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Cessione con obbligo di mantenimentoUn'alternativa alla donazione indiretta che tutela maggiormente il donatore in caso di necessità future di assistenza è la cessione con obbligo di mantenimento. |
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Non di rado accade che un figlio acquisti un immobile mediante donazione indiretta, ossia utilizzando denaro donato da un genitore. Laddove si faccia ricorso a questo istituto giuridico, nell’atto notarile di compravendita il genitore donante interviene dichiarando che il denaro per pagare l’immobile proviene dai propri risparmi.
Ciò si può verificare anche quando un genitore, già proprietario di una prima casa, intende comprare un altro immobile, ad esempio per investimento. Al fine di evitare il pagamento di imposte sulla seconda casa, alcuni si avvalgono della donazione indiretta, facendo acquistare l’immobile al figlio, magari ventenne e nullatenente, per beneficiare delle agevolazioni sulla prima casa.
Il figlio diviene a tutti gli effetti proprietario dell’immobile e giuridicamente può affittarlo, venderlo o utilizzarlo come propria abitazione. Il genitore può però mettere in atto alcuni accorgimenti per tutelarsi nell’ipotesi di futuri contrasti col figlio.
Il codice civile prevede già per un figlio che ha goduto di un bene immobile donato l’obbligo a provvedere, prima di eventuali fratelli, al mantenimento del genitore donante nel momento in cui questo si trovi in situazione di necessità. È anche previsto che il figlio, in mancanza di disponibilità economiche, sia tenuto a vendere o affittare l’immobile. Qualora si verifichi l’inadempienza del figlio, il genitore può rivolgersi al giudice denunciando la mancata assistenza.
La situazione si complicherebbe ulteriormente se nel frattempo il figlio vendesse l’immobile e la somma incassata non fosse rintracciabile. Per ovviare a molti problemi, si può ricorrere, anziché alla donazione, alla cessione del bene con obbligo di mantenimento.
Con questo istituto giuridico l’acquirente dell’immobile (il figlio) si impegna a provvedere in caso di necessità al mantenimento e all’assistenza del donante (genitore) finché questo resterà in vita. L’acquirente non paga dunque nulla per ottenere l’intestazione dell’immobile, ma si prende l’impegno di fornire denaro, alimenti, medicine o assistere per qualsiasi bisogno il donante.
Si tratta di un vero e proprio atto da formalizzare davanti a un notaio, in presenza di testimoni, nel quale va sempre prevista la clausola risolutiva espressa, che preveda lo scioglimento del contratto di cessione in caso di inadempienza del figlio.
La differenza tra donazione indiretta e cessione con obbligo di mantenimento consiste nel fatto che dalla prima discendono diritti generici, mentre nella seconda si specificano bene gli impegni. Nel secondo caso saranno dunque ben individuabili le inadempienze, senza sottovalutare la condizione psicologica del donante che si sentirà maggiormente tutelato per eventuali futuri momenti di difficoltà.
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