Niente demolizione per la tettoia abusiva se trasformata in pergolato fotovoltaico

Il Consiglio di Stato ribadisce quanto già affermato dal TAR della Lombardia: la tettoia abusiva non va demolita se viene trasformata in pergolato fotovoltaico.
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Tettoia abusiva, se trasformata in pergolato fotovoltaico, si salva dalla demolizione


Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato:

«può diventare legittima l'opera che perde la sua riconoscibilità e il confinante non può far valere l'inerzia del Comune».


È arrivata al Consiglio di Stato la controversia tra due vicini confinanti. Il primo soggetto aveva realizzato una tettoia abusiva ed era stato condannato alla demolizione della stessa opera. Il responsabile aveva così iniziato i lavori di demolizione.
A un certo punto, però, li aveva interrotti per presentare una CILA in modo datrasformare la tettoia in pergolato fotovoltaico.

Il Comune di riferimento, dopo aver acquisito la CILA, aveva anche stabilito una distanza di minimo 5 cm tra i pannelli fotovoltaici.
Il confinante, ritenendo che i lavori di demolizione non fossero stati eseguiti in maniera regolare e corretta, aveva fatto nuovamente ricorso alla Legge, rivolgendosi al Tar.

Tettoia abusiva e fotovoltaico
Dopo cheil Tar ha respinto il ricorso, il confinante ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato.

Con la sentenza n. 5567 il Consiglio di Stato ha confermato quanto già disposto dal TAR circa la possibilità di demolire una tettoia mantenendo i pilastri per riconfigurarla in pergolato assentibile mediante CILA.

I giudici del Consiglio di Stato hanno infatti confermato che, se l'opera abusiva viene privata della sua funzionalità e riconoscibilità, può essere considerata legittima. Nel caso specifico, poiché il soggetto responsabile ha presentato una CILA e il Comune ha imposto una distanza di 5 cm tra i pannelli fotovoltaici, il manufatto può essere considerato una pergola e salvarsi così dalla demolizione.

Sempre nella sentenza del Consiglio di Stato, si fa inoltre riferimento al fatto che l'Amministrazione comunale non era rimasta inerte, e di conseguenza il confinante non poteva far valere il silenzio inadempimento. I tecnici del Comune, a tempo debito, avevano infatti svolto sopralluoghi e compiuto le opportune valutazioni per l'acquisizione della CILA. Non solo, il Comune aveva infine anche risposto a tutte le diffide ad adempiere proposte dal confinante.

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Tettoia abusiva non demolita se trasformata in fotovoltaico
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