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L'Agenzia delle Entrate (risposta 809/2021) ha sciolto dubbi relativi agli adempimenti per ottenere il Superbonus in un condominio minimo, nonché ai tetti di spesa e agli incentivi per le grate alle finestre.
Esaminiamo nel dettaglio le varie risposte del Fisco.
I condomìni minimi - che in quanto tali non hanno l'obbligo di avere un amministratore – nel caso volessero effettuare interventi agevolabili con il Superbonus, possono utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti.
Ovviamente, la condizione necessaria è dimostrare che gli interventi sono effettuati su parti comuni dell'edificio.
Le fatture devono quindi essere emesse nei confronti del condomino che effettua gli adempimenti.
Inoltre, i documenti di spesa vanno integrati con il nominativo degli altri condomini perché, nonostante non siano intestatari del bonifico e/o della fattura, hanno comunque sostenuto le loro quote di spesa.
Ogni condomino, in totale autonomia e indipendentemente dalla scelta operata dagli altri, potrà decidere di beneficiare della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi oppure di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Anzitutto, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, affinché un intervento possa qualificarsi come trainato, le spese devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'arco temporale compreso tra la data di inizio e quella di fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Chiarito ciò, l'Agenzia ha poi spiegato che, nel caso la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per la determinazione del medesimo, si deve dividere la detrazione massima ammissibile (prevista nelle norme di riferimento) per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti e quindi, detrazione massima diviso 1,1.
L'Agenzia delle Entrate ha poi spiegato che l'installazione di grate alle finestre può essere compresa nel Superbonus qualora un tecnico attesti che tali costi sono strettamente collegati alla realizzazione di altri interventi agevolabili.
Ricordiamo infine che il Superbonus per i condomìni è in vigore fino al 31 dicembre 2022. Stando alla Legge di Bilancio per il 2022, sarà poi prorogato fino al 31 dicembre 2025 ma con aliquote decrescenti secondo il seguente schema:
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