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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'attesa ultima circolare in materia di Superbonus, con la quale chiarisce importanti aspetti, relativi al secondo pacchetto di misure antifrode.
Il provvedimento di prassi rappresenta un importante strumento per chiarire il punto di vista dell'Amministrazione finanziaria, in merito alle modifiche introdotte dall'attuale Governo (art. 1, commi da 28 a 30, della legge n. 234/2021; artt. da 28 a 28-quater del dl n. 4/2022, art. 3-sexies del dl n. 228/2021; dl n. 17/2022; art. 23-bis del d.l. n. 21/2022), circa il Superbonus e gli altri bonus edilizi, in materia di fruibilità del beneficio fiscale.
In particolare, la circolare assume una indubbia rilevanza, poiché rappresenta una guida aggiornata in materia di bonus edilizi, con un più attento focus alla riduzione degli adempimenti (obbligo di conformità e congruità) per le opere in edilizia libera o fino ai 10 mila euro.
Come noto, il visto di conformità, rilasciato ai sensi dell'art. 35, decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF, ha essenzialmente la funzione di attestare la sussistenza dei presupposti che consentono l'accesso alla detrazione fiscale e, nello specifico, la fruibilità dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento al Superbonus e agli altri bonus fiscali, a eccezione del bonus facciate.
L'asseverazione della congruità delle spese sostenute, è l'attestazione con la quale il tecnico incaricato dal committente garantisce che la spesa sostenuta dal contribuente per l'esecuzione di un intervento edilizio agevolato sia congruo, ai sensi dell'art. 13, 119, D.L. n. 34/2020.
Tale norma prevede che, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, occorre fare riferimento ai prezzari individuati da Regioni e Province autonome, listini delle Camere di Commercio o, in mancanza di altro, ai prezzi correnti del mercato locale dal decreto requisiti ecobonus (D.M. 6 agosto 2020), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con il Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio 2022.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, ribadisce l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la fruibilità del Superbonus e degli altri bonus fiscali direttamente nella dichiarazione dei redditi del contribuente, con esclusivo riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021.
La deroga all'applicazione del visto di conformità e dell'asseverazione riguarda le opere in edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380 e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro (a eccezione il Bonus Facciate di cui all'articolo 1, comma 219, legge di bilancio 2020).
Ai fini del calcolo del massimale, per interventi riconducibili ad agevolazioni fiscali differenti all'interno o della singola unità immobiliare o sulle parti comuni dell'edificio, bisogna considerare il valore degli interventi agevolabili risultanti dal titolo edilizio, a nulla rilevando che le opere siano eseguite e portate a compimento in periodi di imposta diversi.
Ciò significa che, se nell'ambito di tali interventi sono effettuati anche lavori di edilizia libera, ritenuti necessari per la realizzazione degli interventi, tali opere devono essere considerati.
Al paragrafo 2.2.3. l'Agenzia chiarisce un importante aspetto controverso, in merito della applicabilità dell'esonero degli adempimenti relativi al visto e all'asseverazione.
In particolare, la circolare afferma che, l'esonero dal visto di conformità e dall'attestazione di congruità della spesa riguarda esclusivamente gli interventi ammessi alle detrazioni “cedibili o scontabili” diversi dal Superbonus e dal bonus facciate, che, invece, sono disciplinati dai commi 11 e 13 dell'art. 119.
L'esonero dall'apposizione del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese per interventi agevolabili di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro può ritenersi applicabile alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.
Ciò nondimeno, come affermato nella precedente circolare n. 16/E del 2021, l'obbligo di apposizione del visto di conformità e di attestazione della congruità della spesa, non trova applicazione, nei casi in cui, prima del 12 novembre 2021, sia stata sostenuta la spesa e stipulato l'accordo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, a prescindere dalla data della trasmissione della comunicazione.
L'Agenzia conferma e chiarisce altresì la detraibilità delle spese sostenute, a partire 12 novembre 2021, per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità della spesa, relativi ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, in caso di fruibilità della cessione del credito e dello sconto in fattura.
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