Per il Superbonus, gli edifici collabenti non devono presentare l'APE ma devono dimostrare la presenza di un impianto di riscaldamento, anche non funzionante
Edifici collabenti: basta un'autocertificazione per dimostrare l'esistenza di un impianto
Per poter usufruire del maxi incentivo Superbonus 110, gli edifici collabenti non hanno l'obbligo di presentare l'APE (Attestato di prestazione energetica). Tuttavia, questo genere di edifici, deve comunque dimostrare la presenza di un impianto di riscaldamento, anche che non funziona.
La questione è stata affrontata di recente alla Camera. A tal proposito, Laura Castelli, viceministro dell'Economia e delle Finanze, ha spiegato che è possibile dimostrare la presenza del predetto impianto tramite una semplice autocertificazione.
Stando a quanto si legge nell'articolo 119, comma 1-quater del Decreto Rilancio, gli edifici senza APE sarebbero sprovvisti di coperture e/o di uno o più muri perimetrali. Nonostante ciò, però, possono comunque accedere al Superbonus se dotati di un impianto di riscaldamento, anche non funzionante.
Sulla stessa linea è anche l'Agenzia delle Entrate. Nella risposta n. 161/2021, si legge infatti che un edificio collabente può essere ritenuto esistente ma, per poter usufruire del Superbonus, va dimostrato che l'edificio in questione sia dotato di impianto di riscaldamento conforme ai parametri tecnici previsti dal D.lgs. 192/2005. E ancora, occorre dimostrare che l'impianto sia collocato negli ambienti in cui vengono eseguiti gli interventi di riqualificazione energetica.
La condizione secondo la quale l'edificio debba essere dotato di un impianto di riscaldamento, anche non funzionante, deriva dalle regole che disciplinano un altro bonus, il cosiddetto Ecobonus.
Il viceministro Castelli afferma che tale condizione varrebbe anche per il Superbonus in quanto, sono ammessi al maxi incentivo anche gli edifici sprovvisti di APE (comma 1-quater). Ne consegue pertanto che l'assenza di un impianto di riscaldamento andrebbe a pregiudicare la possibilità di ottenere l'incentivo.
Infine, la Castelli ha inoltre specificato che, per i soli edifici collabenti, considerando lo stato degli edifici medesimi e delle effettive condizioni in cui gli stessi vertono, la preesistenza di un impianto di riscaldamento idoneo può essere attestata anche tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del DPR 445/2000).