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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2016 una legge che tanto clamore ha creato negli ultimi mesi, quella sulle unioni civili e le coppie di fatto.
È la legge n. 76 del 20 maggio 2016.
In questa occasione ce ne occupiamo, come sempre, considerando il punto di vista che a noi di lavorincasa interessa: quello, appunto, della casa.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il provvedimento entrerà in vigore. Detto ciò, qui andremo a vedere, senza pretesa di esaustitività, i casi in cui - nel testo della legge - assume con più evidenza rilievo giuridico il riferimento, all'interno del rapporto, all'abitazione o alla residenza.
Duque, non menzioneremo tutte le norme ma solo quelle rilevanti per il nostro discorso.
Teniamo comunque presente che le norme vanno lette in maniera sistematica, cioè tenendo presenti, per così dire, le altre norme dell'ordinamento e vanno applicate considerando la fattispecie concreta in tutti i suoi aspetti. La legge richiama in molti punti l'applicazione di alcune norme riferite sino a oggi solo al matrimonio.
Noi ne citeremo parti o ne riporteremo sunti; dunque, come sempre, si rinvia alla lettura integrale delle norme e alla consulenza di esperti per la soluzione di casi concreti.
Con il presente articolo ci occuperemo delle unioni civili: le due fattispecie delle unioni civili e delle coppie di fatto hanno infatti una regolamentazione distinta e separata.
L'unione civile, istituita dall'art. 1 della legge, viene definita come «l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione».
Ove sono indicati numeri di articoli, senza specificazione del testo normativo, si tratterà di norme della legge sulle unioni civili.
Tanto per iniziare, a norma dell'art. 5, si applicano alle unioni civili gli artt. 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis c.c.
Di cosa si tratta? Vediamo le norme che più ci interessano.
L'art. 119 c.c. prevede l'impugnazione del matrimonio della persona che è stata interdetta; l'impugnazione può essere promossa da parte del tutore, del pubblico ministero e di chiunque vi abbia interesse legittimo, nonché dalla stessa persona interdetta, dopo che è stata revocata l'interdizione. L'azione non può essere proposta dopo un anno di coabitazione dalla revoca.
Mentre, l'art. 120 c.c. prevede l'impugnazione del matrimonio da parte del coniuge che al momento della celebrazione era incapace di intendere e di volere. Anche in questo caso l'azione non può essere proposta se passa un anno di coabitazione dal recupero delle facoltà mentali.
A sua volta, l'art. 123 c.c. prevede l'impugnazione, da parte di ognuno dei coniugi, del matrimonio nel quale i due si sono accordati per non adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione non è più proponibile se passa un anno dal matrimonio e se i contraenti abbiano poi «convissuto come coniugi» dopo la celebrazione.
Ai sensi dell'art.126 c.c., «quando è proposta domanda di nullità», il tribunale può disporre la separazione temporanea in pendenza di giudizio, dunque, anche la non coabitazione.
Inoltre, dispone l'art. 7 che «l'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa».
Oppure, l'unione può essere impugnata «dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte».
Anche tale azione però non è più proponibile dopo un anno di coabitazione dalla cessazione della violenza o delle cause che hanno determinato il timore o che è stato scoperto l'errore (v. art. 7).
Ai sensi dell'art. 9, il documento che attesta la costituzione dell'unione deve riportare: i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e la residenza (oltre che i dati anagrafici e la residenza dei testimoni).
Evidenziamo poi, sempre ai nostri fini, che, tra gli obblighi delle parti, vi è la coabitazione (v. art. 11). Inoltre, a norma poi dell'art.12, le parti «concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune».
Ai sensi dell'art. 13, il regime patrimoniale, salvo diversa opzione, è quello della comunione dei beni. Quanto alla «forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni matrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166», c.c.
Trovano inoltre applicazione le sezioni II (sul fondo patrimoniale), III (sulla comunione legale), IV (sulla comunione convenzionale), V (sul regime di separazione dei beni) e VI (sull'impresa familiare) del titolo VI del libro primo del codice civile.
In sostanza, fatta eccezione per gli artt. 159 c.c. (un contenuto simile è direttamente sancito dalla legge in commento con il primo periodo dell'art. 13, cit.), 160 c.c. (inderogabilità di diritti e doveri), 161 c.c. (pattuizione con riferimenti generici a leggi o usi) e 165 (capacità del minore) e 166-bis (divieto di costituzione in dote) la regolamentazione dei rapporti patrimoniali è molto simile a quella del matrimonio.
Con l'art. 14 viene richiamata l'applicazione dell'art. 342-ter c.c. in materia di «Ordini di protezione» (di cui qui riportiamo solo una parte): esso riguarda cioè i provvedimenti di allontanamento della casa familiare disposti dal giudice verso chi dei due «è causa di grave pregiudizo all'intergità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte» (v. art. 14), con la prescrizione, se necessario, «di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro» (v. art. 342-ter, co.1, c.c.).
Sempre con riferimento al concetto di casa, menzioniamo l'art. 16, il quale dispone che «la violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui».
Secondo le norme del codice (si veda l'art. 1434 c.c. e ss.) se il consenso è prestato (tra l'altro) sotto la minaccia di violenza, il contratto può essere annullato; ciò vale anche quando la minaccia riguarda «a persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui»(v. art. 1436, co.1, c.c.) ebbene; ciò ora, per espressa previsione, vale anche se la minaccia riguarda «la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui».
Vengono estese alle unioni civili anche le norme di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile che regolano la somministrazione degli alimenti.
L'obbligo alimentare è quello cui sono dovuti i soggetti previsti dalla legge di assistere materialmente «chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento» (v. art. 438, co.1, c.c.).
Orbene, quanto alla casa in particolare, l'art. 443 c.c. prescrive al co.1 che chi deve somministrare gli alimenti può scegliere tra corrispondere un assegno oppure ospitare la persona nella propria casa, ivi «accogliendo e mantenendo» la stessa; anche se l'autorità giudiziaria può stabilire, «secondo le circostanze, le modalità di somministrazione» (v. co.2).
Viene estesa alle unioni civili anche l'applicazione dell'art. 146 c.c., dedicato alla violazione dell'obbligo di coabitare, che qui riportiamo in sintesi.
Chi si allontana senza giusta causa dalla casa familiare e rifiuta di tornarvi non può pretendere l'assistenza morale e materiale: il diritto è infatti «sospeso» (v. co.1).
La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti (del matrimonio) è giusta causa di allontamento dalla casa familiare (v. co.2).
Il giudice può ordinare il sequestro dei beni della parte che si è allontanata onde garantire l'attuazione degli obblighi di assistenza materiale e di mantenimento dei figli (v. co.3).
Con l'estensione, ad opera dell'art. 19 della legge in commento, degli artt. 2647 c.c., 2653, co.1 c.c., n.4 e 2659 c.c. alle unioni civili, devono essere trascritti sui registri immobiliari i seguenti atti.
«...Se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179» (cioè i beni che restano personali, oltre a quelli indicati nelle lett. a e b, in regime di comunione dei beni) «a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi...» (v. art. 2647 c.c.).
Ai sensi dell'art. 2653, co.1, n.4, c.c. devono poi essere trascritte «4) le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.
La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione».
L'art. 2659 c.c. contiene infine le indicazioni per la redazione dalla nota di trascrizione.
Con l'art. 20 si sanciscono «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile».
Però, l'estensione «non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente» dalla legge.
Viene inoltre espressamente escluso il riferimento alla l. n. 184/1983 sul «Diritto del minore a una famiglia»; mentre «resta fermo quanto consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».
L'art. 21 si occupa di estendere alcune norme in materia di successioni.
Dunque, alle unioni civili si applicano: le norme sull'indegnità a succedere e sui legittimari (capi III e X, tit. I, libro II), sulle successioni legittime (tit. II, libro II), sulla collazione e sui patti di famiglia (capo II e capo V-bis, tit. IV, libro II).
Al di là dei riferimenti alle norme specifiche, ciò che rileva è che con le unioni civili le parti entrano a fare parte dei legittimari, cioè, delle «persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione» (v. art. 536 c.c.).
In particolare rilevano le norme che riguardano la riserva a favore del coniuge; tra tali norme, l'art. 540, co.2 menziona espressamente l'abitazione prescrivendo che «Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli».
Anche qui considereremo solo le norme che riportano al concetto di casa.
Gli artt. 23 e 25 prevedono l'applicazione di alcune norme della legge n. 898/1970, la legge sul divorzio.
Anche qui citeremo solo le norme che più rilevano nel nostro discorso.
All'unione civile possono applicarsi le norme di cui all'art.3, n. 1 e 2, (escluse le lett. f e g), l. n. 898/1970, sul divorzio: le norme indicano i casi in cui è possibile chiedere lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio e, in alcuni casi, rileva l'elemento della convivenza.
Infatti, l'art. 3. n. 1 consente la richiesta se una delle due parti è stata condannata per determinati reati e il tribunale deciderà in alcuni casi valutando la «non idoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare» (v. art. 3, n. 1, lett.d) da parte del convenuto; ma la domanda «non è proponibile» se è ripresa la convivenza.
L'art. 3, n.2, lett. a, consente la richiesta se l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente per alcuni dei reati indicati al n.1, e se il tribunale «accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare».
Si applicano, inoltre, «in quanto compatibili», gli artt. 4, 5 (co.1 e 5-11), 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinques e 12-sexies, l. n. 898/1970, nonché le norme di cui al tit. II, libro IV, c.p.c. e gli artt. 6 e 12, d.l. n. 132/2014.
Ai sensi dell'art. 8, «l tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi» stabiliti con la sentenza nei confronti dell'altro ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge.
Inoltre, «la sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile».
Ai sensi dell'art.8, ult.co., prima parte, «per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi» - stabiliti con la sentenza nei confronti dell'altro ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge - «su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno...»
Infine, l'art.25 estende alle unioni civili l'appplicazione degli artt. 6 e 12, d.l. n. 132/2014 sulla «Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio» e su «Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile».
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