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I costi per gli interventi di isolamento termico rientranti nel Superbonus 110% introdotto dal DL Rilancio 2020 devono essere sostenuti da tutti i condomini.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10371 del 20 aprile 2021, nella quale si chiariscono le modalità di ripartizione delle spese relative alla coibentazione di un edificio costituito in condominio.
Come vedremo, secondo la Corte di Cassazione, il cappotto termico non può essere considerato un'innovazione voluttuaria o gravosa e dunque tutti i condomini saranno tenuti a partecipare alla spesa necessaria, per la quale è possibile fruire dei benefici fiscali.
Ne consegue che, qualora nel condominio vengano deliberati interventi di isolamento termico dell'edificio, i piani interrati, non coinvolti direttamente dall'intervento, non potranno sottrarsi al pagamento della spesa, in proporzione al valore della proprietà di ciascuno.
Riassumiamo brevemente il caso esaminato dalla Corte di Cassazione per comprenderne la decisione dei Giudici Supremi. Di seguito lo svolgimento dei fatti più significativi:
Si instaura dunque un giudizio che li vede soccombenti sia dinnanzi al Tribunale che davanti alla Corte d'Appello. La vicenda giunge dunque in Cassazione seguito ricorso da loro proposto nei confronti del condominio ma anche in questa sede le loro pretese vengono respinte.
La Sentenza della Corte di Cassazione vuole rispondere ad una domanda: a fronte della delibera di un intervento di isolamento termico che non coinvolge tutto l'edificio, possono i condomini che non beneficiano dell'opera opporsi al pagamento delle spese che l'amministratore ritiene loro spettanti?
Secondo i condomini che nel caso esaminato hanno impugnato le delibere assembleari questo è possibile per le seguenti ragioni:
A dispetto di quanto sostenuto dai ricorrenti, secondo la Corte di Cassazione l'intervento di isolamento termico sulle superfici esterne del condominio, pur rientrando nell'ambito delle innovazioni, non costituisce un'opera voluttuaria o gravosa.
Cerchiamo di capire cosa si intenda con tali termini, al fine di comprendere le motivazioni della decisione assunta dai Supremi Giudici nonché la portata dei suoi effetti.
Il riferimento normativo relativo alle opere gravose o voluttuarie è l'articolo 1121 codice civile che ne descrive significato e disciplina.
Sono voluttuarie le innovazioni che incidono sull'entità sostanziale o sulla destinazione della cosa ma che risultano prive di un'utilità in senso oggettivo e che dunque possono essere considerate di mero abbellimento quindi superflue.
Sono gravose le innovazioni particolarmente onerose per chi le deve sostenere in rapporto all'edificio di cui si tratta.
In base al disposto legislativo di cui sopra, qualora un intervento sia configurato come innovazione e comporti una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, nel caso in cui consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Dunque, solo nel caso in cui l'intervento consenta un'utilizzazione separata, i condomini che non ne vogliano o non possano trarne vantaggio, potranno non partecipare alla relativa spesa.
Siamo di fronte ad un'eccezione al principio di obbligatorietà del rispetto delle decisioni assembleari per tutti i condomini, di cui all'articolo 1137 codice civile.
Qualora invece l'utilizzazione separata non sia possibile, se siamo in presenza di un'opera voluttuaria o gravosa, l'innovazione non è consentita, non potrà cioè essere realizzata, a meno che la maggioranza che l'ha deliberata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Secondo il parere espresso dalla Corte di Cassazione il caso di specie non può configurarsi come Innovazione gravosa o voluttuaria in quanto i lavori di coibentazione sono da considerarsi finalizzati al risparmio energetico.
Visto il miglioramento dell'efficienza energetica dello stabile che ne consegue sono tali da compensare la spesa iniziale che peraltro risulta detraibile.
Si tratta in pratica di un investimento che non va a fondo perduto.
Secondo aspetto da evidenziare è che l'isolamento termico non è neanche suscettibile di un utilizzo separato o comunque non è un'opera che possa servire i condomini in misura differente.
I Supremi Giudici sanciscono dunque la non applicabilità, nella fattispecie considerata, della causa di esonero dal pagamento delle spese di cui all'articolo 1121 codice civile.
La ripartizione delle spese non può avvenire in proporzione all'uso effettuato né implicare l'esclusione dall'uso di taluni condomini.
Il cappotto termico è un intervento di miglioramento dell'efficienza energetica destinato al vantaggio comune e goduto dall'intera collettività.
Ne consegue che, laddove la realizzazione dello stesso sia deliberata dall'assemblea, trova applicazione l'art. 1123, comma 1, codice civile, per il quale le spese devono essere sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Una volta approvato il preventivo di spesa e dunque la necessità di effettuare un determinato lavoro costituente innovazione, ne consegue per tutti i condomini l'obbligo di partecipare alla spesa.
La ripartizione ha valore meramente dichiarativo del criterio di calcolo adottato e non costitutivo dell'obbligazione in sé, già sorta nel momento di approvazione della spesa.
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