L'Agenzia delle Entrate spiega qual è l'iter da seguire per l'ammissione alla detrazione fiscale del 110% per l'istallazione di un impianto solare fotovoltaico
Superbonus 110% e fotovoltaico: l'AdE spiega l'iter burocratico da seguire
L'art. 119, comma 5 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) permette di usufruire del Superbonus 110% per le spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, se realizzati congiuntamente a uno dei cosiddetti interventi trainanti.
Nello specifico, possibile detrarre al 110% le spese sostenute fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico.
Se invece l'intervento si configura come ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, allora, il predetto limite di spesa si riduce a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.
Il superbonus 110% applicato a fotovoltaico e sistemi di accumulo è subordinato alla cessione dell'energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l'autoconsumo, a favore del Gestore dei servizi energetici (GSE).
In questo iter burocratico c'è però un problema di tempistiche.
Infatti, tra il momento in cui si presenta l'istanza al GSE, e l'accettazione propedeutica alla successiva attivazione della convenzione, di solito trascorre parecchio tempo. Cosa che non va assolutamente d'accordo con le scadenze perentorie dei vari bonus.
A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha spiegato (risposta n. 57 del 31 gennaio 2022), ripercorrendolo, il processo di approvazione della cessione dell'energia al GSE.
Vediamolo insieme.
Per prima cosa, la procedura di ammissione al servizio di ritiro dedicato per la remunerazione dell'energia non auto-consumata in sito, prevede che il GSE effettui un'istruttoria sui profili di propria competenza per accertare se l'impianto di produzione possa essere ritenuto idoneo, o meno, a tal fine.
Al termine di tale istruttoria, il GSE comunica quindi al contribuente, tramite mail, l'accettazione dell'istanza, che è propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. Dopo l'invio dell'accettazione dell'istanza, il contribuente deve sottoscrivere una convenzione ed inviare copia al GSE, il quale provvederà al suo perfezionamento.
Sulla base dell'iter appena descritto, il contribuente può dunque fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto col Gestore dei servizi energetici purché sia in possesso della comunicazione di accettazione dell'istanza da parte del GSE.