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La servitù può essere acquistata anche per usucapione, l'importante è che si tratti di una servitù apparente.
Per comprendere fino in fondo che cosa s'è inteso dire con la frase precedente vale la pena approfondire il concetto di servitù, quello di usucapione e poi metterli in relazione.
Ai sensi dell'art. 1027 c.c.
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
È fondamentale che i fondi di riferimento appartengano a due persone diverse.
Le proprietà così individuate vengono altresì dette fondo (o predio) servente e dominante; il primo rappresenta il fondo su cui si andrà ad esercitare la servitù, il secondo quello che ne beneficerà.
Il termine fondo dev'essere considerato nella sua accezione più ampia che ricomprende anche i fondi urbani e quindi anche unità immobiliari in condominio, villette, ecc.
Il codice civile, inoltre, parla di servitù prediale e ciò non è casuale: il diritto, infatti, riguarda il fondo e solo di riflesso il suo proprietario.
Che cosa vuol dire ciò?
Significa che una volta costituito, quel diritto sarà connesso solo e soltanto al fondo.
Facciamo un esempio.
Se il fondo Alfa (dominante) vanta una servitù di passaggio sul fondo Beta (servente), essa continuerà ad esistere indipendentemente dal fatto che proprietario del primo predio sia prima Tizio, poi Caio, dopo ancora Sempronio, ecc.; lo stesso dicasi per la proprietà del fondo servente.
L'utilità di cui parla l'art. 1027 c.c. intesa come elemento costitutivo di una servitù prediale, non può avere riferimento ad elementi soggettivi ed estrinseci relativi all'attività personale svolta dal proprietario del fondo dominante, ma va correttamente ricondotto al solo fondamento obiettivo e reale dell'utilità stessa, sia dal lato attivo che da quello passivo, dovendo essa costituire un vantaggio diretto del fondo dominante come mezzo per la migliore utilizzazione di questo. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito con la quale era stata esclusa la natura di servitù in relazione ad un passaggio sul fondo che si pretendeva servente esercitato da parte del proprietario del fondo finitimo al fine esclusivo di attingere acqua presso una fonte sita in altra località, di proprietà di terzi, e priva di qualsivoglia capacità irrigua o di destinazione all'approvvigionamento idrico del fondo predetto) (Cass. 22 ottobre 1997 n. 10370).
Ciò detto passiamo all'usucapione.
Con questo termine s'individua un modo di acquisto della proprietà e di altri diritti reali (ivi compresa la servitù) fondato sul possesso pacifico ed ininterrotto (a secondo del diritto il tempo è di dieci o venti anni), che si deve manifestare in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).
Se l'attività è tollerata dal proprietario del fondo, si versa in una condizione in cui non è possibile parlare di usucapione in quanto gli atti di tolleranza (art. 1144 c.c., così si chiama giuridicamente la tolleranza di chi accetta un determinato comportamento altrui sul proprio fondo) non consentono il decorso del tempo utile a far maturare l'acquisto del diritto; in tal caso si parlerà, il riferimento è sempre il lessico giuridico, di mera detenzione.
Secondo la Corte di Cassazione al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (Cass. 27 aprile 2006 n. 9661).
L'usucapione, inoltre, dev'essere sempre accertata da un giudice per poter essere trascritta presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari.
come se esistesse un peso sul fondo di un'altra persona.
Non tutte le servitù possono essere acquistate per usucapione, il codice è chiaro in tal senso; l'istituto dell'usucapione spiega i propri effetti solamente per quelle così dette servitù apparenti (art. 1061 c.c.)
Quando una servitù può essere considerata apparente ai fini del suo acquisto per usucapione?
In tal senso è stato osservato che con riferimento al requisito dell'apparenza della servitù richiesto ai fini dell'acquisto di essa per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.), si è chiarito che esso si configura come presenza di segni visibili di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, dovendo le opere naturali o artificiali rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria e senza l'animis utendi iure servitutis, ma di un onere preciso a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù (Cass. 21 luglio 2009 n. 16961).
La servitù di passaggio, laddove siano presenti i solchi o comunque degli elementi che caratterizzino come visibile il percorso utilizzato nel corso del tempo, rappresenta un esempio classico di servitù apparente acquistabile per usucapione.
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