto acquistando una casa che è stata ottenuta dalla suddivisione di una villetta.
    L’utenza dell’acqua è del proprietario, il quale ha chiesto ad Acea la modifica dell’utenza a di tipo condominiale, ma purtroppo è stata negata.
    Le fogne sono apparentemente sature.
    Abbiamo pensato di suddividere comunque le utenze con contatori per ogni appartamenti e gestire i consumi tra di noi del condominio ma il proprietario è in dubbio perché nel contratto è scritto: “e’ vietata l’utilizzazione dell’acqua per la fornitura a terzi o per scopi e immobili diversi da quelli specificati nel contratto di fornitura”.
    Come fare? 
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Cristina
      Lunedì 19 Marzo 2018, alle ore 16:11
      Se il proprietario è ancora unico, è normale che adesso non possa parlarsi di condominio. Io credo che a cessione avvenuta la volturazione e l'utenza possano essere cambiate. Suggerisco di parlare con il personale ACEA, spiegare la situazione e capire qual è la soluzione pratica (che sicuramente esisterà).
      rispondi al commento
      • Cristina4
        Cristina4 Lucag1979
        Lunedì 19 Marzo 2018, alle ore 16:24
        Grazie della risposta, ma putroppo al momento l'unica soluzione proposta da acea è attendere "un posto" nel depuratore su cui insiste l'impianto fognario del condominio.
        Ma da Acea non possono quantizzare questa l'attesa!.
        Il problema è che se procedo con l'acquisto e poi non ottengo l'utenza, rimango con una casa con un allaccio abusivo! 
        rispondi al commento
        • Lucag1979
          Lucag1979 Cristina4
          Lunedì 19 Marzo 2018, alle ore 18:05
          La questione, stando le così le cose, è bene che sia valutata con un avvocato, magari di comune accordo con il proprietario, essendo gli enti erogatori soggetti a ben precise regole in merito alle richieste dell'utenza.
          rispondi al commento
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