Un Committente responsabile e sicuro

Molte le responsabilità attribuite al Committente dal Testo Unico sulla Sicurezza. Come assolverle senza incorrere in rischi?
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Se è vero, come è vero, che l'entrata in vigore del cosiddetto Testo Unico sullaSalute eSicurezza sul Lavoro (D. Lgs. N. 81 del 09.04.2008) ha ribadito l'idea che il Committente è la figura cardine attorno al quale ruotano le responsabilità dell'operare in sicurezza, quali sono, specificatamente, le responsabilità del Committente?

Secondo la norma, l'insorgere di responsabilità per il committente si concretizza già in fase di progettazione dell'opera.
Committente responsabile e sicuro: esempio di cantiere in sicurezza
Alla stessa figura è demandato, prima di tutto, il compito di attenersi ai principi e alle misure di tutela della salute e sicurezzadei lavoratori sul luogo di lavoro (previsti all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008).

Solo a titolo esemplificativo, si riporta il testo del predetto art. 15 dove sono elencate , appunto, tali misure di tutela.
E dalla semplice elencazione emerge chiaramente l'improba difficoltà per rendere effettivo quanto richiesto.

Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n)l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v)l' uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le Committente responsabile e sicuro: esempio di cantiere in sicurezzamisure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Sempre nella fase di progettazione dell'opera, il committente deve prevedere la durata dei lavori o delle singole fasi operative e deve valutare il piano di sicurezza e di coordinamento (il cosiddetto PSC) e il fascicolo dell'opera.

Oltre a quanto già riportato, e non considerando le implicazioni connesse alla nomina di un Responsabile dei Lavori, il Committente deve:

• designare il coordinatore per la progettazione;
• designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, verificando il possesso dei requisiti di legge;
• comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
• verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;
• chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
• trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori;
• trasmettere all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti;
• trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori;
• coordinarsi con datori lavoro, dirigenti e preposti delle imprese operanti nel cantiere per la rimozione dei materiali pericolosi.

Committente responsabile e sicuro: esempio di cantiere in sicurezzaSe tutto questo non fosse sufficiente, il Decreto prevede che il Committente ha, ulteriormente, facoltà di svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori o di sostituirli in qualsiasi momento, se in possesso dei requisiti.

Ma tutti questi incarichi, funzioni e responsabilità, quali conseguenze possono comportare?

All'art. 157 del D. Lgs. 81/2008 sono riportate le sanzioni per Committenti che non adempiono i propri obblighi nel caso di cantieri temporanei e mobili.
Le pene passano da sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 1.200 e 6.000 euro o sono puniti con l'arresto fino a 6 mesi.

Al fine di delegare, quindi, parte delle responsabilità del Committente e di avere un riferimento che ci aiuti a gestire gli adempimenti legati alla ristrutturazione di un immobile, è fondamentale, già in fase di progetto, rintracciare e affidarsi ad un professionista serio ed affidabile.

Questi dovrà certamente soddisfarci nell'elaborazione formale del nostro progetto di ammodernamento della nostra casa consigliandoci su soluzioni tecnico-costruttive moderne e confacenti ai nostri bisogni. Lo stesso dovrà essere anche competente nell'ambito della sicurezza.

Si può riassumere perciò la questione affermando che per poter delegare parte delle responsabilità in termini di sicurezza, da oggi, noi Committenti, dovremo rispondere alla ulteriore responsabilità di scegliere una figura professionalmente competente, un Sicuro Professionista o se preferite, un Professionista Sicuro.

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