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Chissà quante persone nella
decisione sull'automobile d'acquistare fanno i conti con le dimensioni del proprio box o del proprio posto auto.Capita, però, che non sempre i calcoli siano giusti o, diversamente, il desiderio d'acquisto d'una determinata autovettura sia tale da
far passare in secondo piano altri fattori.Quello delle
dimensioni del posto auto è indubbiamente uno tra questi.
Da qui una domanda: che cosa può fare il comproprietario che, acquistata un'auto ingombrante, s'ipotizzi per praticità un SUV, non riesca più ad utilizzare il proprio posto auto nell'autorimessa comune?La risposta è una ed una sola: egli potrà esclusivamente
cercare un accordo con i suoi vicini per un cambio di posto o per giungere ad una deliberazione che stabilisca una diversa modalità d'uso del bene comune.
Ciò che non potrà fare, nell'indifferenza degli altri condomini, è rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento che stabilisca una differente modalità di utilizzazione di quella parte comune.Un caso molto simile è stato affrontato e risolto in tal modo dalla Seconda Sezione della
Corte di Cassazione con la sentenza 7 luglio 2011 n. 15203.Secondo
gli ermellini in materia di comunione, l'art. 1102 c.c. fonda il criterio in base al quale l'uso della res communis avviene, di regola e finchà ciò sia possibile e ragionevole, in maniera promiscua, di guisa che ciascun partecipante ha il diritto di utilizzare il bene come può, e non già in qualunque modo voglia, dato il duplice limite derivante dal rispetto della destinazione della cosa e della pari facoltà di godimento spettante agli altri comunisti.Pertanto, ove il godimento pregresso, sia esso promiscuo o regolamentato in via autonoma tramite delibera dell'assemblea dei condomini adottata a maggioranza (come ritiene possibile la costante giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass. nn. 4131/01, 10248/03, 13763/04, 8528/94, 6010/84 e 312/82), non sia più possibile per taluno soltanto dei partecipanti, a causa del mutamento puramente elettivo delle sue condizioni personali, questi non può esigere potestativamente nei confronti degli altri una diversa modalità di utilizzazione della cosa comune, in senso turnario ovvero mediante altre soluzioni che impegnino ulteriori e/o differenti parti oggetto di comunione, sia perchà il godimento promiscuo è per sua natura modale, di talchà il singolo condomino ha l'onere di conformare ai limiti anche quantitativi del bene le proprie aspettative di utilizzo, sia in quanto differenti opzioni di godimento comune possono essere realizzate in via autonoma, ma non già imposte tramite l'intervento eteronomo del giudice, che nello specifico dispone soltanto di poteri interdittivi (
Cass. 7 luglio 2011 n. 15203).Prima di cambiare auto, dunque,
fate attenzione: rischiate di non avere più un parcheggio.