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Il titolo dell'articolo, con cui apriamo quest'anno insieme, sintetizza ciò cui il condominio negli edifici andrà incontro quest'anno.
A giugno del 2013, infatti, esattamente il 18 giugno entrerà in vigore la legge di modifica delle disposizioni concernenti il condominio negli edifici, a più nota come riforma del condominio.
Perché proprio il 18 giugno?
La risposta è semplice: l'articolo 32 della legge n. 220/12 (quella di riforma del condominio) prevede espressamente che Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale. Siccome la legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lo scorso 17 dicembre 2012, i conti sono presto fatti.
È bene approfondire, di più è naturale farlo, un aspetto che possiamo così sintetizzare:
che cosa accadrà fino al 18 giugno 2013?
La risposta è semplice: poiché la legge n. 220/12 non prevede una disciplina transitoria (eccezion fatta per una specifica ipotesi relativa ad interventi dei singoli sulle parti comuni), fino a quella data tutto resterà com'è fino a quando lo abbiamo raccontato.
Articoli del codice civile e delle legge speciali, principi espressi dalla giurisprudenza, indicazioni dottrinarie: tutto resta pienamente valido.
Solo a partire da quel giorno di giugno, entreranno in vigore le nuove norme.
A questo punto è bene specificare un aspetto: i fatti accaduti nel vigore della vecchia disciplina restano regolati da questa anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 220.
Un esempioIl 31 dicembre 2012 sono scaduti molti, moltissimi, anni di gestione delle compagini.
Con la normativa attuale, l'amministratore può essere revocato solamente se non presenta il conto della gestione per due annualità e non esiste altro limite temporale (a meno che non sia previsto dal regolamento).
Con l'entrata in vigore della legge n. 220, il nuovo articolo 1130 c.c. specifica che redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni (art. 1130 n. 10 c.c. nuova formulazione).
Ciò, però, non significa che per i rendiconti scaduti il 31 dicembre, a fa data da giugno, sia necessario presentarli all'assemblea entro i primi giorni di luglio.
Questa specifica disposizione, infatti, sarà applicabile a partire dal primo rendiconto scaduto dopo l'entrata in vigore delle nuove regole, vale a dire per quello che avrà scadenza al 31 dicembre 2013.
Lo stesso dicasi per la nomina dell'amministratore che, se avvenuta prima del 18 giugno, resterà valida solamente per un anno, senza la possibilità di applicare il rinnovo automatico previsto dal nuovo art. 1129 c.c.
Altri esempi possono essere fatti (si pensi alle delibere assembleari, ai quorum costitutivi e deliberativi) ma li faremo in altri articoli, per evitare inutili confusioni.
Insomma un 2013 denso di novità future e possibili incertezze presenti: tra i nostri obiettivi poniamo quello di accompagnarvi al 18 giugno in modo da avere chiaro come stanno le cose e come cambieranno.
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