|
Il recente Decreto Aiuti quater (decreto legge n. 176/2022), come noto, è intervenuto in materia di bonus edilizi, prevendendo una proroga superbonus unifamiliari fino al prossimo marzo 2023.
Non si tratta di una proroga generalizzata, ma di un prolungamento dell'agevolazione fiscale del bonus villette unifamiliari, subordinata all'acclarata sussistenza di determinate condizioni.
Oltre agli ormai noti presupposti di carattere oggettivo che attengono più nello specifico alla tipologia di intervento che si intende realizzare o alla categoria dell'edificio, a partire da quest'anno, per effettuare interventi agevolabili su contesti unifamiliari, occorre fare attenzione a un ulteriore elemento.
Esso riguarda un aspetto di natura soggettiva, poiché afferente la posizione reddituale del componente o dei componenti del nucleo familiare che realizzano i lavori e che intendono fruire dell'agevolazione.
Si tratta del c.d. quoziente familiare, ovvero un meccanismo di calcolo, fondato sulla individuazione di un coefficiente in base al numero dei partecipanti alla famiglia, che deve essere rapportato al reddito familiare complessivo di ogni componente (genitore, figli o altri componenti a carico).
Come rilevato, gli ultimi provvedimenti emessi dal Governo hanno stabilito un ampliamento temporale dell'applicazione del beneficio fiscale del Superbonus unifamiliari anche per il 2023.
Per usufruire della proroga superbonus unifamiliari occorre che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori complessivi, comprensivi o meno, a scelta, degli interventi agevolati con i bonus minori o non agevolati.
In tal caso, qualora siano rispettate tali condizioni, è prevista la fruibilità del superbonus unifamiliare nella misura piena e, dunque, con aliquota al 110% fino al 31 marzo 2023.
Per tutti gli altri beneficiari e potenziali fruitori, il Superbonus scende al 90% per i lavori effettuati entro il 31 dicembre 2023, come previsto dal Decreto Aiuti quater.
Come anticipato, per accedere al beneficio del Superbonus unifamiliari a partire dal 1 gennaio 2023, è necessario valutare un ulteriore aspetto e calcolare attentamente anche un parametro di natura prettamente reddituale, ovverosia il quoziente familiare.
Si tratta di un parametro diverso dal noto ISEE che, come anticipato dal Viceministro dell'economia Maurizio Leo, presenta aspetti limitanti e controversi, tanto da non escludere un futuro ripensamento sull'indicatore, sostituendolo con il più rispondente quoziente familiare o modificandolo sensibilmente per alcune misure di welfare come l'assegno unico.
La sostanziale differenza risiede nel fatto che l'ISEE è una sommatoria di redditi singoli e situazione parimoniale complessiva.
Il coefficiente familiare è invece un parametro che va a determinare il reddito del nucleo familiare.
È bene precisare che per nucleo familiare si intende oltre al contribuente beneficiario del vantaggio fiscale, anche il coniuge o soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo familiare o ancora dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all'art. 12 del TUIR, oltre chiaramente ai figli a carico.
Il procedimento per determinare il quoziente familiare è abbastanza semplice.
A ogni componente del nucleo familiare è attribuito un valore la cui sommatoria rappresenta il coefficiente con cui dividere la somma dei redditi complessivi.
Al riguardo è importante precisare che il reddito complessivo del nucleo familiare da prendere in considerazione è rappresentato dal reddito conseguito nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa.
Nello specifico:
Al riguardo è importante precisare che devono essere considerati esclusivamente i familiari o soggetti a carico. Ne consegue che, se a esempio un figlio non sia a carico del contribuente, tale soggetto, ancorché partecipante alla vita familiare, non è considerato nel calcolo del coefficiente.
È utile precisare, inoltre, che non è necessaria la sussistenza di più soggetti per calcolare il quoziente familiare e il relativo reddito.
Ciò significa che può beneficiare del Superbonus unifamiliari anche il singolo proprietario di un immobile non coniugato, non unito civilmente o non convivente e senza figli a carico.
In tal caso sarà il solo a determinare il quoziente (che sarà pari a 1) e il reddito di tale soggetto sarà l'unica fonte da considerare nel rapporto con il coefficiente.
Compreso il valore da attribuire a ciascun soggetto partecipante del nucleo familiare, è possibile fare qualche esempio di calcolo.
Se dividendo il reddito complessivo conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente rispetto al sostenimento della spesa per il coefficiente, il risultato così ottenuto non supera la soglia di euro 15.000, in tal caso, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, si ha diritto al Superbonus per le villette e, in generale, per le unifamiliari.
In tal caso, è possibile anche usufruire di un bonus extra, previsto dal Decreto Aiuti quater, la cui corretta applicazione, sarà oggetto di provvedimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, per coprire le spese non rientranti nell'agevolazione fiscale.
Se invece tale limite reddituale è superato non si potrà beneficare dell'agevolazione fiscale.
|
||