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In caso di interventi eseguiti a seguito dei danni cagionati da un incendio il Superbonus 110% può essere ancora riconosciuto?
L'Agenzia delle Entrate dà risposta positiva spiegando a quali condizioni il contribuente è ammesso alla maxi detrazione nonostante ci sia stato il risarcimento dei danni da parte della compagnia di assicurazione.
Illustriamo più nel dettaglio cosa asserito dall'Amministrazione Finanziaria tramite risposta n. 458 del 20 settembre 2022, partendo dall'analisi del caso sottoposto all'attenzione del il Fisco.
Nella fattispecie trattata, il condominio istante veniva danneggiato a causa dello scoppio di un incendio. In particolare l'ultimo piano mansardato e il tetto delle mansarde subivano alcuni danni.
L'edificio era assicurato per i danni da incendio con idonea polizza assicurativa che prevedeva il pagamento al cliente di un indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dall'immobile.
Il Condominio intraprendeva così dei lavori di rifacimento del tetto (rientranti nel Superbonus 110% ai sensi del Decreto Rilancio) utilizzando tecniche nuove finalizzate a conseguire il miglioramento sismico dell'edificio.
Non è tutto poiché si aggiungevano lavori di ristrutturazione sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari situate negli ultimi due piani i cui proprietari ristrutturavano completamente le loro abitazioni.
A fronte della stipula del contratto assicurativo contro i danni per incendio la Compagnia di assicurazioni risarciva il Condominio per il danno subito.
Le somme venivano dunque erogate a titolo di risarcimento e non a titolo di anticipazione o rimborso delle spese per i lavori di ripristino dell'edificio.
Alla luce di quanto sopra, il Condominio istante chiedeva all'Agenzia delle Entrate se le spese sostenute per gli interventi di ricostruzione del tetto, volte a conseguire il miglioramento sismico dell'edificio, rientravano tra quelle ammesse al Superbonus 110% nonostante l'indennizzo corrisposto dalla Compagnia di assicurazioni.
Chiedeva inoltre ulteriori chiarimenti in merito al Bonus ristrutturazioni per interventi sulle parti comuni dell'edificio e sui singoli appartamenti.
Secondo l'Agenzia delle Entrate l'indennizzo corrisposto al Condominio dalla Compagnia di assicurazioni, a seguito del danno verificatosi per lo scoppio del rogo, non costituisce un rimborso delle spese resesi necessarie per il ripristino dell'immobile.
Essendo corrisposto a titolo di risarcimento del danno non deve essere sottratto dalle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori che danno diritto al beneficio fiscale, le quali, restando totalmente a carico del Condominio, saranno dunque portate totalmente in detrazione.
Solo qualora un contributo servisse a finanziare i lavori o a rimborsare le spese sostenute non vi sarebbero i presupposti per il Superbonus110.
Nella risposta fornita al Condominio l'Amministrazione Finanziaria effettua un riepilogo del quadro normativo da applicare. L'Agenzia precisa che con il Decreto Rilancio è prevista la detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per interventi finalizzati al miglioramento energetico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Nello specifico, l'intervento di ricostruzione del tetto potrà essere portato in detrazione con aliquota massima purché possa ritenersi intervento trainante antisismico, in base ai requisiti fissati dal Decreto Rilancio all'articolo 119 comma 4.
Viene inoltre evidenziato che gli interventi volti al miglioramento antisismico dovranno essere asseverati dai professionisti abilitati che effettuano la progettazione strutturale, la direzione lavori e il collaudo, iscritti agli ordini o collegi professionali.
I professionisti incaricati dovranno altresì attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Nella risposta fornita al Condominio l'Agenzia delle Entrate riepiloga inoltre quali sono i presupposti per accedere al Bonus Ristrutturazioni, ovvero, la detrazione fiscale riconosciuta per le spese sostenute in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La detrazione è pari al 50% e spetta in caso di lavori effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e sulle loro pertinenze.
Si tratta, nello specifico, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia.
Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria.
La detrazione del 50% è calcolata su un ammontare complessivo di spesa che non superi i 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Con la circolare 28/2022 cui l'Agenzia delle Entrate fa riferimento il Fisco chiarisce quindi che l'indennizzo assicurativo, corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.
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