|
L'Agenzia delle Entrate ha affermato che le spese per l'impianto fotovoltaico rientrano nell'agevolazione del Superbonus 110% anche se i pannelli solari vengono installati sul tetto del fabbricato adiacente.
L'installazione degli impianti può quindi essere effettuata anche sulle pertinenze delle unità immobiliari, e l'agevolazione spetta anche nel caso in cui l'installazione venga effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio (esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto).
Nella circolare n. 30/E del 2020, è stato più specificatamente chiarito che l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:
L'installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari.
Il Fisco ha inoltre sottolineato che la Legge di Bilancio 2021 ha modificato il comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che l'installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche su strutture pertinenziali agli edifici, confermando quindi la volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell'agevolazione in argomento.
Se sussistono tutti i requisiti previsti per la fruizione della normativa agevolativa e, in particolare, che venga effettivamente realizzato almeno un intervento trainante sull'edificio che usufruirà dei benefici dell'impianto fotovoltaico, quest'ultimo può essere installato anche su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati.
A tal proposito, si ricorda che per interventi trainanti si intendono tutti quegli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché l'adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus.
|
||