|
I possessori di cantina, garage o box auto potrebbero aver pagato un importo della Tari, la tassa sui rifiuti, superiore al dovuto. Molti, infatti, sono i Comuni che hanno commesso errori nel calcolo di questa imposta a carico di coloro che possiedono delle pertinenze.
Di seguito vediamo di cosa si tratta e cosa possono fare i contribuenti al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato.
Andiamo con ordine. Che cos'è la Tari e chi paga? Si tratta di un tributocomunale introdotto con la Legge di Stabilità 2014, in sostituzione di Tarsu e Tares, che ha lo scopo di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Sono obbligati a pagare l'imposta tutti coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte in grado di produrre dei rifiuti.
Il versamento della Tari deve essere effettuato alla scadenza prestabilita da ciascun Comune e normalmente viene corrisposta in due rate.
Il valore della Tari, la tassa sulla spazzatura, è costituito da una quota fissa e da una quota variabile.
La quota fissa è dovuta in base ai metri quadri dell'immobile, considerate le sue pertinenze (garage, box, cantina e altro); si somma dunque la superficie delle pertinenze con la superficie dell'abitazione (facendo riferimento alla superficie calpestabile).
La quota variabile è collegata al numero di componenti della famiglia e ha la funzione di adeguare la tassa ai rifiuti effettivamente prodotti. Le quote fisse della casa e di eventuali pertinenze devono essere sommate alla quota variabile che deve essere considerata una volta sola.
Dove sta l'errore da parte di alcuni Comuni? Lo sbaglio commesso da alcuni Comuni è stato quello di moltiplicare la quota variabile per il numero di pertinenze, con l'effetto di raddoppiare o anche triplicare l'imposta. Facciamo di seguito un esempio per esaminare l'errore commesso.
Si consideri un contribuente con un nucleo familiare costituito da 4 membri che abbia un'unità immobiliare (comprensiva di pertinenze) pari a 160 mq corrispondenti a 135 mq di casa, 15 mq di garage e 10 di cantina. Pensiamo che la quota fissa sia di 2 euro al metro quadro e la quota variabile pari a 142 euro. Il calcolo della Tari deve effettuarsi moltiplicando i 2 euro/mq per la superficie complessiva posseduta, pari a 160 mq e ottenendo così una quota fissa di 320 euro.
A tale risultato si dovranno aggiungere i 142 euro costituenti la quota variabile.
Cosa hanno fatto invece alcuni Comuni, prendendo a riferimento l'esempio precedente? Alla quota fissa, pari a 320 euro, è stata sommata una quota variabile determinata non in ragione dell'unità immobiliare nel suo complesso (142 euro), ma in ragione delle sue singole componenti (una abitazione e due pertinenze), pari ad un importo 426 euro (142 euro x 3).
Con la suddetta modalità di calcolo il contribuente ha pagato un'imposta pari a 746 euro, somma ben superiore rispetto al dovuto (462 euro). Si può constatare come l'applicazione della quota variabile del tributo tante volte quante sono le pertinenze (in questo esempio 2), ha condotto ad un esborso maggiorato.
La modalità utilizzata da circa il 10% dei Comuni italiani è frutto di un'errata interpretazione della normativa relativa all'imposta e ha portato a un sensibile gonfiamento delle cartelle di pagamento a carico dei contribuenti.
Cosa può fare il cittadino in caso di maggiorazione dell'imposta?
Quali sono gli strumenti a sua tutela? Innanzitutto, in presenza di abitazioni con pertinenze, è necessario prendere in esame gli avvisi di pagamento inviati dal Comune contenenti l'importo da pagare con il dettaglio delle somme da versare, le modalità per effettuare il versamento, la scadenza e il codice tributo.
I contribuenti, anche con l'aiuto di Caf e professionisti del settore, dovranno farsi carico dei necessari controlli della documentazione ricevuta, per verificare se il calcolo è stato fatto effettivamente con dei criteri errati. In particolare, occorre verificare l'ammontare delle quote fisse e variabili. Se la quota variabile è stata conteggiata più volte in presenza di pertinenze, ci sono le premesse per dare il via alle richieste di restituzione. La quota variabile, infatti, non deve essere moltiplicata per il numero di pertinenze, come erroneamente fatto da alcuni Comuni, ma considerata una sola volta.
Il primo passo è dunque verificare il proprio bollettino Tari per accertare eventuali irregolarità, anche in anni precedenti.
In caso di errori sarà possibile chiedere al Comune di appartenenza il rimborso di quanto pagato in più rispetto al dovuto, entro il termine di 5 anni dalla data del versamento.
Per procedere ci si potrà innanzitutto affidare alle associazioni di consumatori che potranno fornire maggiori dettagli sulla questione.
I contribuenti che hanno illegittimamente versato somme non dovute potranno fare delle segnalazioni al Movimento difesa del cittadino che a sua tutela ha lanciato la campagna Sos Tari. Per aderirvi è possibile inviare una mail alle varie sedi locali. Dopo un attento esame degli avvisi di pagamento l'istanza verrà inoltrata ai Comuni competenti.
In alternativa, si potrà agire in via autonoma, presentando direttamentedomanda al Comune.
La richiesta potrà essere presentata personalmente, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec (posta elettronica certificata). Di estrema importanza è allegare le prove dell'avvenuto pagamento.
Qualora, decorsi 90 giorni, non vi sia alcun riscontro da parte del Comune, con l'assistenza di un professionista di fiducia, si potrà presentare ricorso dinnanzi la Commissione TributariaProvinciale competente, sino allo scadere del termine di prescrizione.
Qualora venga notificato dal Comune un provvedimento di rigetto dell'istanza, il suddetto ricorso potrà essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla notifica del diniego.
Ricordiamo infine che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta predisponendo un documento che consentirà di chiarire la corretta interpretazione della normativa e le giuste modalità di applicazione della tassa. I chiarimenti in arrivo dovranno servire a evitare diverse interpretazioni da parte dei vari Comuni.
|
||