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Immaginiamo che l'impresa a cui ti sei rivolto per l'esecuzione di lavori ammessi al Superbonus non proceda nei tempi stabiliti.
Purtroppo quando si intraprendono dei lavori di ristrutturazione può succedere che la ditta che abbia assunto l'incarico a un certo punto, per le motivazioni più disparate, interrompa i lavori, anche dopo aver incassato l'anticipo.
La mancanza dei materiali, ad esempio, può essere una delle ragioni.
Altra situazione nella quale ci si può purtroppo trovare è che le opere non siano realizzate a regola d'arte e presentino, anche in corso di realizzazione, dei difetti o vizi.
Gli interventi non a norma non saranno asseverabili e, considerato che l'asseverazione è un requisito imprescindibile per usufruire della detrazione fiscale, in caso di sua mancanza si potrà perdere l'agevolazione.
Quali sono i rimedi da adottare?
È possibile cambiare impresa esecutrice?
Cosa succede all'agevolazione fiscale?
Vediamo quale sia il miglior modo per affrontare situazioni di questo genere che certamente non sono infrequenti.
Se non si finiscono i lavori del Superbonus cosa succede?
L'aumento dei costi delle materie prime, le difficoltà a reperire i materiali creano non pochi problemi alle imprese di ristrutturazione che si ribaltano sul committente.
Spesso accade infatti che tali imprese, con o senza colpa, non riescano a portare a termine i lavori entro le scadenze stabilite. Questo si ripercuote sui contribuenti ai quali può essere negato l'accesso ai bonus edilizi.
Partiamo dal presupposto che, in base alla normativa in materia di appalto, il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato.
Quando nel corso dell'opera si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e il termine di scadenza non viene rispettato, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si dovrà conformare a quanto pattuito.
Trascorso inutilmente tale termine il contratto potrà dirsi risolto.
Per quanto concerne il bonus 110 per l'ammissione all'agevolazione fiscale può essere necessario che i lavori si siano conclusi entro una certa data o che entro una certa data una determinata percentuale dell'intervento sia stata realizzata rispetto al complesso dell'opera.
In che modo può tutelarsi il committente nel caso in cui l'impresa non finisca i lavori nel termine pattuito?
Ecco che, qualora l'impresa non sia intenzionata a riprendere i lavori sospesi, il committente potrà cambiare la ditta esecutrice, chiedendo alla precedente la restituzione dell'anticipo versato, unitamente al risarcimento del danno subito, qualora accertato.
Per procedere con il cambio della ditta generalmente il Comune prevede un apposito modulo che dovrà essere presentato al fine di mantenere la regolarità della CILAS. Ricordiamo che la Cilas è il titolo abilitativo che il tecnico deve presentare al Comune, indispensabile per non perdere il diritto all'agevolazione fiscale.
Sostituendo l'impresa con un'altra più celere che lavori comunque in qualità, il contribuente potrebbe riuscire a rientrare nei tempi previsti dalla legge per usufruire dei benefici fiscali.
Immaginiamo che nell'ambito di un intervento di riqualificazione energetica vi sia stata un'errata posa del cappotto termico che pertanto non risulterà asseverabile.
In questo caso siamo di fronte a lavori non eseguiti a regola d'arte.
Al momento del Sal, o comunque prima della consegna finale, il committente ha diritto di verificare l'opera compiuta.
In presenza di vizi e difformità il committente può chiedere:
Se però i vizi e i difetti sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto, anche in presenza di un general contractor.
Si può in tal caso cedere il contratto d'appalto a altra impresa (o general contractor)?
Anche in questo caso si potrà sostituire, per la continuazione dei lavori, una nuova impresa al precedente appaltatore, aggiornando il modulo relativo alla Cilas.
In questo caso la sostituzione dell'impresa non sarà totalmente risolutiva in quanto, se i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte, sorgono maggiori problemi poiché i suddetti interventi non risulteranno asseverabili alla chiusura dei lavori dal punto di vista dei risultati energetici.
Sarà certamente necessario apportare delle modifiche dall'opera, con l'effetto che, una volta ultimati i lavori, il prezzo sarà aumentato e quindi difficilmente si potrà conseguire l'asseverazione in merito alla congruità del prezzo.
Nel rilasciare l'asseverazione, infatti, il professionista tecnico deve fare riferimento al prezzo da applicare per gli interventi necessari ad ottenere il conseguimento delle classi energetiche previste dalla normativa in materia ed eseguiti a regola d'arte.
Ricordiamo che quando il prezzo richiesto dall'appaltatore non risulta congruo, la parte in sovrappiù non rientrerà nell'agevolazione fiscale.
Ne consegue che, in caso di modifica e/o completamento dell'opera, necessari per eliminare i difetti, pena la perdita anche della quota di detrazione già ceduta, non si potrà ottenere il Superbonus su tutta la cifra spesa e dunque il committente subirà comunque una perdita economica.
Fermo restando la possibilità di avviare un'azione legale nei confronti della ditta esecutrice, dal punto di vista civilistico, un'altra tutela, sia pure non esaustiva, può essere la previsione di una penale nel contratto di appalto.
La penale scatterà dunque nel caso in cui i lavori non vengano terminati o eseguiti correttamente.
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