Superbonus: l'IVA indetraibile si recupera nella dichiarazione dei redditi
Il decreto Sostegni bis prevede che, per i soggetti passivi IVA, l'imposta non detraibile - anche parzialmente – e relativa ai costi che rientrano nel Superbonus, può rientrare nel calcolo delle spese ammesse.
Tale regola, che si applica anche in caso di meccanismo pro-rata IVA e in caso di applicazione dello sconto in fattura parziale, dà la possibilità di recuperare l'imposta indetraibile nella dichiarazione dei redditi.
A ribadire il concetto, su esplicita richiesta di un contribuente, è stata l'Agenzia delle Entrate (documento n. 118 del 15 marzo 2022). In tale documento, l'AdE richiama quanto previsto dal decreto Rilancio (articolo 119, comma 9-ter), che riconosce il diritto al Superbonus 110% anche per la quota di IVA non detraibile, con riferimento alle spese ammesse al beneficio.
Si tratta di una disposizione che viene applicata sull'IVA non detratta dai soggetti passivi di tale imposta, che diviene così una componente di costo per i lavori ammessi al Superbonus, rientrando quindi di fatto nel calcolo delle spese su cui calcolare la detrazione del 110%.
La possibilità di includere l'IVA tra le spese detraibili riguarda anche il meccanismo del pro-rata IVA. In questo specifico caso, il diritto alla detrazione dell'IVA spetta in misura proporzionale sulla base del rapporto tra l'ammontare delle operazioni aventi diritto alla detrazione, effettuate nel corso dell'anno, e lo stesso ammontare, aumentato però delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo.
Nel caso invece dello sconto in fattura, lo sconto applicato sulle spese sostenute sarà parziale, considerando il fatto che l'opzione potrà essere esercitata fino all'importo del corrispettivo, al netto dell'IVA. Sullo sconto in fattura parziale, sarà onere del contribuente fare richiesta, in dichiarazione dei redditi, della detrazione per la spesa rimasta a proprio carico.