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Si è da poco tenuto il consueto convegno noto come Telefisco 2022.
Si tratta di un immancabile appuntamento per tutti gli operatori del settore e non solo, nel corso del quale, esperti e funzionari dell'Amministrazione finanziaria, della Guardia di finanza e del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), forniscono importantissimi chiarimenti sull'ambito interpretativo e applicativo delle più recenti riforme in materia fiscale, visibile anche in differita.
Anche questo anno si è svolto tale importante incontro, durante il quale sono state fornite risposte a diversi e controversi quesiti riguardanti il settore casa.
Rilevanti chiarimenti sono stati forniti in materia di applicazione dell'imposta municipale unica (IMU).
Come noto, il Decreto fisco – lavoro (Decreto Legge, 21 ottobre 2021, n. 146), collegato alla Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) ha introdotto una importante modifica riguardante l'esenzione dal pagamento dell'IMU, con riferimento all'abitazione principale nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza e la dimora abituale in abitazioni diverse.
In tali casi, compete l‘esenzione per un solo immobile a scelta da parte dei contribuenti.
Come fare la scelta dell'immobile, adibito ad abitazione principale, da esentare dal pagamento dell'IMU?
Nel corso del convegno Telefisco 2022, il forum gruppo esperti ha precisato che la scelta dell'immobile da esentare compete al soggetto passivo del tributo (proprietario o titolare del diritto reale di godimento), il quale, per usufruire del regime agevolativo, deveindicare tale volontà nella dichiarazione IMU, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 769 della Legge di Bilancio 2020.
In tale dichiarazione, sulla base delle istruzioni che riguardano l'IMU 2022, occorre barrare il campo 15, relativo all'esenzione e riportare, nelle annotazioni, la dicitura Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019.
Nel corso del Telefisco, sono state fornite attese risposte anche in merito all'applicazione delle tariffe TARI.
Come noto, in base all'art. 15-ter, D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti taluni tributi comunali, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.
Sul punto, sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate, attesi chiarimenti in merito all'applicabilità di tale disposizione in ambito TARI.
Al riguardo, è stato precisato che in caso di pubblicazione delle tariffe TARI, oltre il termine del 28 ottobre dell'anno cui le stesse si riferiscono, queste non devono essere prese in considerazione ai fini del versamento delle rate, relative al tributo dovuto per l'anno successivo la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre.
Queste tariffe, pubblicate tardivamente, sono infatti applicabili con riferimento alla debenza del tributo relativo all'anno successivo, salvo il caso in cui non intervenga, entro il 28 ottobre dello stesso anno, la pubblicazione di una diversa delibera, adottata nei termini di cui all'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006.
Altro importante argomento, che ha occupato un notevole spazio, è stata la tematica delle agevolazioni fiscali.
Per quanto concerne il bonus facciate, l'art. 1, comma 29, Legge di Bilancio 2022, prevede espressamente l'obbligatorietà dell'asseverazione e il visto relativo alla congruità delle spese, nel caso si opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, sia che si tratti di interventi influenti sia non influenti dal punto di vista termico.
L'Agenzia delle Entrate ha confermato l'ambito di applicazione della citata Legge di Bilancio, stabilendo che anche nel caso in cui si intervenga su un edificio, effettuando una mera opera di pulitura, se si sceglie di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura occorre l'apposizione del visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese.
Anche in materia di Superbonus, nel corso del convegno Telefisco sono stati forniti diversi e importanti chiarimenti in aggiunta alla già numerosa prassi amministrativa.
Nel caso in cui si opti per la detrazione diretta, occorre il rilascio del visto di conformità nel modello Redditi o nel 730, per tutti i pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, secondo il criterio di cassa, ovvero, per le fatture emesse dal 12 novembre 2021, nel caso di imprese, società e enti commerciali che applicano il criterio di competenza.
Tale visto, tuttavia, non è necessario, fra le altre, nelle ipotesi di dichiarazione precompilata, predisposta dall' agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi).
Per tutti gli altri bonus edilizi non occorre né il visto di conformità né la nuova asseverazione di congruità delle spese.
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