Che cos'e' il cartello di cantiere?
Quando si eseguono dei lavori edili presso un immobile si deve esporre all'esterno del cantiere, e bene in vista, un cartello che riporti una serie di informazioni sui lavori da eseguire, sul titolo abilitativo che ne permette la realizzazione, e sulle figure tecniche che concorrono alla progettazione e all'esecuzione.

Tali informazioni sono utili non solo per le autorità di vigilanza, ma anche per i comuni cittadini, che è giusto siano al corrente di quanto avviene sul territorio e ne comporta la trasformazione.
Spesso capita di vedere fuori ad un cantiere un cartello incompleto di tutti i dati richiesti o, addirittura, del tutto privo di questi.
Ma bisogna ricordare che questa affissione non è una semplice consuetudine, ma un vero e proprio obbligo di legge, sancito dall’art. 27, comma 4, del DPR 380/01 (Testo Unico dell’Edilizia), che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria al titolare del titolo autorizzativo, per la mancata osservanza della norma, non solo per la mancata esposizione del cartello, ma anche per la sua eventuale illeggibilità.
Quali sono le norme di riferimento per il cartello di cantiere?
Se il Regolamento Edilizio non contiene prescrizioni che riguardano l’ammontare di questa sanzione amministrativa, la legge nazionale prevede un’ammenda che va da 25 a 500 euro.
La sanzione era già prevista dal Testo Unico della legge comunale e provinciale del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, dove, all’articolo 106, era indicata la contravvenzione da applicare in caso di mancato rispetto.
Con l’emanazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull’Ordinamento degli enti locali, il decreto è stato abrogato, ma ne sono rimasti in vigore alcuni articoli, tra cui il n. 106.
Successivamente è entrato in vigore il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico leggi sull’Ordinamento degli enti locali), dove l’articolo 7-bis ha stabilito nuove sanzioni amministrative e abrogato definitivamente il Regio Decreto.
Oggi quindi si applica l’articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, che prevede le sanzioni citate.
Quali dati deve contenere il cartello di cantiere?
I dati che il cartello di cantiere deve contenere sono i seguenti:
- tipologia dell’intervento da realizzare;
- estremi del titolo autorizzativo;
- generalità del committente;
- impresa esecutrice ed eventuali subappaltatori;
- generalità del progettista architettonico;
- generalità del progettista strutturale;
- generalità del direttore dei lavori;
- generalità del coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori;
- generalità del responsabile della sicurezza;
- generalità del progettista e D.L. impianto elettrico;
- generalità del progettista e D.L. impianto meccanico.
Nel caso in cui si tratti di lavori pubblici, è necessario specificare queste ulteriori informazioni:
- importo totale dei lavori con la divisione tra importi a base d’asta, importi oneri sicurezza;
- ribasso applicato per l’aggiudicazione dell’appalto;
- generalità del responsabile del procedimento;
- durata dei lavori.
Spesso, soprattutto nel caso di grandi interventi, il cartello è completato con un rendering, un’immagine fotorealistica che permette ai passanti di avere un’idea di quello che sarà l’aspetto definitivo dell’intervento una volta ultimato.
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arch. Carmen Granata