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Qualche giorno fa, martedì 18 aprile, l'Amministrazione finanziaria ha pubblicato il provvedimento n. 132123, recante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi.
Si tratta, in particolare, di chiarimenti principalmente di ordine pratico, per la fruibilità di un più ampio termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta, derivanti dall'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito.
La scelta del Legislatore di prevedere un più ampio termine per l'utilizzo dei crediti di imposta maturati, è essenzialmente dettata dalla necessità dare respiro a un sistema economico messo in ginocchio dalle continue battute d'arresto decise dagli ultimi Governi, garantendo la ripartenza del comparto edilizio.
L'art. 9, comma 4, D.L. 18 novembre 2022, n. 176 ha introdotto la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020, inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati.
È importante precisare che tale facoltà è prevista per le opzioni esercitate con riferimento alla prima cessione o per lo sconto comunicate all'Agenzia delle Entrate (ris. Agenzia delle Entrate 7 dicembre 2022 n. 71).
Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 11 aprile 2023 n. 38, di conversione del DL 11/2023, la platea di soggetti ammessi alla fruibilità dell'opzione nel più ampio termine è stata decisamente estesa a favore dei crediti d'imposta derivanti da interventi Superbonus, di cui all'art. 119, D.L. n.34/2020 bonus barriere architettoniche 75%, di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, e al sismabonus, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16, D.L. n. 63/2013.
Ai fini dell'utilizzazione della diluizione prevista per l'utilizzo del credito di imposta, occorre fare esclusivamente riferimento ai crediti d'imposta, che devono essere non ancora utilizzati.
Il provvedimento del direttore delle Entrate ha chiarito che il più ampio termine di fruizione è esercitabile per la quota residua non ancora utilizzata delle rate dei crediti riferite alle spese sostenute:
Come per la maggior parte dei servizi di natura fiscale, l'opzione per il periodo più ampio deve essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle Entrate, accedendo alla propria area riservata.
A decorrere dal prossimo 2 maggio sarà operativo il nuovo sistema di comunicazione all'interno della “Piattaforma cessione crediti”.
Dal prossimo 3 luglio la comunicazione potrà essere inviata, a mezzo del medesimo servizio web, anche avvalendosi della consulenza fornita da un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/98 e successive modificazioni, munito di delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti.
In ogni caso, al riguardo il provvedimento precisa che, nelle ipotesi in cui si opti per l'invio a mezzo di intermediario, il titolare dei crediti è avvisato tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
È importante precisare che l'opzione per fruire del più ampio termine per cessioni del credito, una volta comunicata all'Agenzia delle Entrate sia se inoltrata direttamente sia a mezzo dell'intermediario è irrevocabile e immediatamente efficace e senza possibilità di rettifica o annullamento e non consente cessioni a terzi delle rate diluite.
Ciò significa che le rate possono essere utilizzate esclusivamente dal fornitore o cessionario che ha optato per la diluizione esclusivamente in compensazione sul modello F24 nel rispetto del nuovo arco temporale di anni dieci e non potranno essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.
Eventuali somme residue non potranno essere oggetto di ulteriori cessioni ad altri soggetti.
Con il citato provvedimento direttoriale, l'Agenzia, al fine di chiarire le modalità attuative della nuova fruibilità dell'opzione di cessione del credito e sconto in fattura, riporta un esempio chiarificatore, che si ritiene utile riportare.
Nel provvedimento, infatti, si riporta l'esempio, di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell'importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbire tale quota in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023.
L'agenzia chiarisce che tale soggetto potrà, alternativamente:
• stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell'anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all'Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro.
Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all'Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;
• attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all'Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.
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