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Contatore acqua nel condominioRegole per il corretto conteggio delle quote di acqua condominiale, ai sensi del Codice Civile - LAVORINCASA.it. |
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Nei condomini, la ripartizione delle spese per il consumo dell’acqua, avviene in base al valore millesimale dell’appartamento, ma non è rara la richiesta avanzata da alcuni condòmini che vorrebbero la modifica del dispositivo ed il calcolo in base al numero dei residenti in ogni singolo appartamento.
Come si pone il Codice Civile in tal senso?
La ripartizione delle spese per l’acqua privata nel condominio, dovrebbe essere calcolata sull’effettivo consumo di ogni singola unità immobiliare.
Solo un regolamento contrattuale da tutti sottoscritto al momento del rogito, può porre deroghe alla procedura sopra indicata.
In mancanza di un contatore di sottrazione in ogni appartamento, la migliore ripartizione della spesa può essere definita in base al numero dei residenti nell’unità immobiliare stessa, anche se questa procedura può prestarsi ad abusi e conseguenti litigi.
La formula della ripartizione in base alla superficie dell’unità immobiliare, o in base ai millesimi, risulta meno idonea ad una giusta suddivisione di spesa.
Entrambe queste soluzioni si prestano comunque a generare sprechi, in quanto nessuno si sente obbligato a risparmiare l’acqua, mossi dall’idea che tanto la spesa, sarà ripartita tra tutti.
Un decreto ministeriale, relativo al risparmio energetico ed idrico, impone regole ben precise sull’obbligo di installazione dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua in ogni singola unità immobiliare.
Qualsiasi condòmino può far imporre, anche ai dissenzienti, l’installazione di questi contatori che in realtà hanno un costo contenuto.
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Ogni proprietario può, quindi, far mettere all’ordine del giorno dell’assemblea l’obbligo di installazione dei contatori in ogni appartamento, in mancanza di accettazione della richiesta, ogni proprietario può agire personalmente tramite accesso al Giudice di Pace che ha competenza nella materia.
L’articolo del decreto che prevede l’obbligo di installazione dei contatori è il seguente:
Obbligo installazione contatori acqua di ripartizione in ogni appartamento.
8.2.8. Misurazione.
La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori, rispondenti ai requisiti fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, recepente la Direttiva Comunitaria n. 75/33.
Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l'installazione di contatori a norma.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.
È fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l'opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze, e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.
La disciplina degli eventi contenziosi deve essere prevista nel Regolamento di utenza.
Ettore De Cesare

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