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Il Superbonus per le villette unifamiliari è un argomento che ultimamente ha fatto molto parlare di sé. A differenza di quanto sembrava, se non ci saranno ulteriori novità, la data di scadenza pare essere confermata per il 31 marzo 2023.
L'emendamento al Decreto Milleproroghe di Fratelli d'Italia che puntava ad uno slittamento fino al 30 giugno 2023, al momento non è stato accolto. Si parla anche di un emendamento al DL blocca cessioni che auspica la medesima proroga ma la situazione è ancora in divenire.
Ciò premesso vediamo quelli che sono i documenti che dovranno essere conservati per poter usufruire del 110 bonus nel caso in cui si eseguano i lavori in una villetta unifamiliare.
Per poter beneficiare del Superbonus villette unifamiliari fino al 30 marzo 2023 occorre il rispetto di alcune condizioni.
In base alle disposizioni di cui al Decreto Aiuti quater è necessario che, alla data del 30 settembre 2022 siano stati eseguiti almeno il 30% dei lavori complessivi.
Nel calcolo di questa percentuale si prendono in considerazione anche gli eventuali lavori che non siano agevolabili.
Altri sono i requisiti da rispettare per chi intenda accedere al Superbonus a partire dal 2023. Ricordiamo innanzitutto che da quest'anno l'agevolazione fiscale prevede l'applicazione di un'aliquota pari al 90%.
Per beneficiarne occorre:
Descritte quelle che sono le modalità di fruizione del Superbonus in caso di villette unifamiliari o edifici plurifamiliari con ingresso autonomo, in questa sede ci occuperemo del caso in cui l'agevolazione possa essere concessa ancora al 110%.
Come abbiamo anticipato, si tratta di quegli interventi iniziati prima del 2023 che, entro il 30 settembre abbiano raggiunto un SAL (stato di avanzamento dei lavori) pari al 30%.
In proposito dubbi infatti sono stati sollevati in merito alla data di pagamento delle spese agevolabili e alla data di scadenza per l'ultimazione dei lavori.
Siamo di fronte a una materia complessa e in continuo divenire per la quale si attendono comunque chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il primo caso da esaminare è quello in cui il contribuente decida di portare la spesa sostenuta in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo che in tale ipotesi otterrà un rimborso Irpef in 5 anni, con quote annuali di pari importo.
Nella fattispecie descritta la spesa dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 marzo, la data che al momento costituisce la scadenza ultima per poter usufruire del Superbonus 110%.
Ricordiamo che gli aventi diritto alla detrazione fiscale sono persone fisiche per le quali vale il principio di cassa. Ciò che rileva, al fine di accertare il riconoscimento del beneficio, è dunque il momento in cui è avvenuto il pagamento della spesa.
Per quanto concerne la data di fine lavori, nel caso di detrazione nella denuncia dei redditi, non è stato previsto un momento limite ben preciso.
Essi non devono essere necessariamente completati entro la data di scadenza dell'agevolazione.
Le cose stanno diversamente qualora sia già stata effettuata la scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Nel caso in cui si è già effettuata la scelta della cessione del credito o dello sconto in fattura al posto della detrazione in dichiarazione dei redditi, occorre rispettare una scadenza ben precisa anche per ciò che concerne la fine dei lavori.
Dunque, entro il 31 marzo sarà necessario non solo effettuare il pagamento delle opere in quanto sarà altresì indispensabile aver ultimato i lavori.
Ecco perché.
Per potersi avvalere delle modalità alternative occorrono il visto di conformità da parte del commercialista che attesti il riconoscimento del diritto alla detrazione e l'asseverazione del professionista abilitato in ordine ai requisiti tecnici relativi ai lavori eseguiti.
È chiaro che per poter disporre di tali documentazioni i lavori dovranno essere necessariamente ultimati.
Al fine di poter beneficiare per intero del Superbonus 110 è necessario conservare i seguenti documenti:
In caso di sconto in fattura o cessione del credito è altresì necessario effettuare la comunicazione dell'opzione in merito alle modalità alternative all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello del sostenimento della spesa.
Attenzione a non credere che questo implichi maggior tempo a disposizione per effettuare la fine dei lavori.
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