S?ipotizzi che un condomino, o anche un estraneo alla compagine, faccia causa al condominio per ottenere un risarcimento del danno o per far valere un altro diritto
S'ipotizzi che un condomino, o anche un estraneo alla compagine,
faccia causa al condominio per ottenere un risarcimento del danno o per far valere un altro diritto.Si supponga che
la causa di primo grado si concluda con una sconfitta del condominio e che alcuni dei comproprietari, contrariati dall'esito del processo, pur non avendovi preso direttamente parte, decidano di proporre appello.
È legittimo tutto ciò?
La risposta è positiva e la Corte di Cassazione con una propria recente
sentenza, la n. 10717 dello scorso 16 maggio, ci spiega anche il perchà.Si legge in sentenza che
se è vero che la legittimazione ad appellare deve essere riconosciuta soltanto ai soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado e che siano rimasti soccombenti, deve tenersi però presente, in senso contrario, che, configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza dell'amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale (cfr. tra le tante Cass. 9206/05, 5084/93).Ed invero, i condomini, che devono essere considerati non terzi ma parti originarie, possono intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti sulle parti comuni sia stata già assunta dall'amministratore; inoltre, possono ricorrere all'autorità giudiziaria autonomamente, sia nel caso di inerzia dell'amministratore, a norma dell'art. 1105 c.c. applicabile anche al condominio per il rinvio posto dall'art. 1139 c.c., sia allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio; possono infine esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell'amministratore (ex multis Cass. n. 7872/03, n. 8132/04, n. 7130/2001, n. 22942/04, n. 8479/99). (così
Cass. 16 maggio 2011 n. 10717).Argomentazioni contro le quali, in ragione dell'
attuale collocazione del condominio nel'ambito dell'ordinamento giuridico, non è possibile eccepire nulla.Sostanzialmente per sintetizzare
al di là dell'angusto legalese la Corte dice questo: il condominio, come soggetto di diritto, non esiste.
Da ciò discende che sebbene
la causa sia proposta contro il condominio nella persona dell'amministratore, egli, in quel frangente, rappresenta direttamente i condomini e non la compagine.Ragion per cui
è come se tutti i comproprietari fossero costituiti in quel giudizio.
L'unica eccezione, aggiungiamo noi, è quella dei condomini dissenzienti rispetto alla lite laddove ciò sia possibile ai sensi dell'
art. 1132 c.c.Ad eccezione degli
eventuali dissenzienti, dunque, ognuno potrebbe, in ragione della sua partecipazione al giudizio di primo grado per mezzo dell'amministratore, proporre appello contro la sentenza che considera errata o comunque ingiusta.Nessuno, in quel caso, potrebbe
obiettare nulla.