|
Ultimamente, in tema di agevolazioni fiscali per interventi edilizi, si parla molto delle novità sulla cessione del credito.
Il Decreto Sostegni-Ter ha infatti disposto che dal 2022 in poi il credito potrà essere ceduto solamente una volta e non più illimitatamente. La cessione del credito vale anche in caso di SAL, purché lo Stato Avanzamento Lavori sia riferito ad almeno il 30% dell'intervento complessivo.
Ci si chiede, quindi, cosa succede nel caso in cui il primo SAL emesso faccia riferimento a spese sostenute in due anni differenti; nello specifico, nel periodo temporale a cavallo tra il 2021 e il 2022. L'Agenzia delle Entrate affronta la questione nella risposta n. 56/2022.
Anzitutto, l'Agenzia delle Entrate ricorda che lo Stato Avanzamento Lavori:
riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora.
Si tratta quindi di un documento in cui vengono precisati il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza l'ammontare dell'ulteriore acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
Ciò premesso, il Fisco prosegue riportando quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio:
Si precisa inoltre che il 30% può riferirsi anche a interventi realizzati in periodi d'imposta diversi.
Quindi, per poter usufruire della cessione del credito:
Per gli acconti corrisposti nell'anno 2021, invece, si può fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta. Ed eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.
|
||