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Coloro che sostengono spese per lavori rientranti nel superbonus 110% possono optare, al posto della detrazione fiscale, per la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura.
La detrazione fiscale pari al 110% di cui si parla molto ultimamente, non è l'unica possibilità concessa al contribuente che effettui dei lavori in casa di riqualificazione energetica e miglioramento antisismico.
Requisito necessario è che le spese vengano effettuate negli anni 2020 e 2021 (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021).
Vediamo nel dettaglio quali sono le alternative spettanti al contribuente, al posto della detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento delle spese.
Anziché fruire della detrazione fiscale, il contribuente che ha sostenuto delle spese per le quali ha diritto al Superbonus 110 potrà fruire di un contributo, sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto all'impresa che ha realizzato le opere. Detto contributo non potrà superare il corrispettivo stesso che di fatto viene anticipato dal fornitore dei beni e dei servizi oggetto di agevolazione.
Il fornitore che non ha ricevuto il compenso alla prestazione avrà diritto a recuperare il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante al cliente.
La norma prevede la facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Per meglio chiarire il meccanismo è possibile fare un esempio.
Il contribuente effettua una spesa di 30.000 euro. La detrazione del 110 è pari a 33.000 euro.
Lo sconto in fattura, coincidente con la detrazione fiscale, sarà pari a 33.000 euro. Il fornitore maturerà così un credito di imposta di pari importo. Ricordiamo che l'impresa potrà anche applicare uno sconto parziale.
L'ottenimento dello sconto in fattura è subordinato alla volontà dell'impresa che ha la facoltà di aderire o meno alla richiesta del committente. Laddove l'impresa manifesti una volontà in tal senso, lo sconto in fattura rappresenta una scelta vantaggiosa per il contribuente rispetto all'utilizzo diretto della detrazione fiscale in dichiarazione, in quanto consente al soggetto di non sostenere, in tutto o in parte, un esborso economico. Tra l'altro, qualora si scelga per l'utilizzo diretto, il contribuente, oltre a dover sostenere delle spese anche ingenti, è costretto ad attendere 5 anni prima di rientrare nell'investimento fatto, pur ottenendo l'intero importo.
Altra alternativa rispetto alla detrazione fiscale (abbiamo visto sopra lo sconto in fattura) è la cessione del credito di imposta (in tutto o in parte) che corrisponda alla detrazione spettante al contribuente. Il credito d'imposta maturato verrà ceduto all'impresa che ha eseguito i lavori oppure ad altri soggetti come istituti di credito e intermediari finanziari.
A coloro che ricevono il credito spetterà la facoltà di successive cessioni.
I crediti vengono utilizzati in compensazione avvalendosi del modello F24.
Si usufruirà del credito d'imposta con le stesse modalità di ripartizione in quote annuali impiegate per la detrazione fiscale. L'opzione dovrà essere esercitata in via telematica e a tal fine ci si potrà avvalere delle prestazioni di professionisti abilitati.
La procedura da seguire viene dettagliata nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 che prevede modulo e istruzioni da seguire. Cosa succede qualora siano più soggetti a sostenere la spesa relativa a interventi eseguiti sul medesimo immobile?
Ciascun contribuente potrà stabilire se fruire direttamente della detrazione o avvalersi delle opzioni previste, a prescindere dalla scelta effettuata dagli altri. Per interventi realizzati sulle parti comuni di uno stabile condominiale non è necessario che il condominio eserciti l'opzione, sconto in fattura o cessione del credito che sia. Alcuni condomini potranno in autonomia, scegliere di beneficiare della detrazione fiscale mentre altri potranno optare per lo sconto o la cessione del credito.
Per rendere il tutto possibile, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare il software per consentire la comunicazione dei crediti e degli sconti. Ricordiamo che tali procedure sono possibili sia per le nuove detrazioni Superbonus (spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica) che per le classiche detrazioni in ambito edile.
Una volta che si è giunti a un accordo con l'impresa o altro soggetto, il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Il dato deve essere comunicato in via telematica a partire dal 15 ottobre 2020.
Prima di entrare nel merito di quelli che sono gli adempimenti da espletare al fine di fruire effettivamente dei vantaggi derivanti dal Superbonus 110 dobbiamo precisare che le nuove disposizioni inerenti la maxi agevolazione si aggiungono a quelle già in vigore relative alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione, ecobonus e sismabonus.
A differenza delle altre detrazioni sopra indicate per il sismabonus la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Ai fini dell'opzione per la cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura il contribuente dovrà acquisire il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato (si pensi ad un commercialista). Quest'ultimo attesta la conformità dei dati contenuti nella documentazione a quelli che sono i presupposti per accedere al sismabonus e alle sue agevolazioni da un punto di vista fiscale.
Un professionista tecnico dovrà altresì rilasciare delle asseverazioni che certifichino da un punto di vista tecnico e sempre ai fini dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi oggetto di agevolazione.
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