Tabelle millesimali errate e rimborso quote condominiali

Le tabelle millesimali sono lo strumento indispensabile per la ripartizione delle spese tra tutti i condomini. Che cosa accade se le stesse risultano errate?
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Tabelle millesimali errateLe tabelle millesimali sono lo strumento indispensabile per la ripartizione delle spese tra tutti i condomini.
Che cosa accade in relazione alle suddette spese condominiali se le stesse sono errate?

La questione è stata affrontata, di recente, in una sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione resa lo scorso 10 marzo (la n. 5690).


Secondo gli ermellini, pur essendo vero che le tabelle millesimali, una volta approvate o revisionate, valgono solamente per le future ripartizione delle spese, ciò non toglie che la compagine possa agire nei confronti del comproprietario che fino ad allora abbia pagato di meno (o non abbia proprio pagato) con un'azione per indebito arricchimento.

Nel testo della pronuncia si legge chiaramente il perché di questa presa di posizione.

In particolare la Corte regolatrice, nel confermare la sentenza di secondo grado oggetto del ricorso per Cassazione, afferma che:
pur essendo possibile una richiesta dì revisione di tabelle, in sede giudiziaria, in mancanza di apposita delibera dell' assemblea dei condomini (per la quale la giurisprudenza prevalente di questa Corte, fino alla decisione delle Sezioni Unite 9 agosto 2010 n. 18477, richiedeva il consenso di tutti i condomini) deve riconoscersi che una modifica delle stesse non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva ed anzi avrebbe potuto produrre effetti solo dal momento del passaggio in giudicato della decisione.
Pertanto, nessuna contraddizione è possibile ravvisare nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha accolto la domanda di arricchimento senza causa, pur dopo aver riconosciuto che una modifica delle tabelle millesimali, in ogni caso, non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall' art. 69 disp. att. cod. civ., non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all' unanimità dai condomini, con la conseguenza che l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, inizia a decorrere solo dal passaggio in giudicato (Cass. 8 settembre 1994 n. 7696).Spese per Tabelle millesimali
In base a tale considerazioni, non può condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, secondo la quale una volta esclusa la retroattività della modifica delle vecchie tabelle, ì giudici di appello avrebbero dovuto rigettare la domanda dì arricchimento senza giusta causa
(Cass. 10 marzo 2011 n. 5690).

È utile ricordare che il termine di prescrizione per proporre l'azione d'indebito arricchimento è quello ordinario di 10 anni.

Se da un lato la sentenza ha l'indubbio merito di rendere possibile una sorta di riequilibrio contabile negli esborsi dei condomini per le spese condominiali, dall'altro ridà corpo a quel filone interpretativo che vede nella sentenza di revisione dei millesimi una pronuncia costitutiva e non dichiarativa.

Ciò vorrebbe poter dire, ma solamente il tempo ce lo potrà confermare, che in seno alla Suprema Corte non è ancora unanime quel convincimento che vede nelle tabelle un mero strumento di valutazione del rapporto proporzionale di valore tra unità immobiliare e parti comuni.

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Tabelle millesimali errate e rimborso quote condominiali
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  • Federico
    Federico
    Giovedì 17 Novembre 2016, alle ore 23:38
    Condominio di 4 appartamenti, 1 per piano.
    Io posseggo la mansarda da 15 anni.
    Da 15 anni dividiamo le spese comuni in 4, secondo la logica che ognuno è proprietario di un piano.
    Solo quest'anno sono state redatte le tabelle millesimali secondo le quali pagherei meno della metà degli altri condòmini in virtù della conformazione del mio appartamento (sottotetto).
    Posso chiedere il ricalcolo di quanto versato in esubero negli anni, sulla base delle tabelle ?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Federico
      Lunedì 21 Novembre 2016, alle ore 18:16
      Il pagamento per anni senza alcuna riserva di ricalcolo credo ti impedisca questa possibilità. E' come se avessi tacitamente accettato quell'accordo. Se vuoi una risposta più dettagliata ed approfondita sull'argomento, prova il servizio di consulenza a pagamento di Lavorincasa.it su aspetti, legali, fiscali, condominiali riguardanti la casa Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale
      rispondi al commento
  • Gianluca
    Gianluca
    Venerdì 17 Giugno 2016, alle ore 10:25
    Ho il sospetto che i millessimi del mio appartamento non siano corretti.

    Come posso fare per verificarli ?

    Mi riferisco in particolare a quelli ascensore e riscaldamento.
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Gianluca
      Lunedì 20 Giugno 2016, alle ore 18:11
      Devi chiedere ad un tecnico che si occupa di redazione di tabelle millesimali una consulenza sull'argomento.
      rispondi al commento
  • Francesco_iannello
    Francesco_iannello
    Venerdì 6 Dicembre 2013, alle ore 22:02
    Buonasera, mi sono accorto che il calcolo relativo alla quota ascensore era errato (solo in base ai millesimi, escludendo la quota relativa al piano).
    L'amm.re ha riconosciuto l'errore e si impegna a rifare nuovamente tutti i calcoli solo però a partire da quest'anno, escludendo da tale ricalcolo gli anni prededenti.
    E' corretto?
    Posso chiedere che venga restituita la quota pagata in più per gli anni precedenti?
    Grazie mille.
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Francesco_iannello
      Martedì 10 Dicembre 2013, alle ore 12:06
      In linea teorica, salvo prescrizioni, si può chiederlo.
      rispondi al commento
      • Francesco_iannello
        Francesco_iannello Legale
        Martedì 10 Dicembre 2013, alle ore 15:23
        Prescrizioni particolari che io sappia non ce ne sono.
        L'amm.re obietta sul fatto che è subentrato ad un altro amministratore e che quindi l'errore non è suo; che l'assemblea non ha mai impugnato il verbale e che il calcolo sarebbe troppo lungo da farsi, per giunta, a nostre spese.
        Grazie ancora.
        rispondi al commento
  • Salvatore
    Salvatore
    Mercoledì 2 Ottobre 2013, alle ore 19:36
    Dopo trasformazione di tre sottotetti in mansarde accatastati A/2 nel 2006 si è deciso di rifare le tabelle per motivi che non vado a sindacare.
    Solo alla fine del 2009 si è riusciti a portare in assemblea per la prima volta e per altre 15 volte successive, ma mai approvate dai proprietari delle mansarde.
    Portate in assemblea dopo Agosto 2010 vengono bloccati con ricorso al Tribunale, poi ritirato.
    Oggi, se approvati posso chiedere retroattività?
    Grazie.
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Salvatore
      Venerdì 4 Ottobre 2013, alle ore 17:53
      No, l'approvazione vale per il futuro.
      rispondi al commento
  • Giuliana
    Giuliana
    Domenica 20 Marzo 2011, alle ore 19:39
    Ho sistemato una soffitta che avevo acquistato quando ho acquistato un appartamento al terzo piano di un condominiodi 27 appartamenti. la soffitta è collegata con l'appartamento ma solo nel 1999 l'ho sistemata. questa eragià conteggiata nei millesimi dell' appartamento e con ilriscaldamento autonomo ma una parte di condomini voglionoche rifaccia il conteggio dei millesimi a mie spese di tutti e 27 appartamenti nonostante gli avevo già conteggiati all' acquiso ma solo perché ho sistemato questala ringrazio per la risposta e porgo cordiali saluti
    rispondi al commento
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