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Le tabelle millesimali, sono parte integrante del regolamento di condominio e rappresentano le quote di proprietà di ciascun condomino.
Secondo la Corte di Cassazione le tabelle millesimali hanno principale e unico scopo di:
• consentire la ripartizione delle spese;
• consentire la formazione delle maggioranze assembleari.
La quota data dal rapporto fra il valore di ciascuna unità e il valore dell'intero edificio, fatto uguale a mille, indica la misura, rispettivamente, del diritto e dell'onere di contribuzione di ciascun condomino, stabilendo che questa sia proporzionale al valore del piano o della porzione di piano, cioè dell'unità immobiliare.
Per la redazione del calcolo millesimi non è richiesta una qualifica specifica perché non è un' attività riservata ad una specifica categoria. Le tabelle possono essere redatte da chiunque abbia dimestichezza e capacità tali per poter effettuare le misurazioni di tutte le unità immobiliari e rielaborare i dati.
Chiaramente, però, vista l'importanza che le tabelle hanno all'interno del regolamento di condominio e le valutazioni che devono essere eseguite nella compilazione delle tabelle stesse, è sempre bene rivolgersi ad un tecnico, un ingegnere, un geometra o architetto.
Il tecnico, nel calcolo tabelle millesimali prenderà dunque in considerazione volumi e superfici di ciascuna unità immobiliare e una serie di coefficienti come quello di destinazione, di orientamento, di luminosità, di piano, di esposizione ecc, a cui, a sua discrezione e con riferimento a circolari ministeriali e normativa tecnica, egli stesso darà un valore opportuno in relazione alla situazione esistente.
La relazione matematica tra superficie o volume e coefficienti darà come risultato un valore definito Superficie o Volume Virtuale.
Con una semplice proporzione la somma delle superfici virtuali di tutte le unità immobiliari viene rapportata a 1000 ottenendo così la suddivisione in millesimi delle proprietà del condominio, ovvero la Tabella di Proprietà, che è la tabella principale di riferimento per la gran parte delle spese.
La scelta di considerare il volume dell'appartamento piuttosto che la superficie dipende dalla tipologia di edificio; infatti, soprattutto nei palazzi antichi, possono esserci grandi differenze tra le altezze interne delle unità immobiliari, che ovviamente incidono sul valore dell'unità immobiliare stessa.
Il metodo che prevede l'applicazione dei coefficienticorrettivi, così come detto prima, graduati a discrezione del tecnico, può essere causa di forti discussioni e contrasti tra i condomini che si ritengono danneggiati dall'applicazione dei valori anziché altri.
Esiste dunque un metodo alternativo a questo ed è quello della determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare, ovvero il valore di mercato al metro quadro indicato nell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. La somma dei valori delle singole proprietà determina il valore complessivo dell'intero edificio condominiale, con i valori così ottenuti è facile ragguagliare il tutto in millesimi di proprietà.
Le tabelle millesimali a servizio del condominio sono sostanzialmente di due tipi:
- tabelle di proprietà;
- tabelle di utilizzo.
La tabella principale, normalmente detta di proprietà, è quella che rappresenta i valori proporzionali delle varie proprietà, descritta prima, e serve a suddividere la maggior parte delle spese del condominio.
L'elaborazione di altre tabelle è invece necessaria qualora si voglia suddividere la spesa in base all'uso, ad esempio, della singola rampa di scale, dell'ascensore, dell'impianto di riscaldamento centralizzato o del giardino. È importante infatti sottolineare che, mentre alle tabelle millesimali di proprietà partecipano tutti i condomini senza possibilità di esclusione dalle spese ripartite con esse, le tabelle millesimali d'uso possono essere anche parziali, perché appunto destinate solo a chi gode dell'uso.
Un tipico caso è quello relativo all'uso delle scale o dell'ascensore, rispetto al quale nella suddivisione delle spese rientrano solo i condomini, ovvero gli utilizzatori, ma non ad esempio i proprietari di negozi al pian terreno che hanno accesso indipendente alle proprie proprietà.
Per le tabelle d'uso il valore dei millesimi è il risultato della somma di due componenti: 50% dei millesimi di proprietà, 50% dei millesimi legati all'altezza di piano, così come indicato dall'art. 1124 del Codice Civile.
Pertanto, per ottenere i citati valori millesimali è prima di tutto necessario individuare:
- le unità che si servono delle scale;
- l'altezza di piano, esprimibile in metri o anche in scalini.
Facciamo un esempio considerando un palazzo di 6 piani.
La richiesta di revisione delle tabelle millesimali si può ottenere dimostrando che le stesse siano errate o non più attuali, così come prescrive l'art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Le tabelle millesimali, dunque, anche se approvate con il consenso di tutti i condomini possono essere modificate, nel caso di errore di redazione, con le stesse maggioranze necessarie per l'approvazione e la revisione del regolamento, atto del quale rappresentano un allegato.
Non è sempre dunque necessario ricorrere in giudizio per revisionare le tabelle millesimali.
Le tabelle possono essere approvate:
• in assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio;
• con la firma di ciascun contratto di vendita, i rogiti dei singoli appartamenti: in tal caso il consenso è unanime anche se differito perché avviene in momenti diversi;
• se ci sono disaccordi e non si può arrivare alla formazione delle tabelle millesimali, anche un solo condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria che, procedendo alla loro redazione tramite un perito, le rende obbligatorie per tutti i condomini.
La mancanza di tabelle millesimali non esonera il condomino dal pagamento delle spese condominiali, spettando in tal caso al giudice stabilire la correttezza delle richieste condominiali.
Quando il condominio è sprovvisto delle tabelle millesimali, le spese devono comunque seguire la regola generale secondo cui la loro ripartizione deve avvenire in base al valore di ogni appartamento e non in quote uguali.
Le spese andranno divise, così come stabilito dal codice civile, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino.
Il codice stabilisce che:
• le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diverso accordo tra i vari proprietari, accordo che richiede l'unanimità;
• le spese destinate a servire i condomini in misura diversa, sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne; ad esempio qualora un edificio abbia scale, cortili, lastrici solari, o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico di coloro che ne traggono utilità.
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