La sorveglianza di un cantiere edile, necessaria per prevenire incidenti o altri effetti indesiderati, coinvolge e responsabilizza tutti i soggetti coinvolti.
La vigilanza sui lavori, è un aspetto che coinvolge, a titoli diversi, tutti i soggetti coinvolti (Committente, Impresa e Direttore dei Lavori) nell'attività edilizia.
Questa condizione non è semplicemente identificata nei casi più usuali come per la sicurezza di cantiere o per la conformità del fabbricato agli standard urbanistici e sismici, ma estesa anche in altri campi che risultano, oggettivamente, estranei a questo settore.
Un esempio ne è la Sentenza n°6435 della Corte di Cassazione (Sezione III) del 17 marzo 2009, che ha avuto come oggetto il furto eseguito da individui penetrati all'interno dell'abitazione da un ponteggio allestito sulla facciata dell'edificio.
In una prima fase il Tribunale competente aveva in parte accolto la denuncia dei proprietari escludendo qualunque responsabilità del Condominio circa la sorveglianza del cantiere e delle sue installazioni.
Secondo questa tesi spettava all'impresa esecutrice l'onere di provvedere all'adozione di tutti gli accorgimenti di sicurezza necessari per evitare un facile accesso ai piani superiori dell'edificio.
A questa pronuncia, e a seguito di ricorso giudiziale, si è opposta la Corte di Cassazione con la Sentenza citata in precedenza, ribaltando in parte questa condizione.
Pur riconfermando la negligenza dell'impresa esecutrice, i Giudici hanno anche tracciato una linea interpretativa che prende spunto dall'art. 2051 del Codice Civile e riguarda il dovere di vigilanza per il Custode (in questo caso il Condominio) sul bene.
Riassumendo brevemente la questione, un danno può essere provocato per cause fortuite, non prevedibili, o dedotto da negligenza dovuta alla consapevolezza della presenza di un eventuale fattore scatenante.
In questo caso i Giudici hanno accertato che il Condominio aveva omesso di controllare l'attività dell'impresa e il sistema di montaggio dell'impalcatura, privo di luce esterna e di strutture di sicurezza.
Da questo si è dedotto che l'azione, condotta dai ladri, era facilmente prevedibile in base alle condizioni del ponteggio e che quindi il Condominio è responsabile dei fatti, alla stessa stregua dell'impresa appaltatrice.
Questa Sentenza, apparentemente estranea al settore edilizio, traccia e allo stesso tempo conferma, un concetto fondamentale che riguarda la piena responsabilità del Committente che può essere, suo malgrado, chiamato a rispondere sia in sede civile che penale di qualsiasi evento correlato all'attività costruttiva.