Per l'Agenzia delle Entrate spetta il Superbonus per le spese degli interventi di isolamento esterno per ambienti non riscaldati se si eliminano i ponti termici
Ambienti non riscaldati eliminando i ponti termici con Superbonus
Incluse nell'incentivo le spese degli ambienti non riscaldati se trattasi di opere accessorie necessarie per completare l'intervento edilizio.
Possono rientrare nell'ambito del Superbonus le spese relative alla coibentazione delle pareti del box interrato o del pavimento dei balconi, se questi interventi sono necessari per eliminare i ponti termici. Con risposta numero 665/2021, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che per valutare se le spese siano o meno ammissibili alla detrazione, bisogna considerare il risultato finale, quindi anche gli interventi di isolamento esterno degli ambienti non riscaldati necessari al miglioramento dei ponti termici degli ambienti riscaldati.
Nello specifico, un contribuente si rivolge all'Agenzia delle Entrate, perché vorrebbe eseguire degli interventi di consolidamento e di risparmio energetico, in un mini condominio composto da due appartamenti al piano terra e al primo piano e, da due box nel seminterrato.
Secondo il contribuente, dovrebbero rientrare nel Superbonus le spese per la coibentazione del box e dei balconi, dopo aver realizzato il cappotto su una superficie superiore al 25% di quella a confine con i vani riscaldati, in quanto finalizzato al miglioramento complessivo della coibentazione dell'edificio.
L'Agenzia delle Entrate, fornisce al riguardo il suo parere positivo, precisando che la detrazione spetterebbe per i lavori che verranno eseguiti sulle facciate esterne degli ambienti riscaldati, ovvero lungo il perimetro del piano rialzato e del primo piano, per quelli effettuati sulle facciate esterne degli ambienti non riscaldati, ovvero lungo il perimetro del piano seminterrato e del piano del sottotetto, nonché su alcuni elementi di aggetto quali gronda e balconi.
Il Superbonus è ammissibile quando il rispetto e il miglioramento dei requisiti energetici previsti dalla normativa di riferimento, siano certificati dal competente tecnico abilitato, in relazione alle porzioni dell'isolamento esterno degli ambienti non riscaldati necessari al miglioramento dei ponti termici degli ambienti riscaldati.
In conclusione, per l'Agenzia delle Entrate, quando si tratta di interventi complementari e accessori utili a garantire un risultato ottimale del lavoro edilizio, anche le spese per le pareti fredde possono essere incluse nell'agevolazione.
Un parere, questo, totalmente diverso rispetto a quanto sostenuto dall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), che continua a escludere tale possibilità.