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Ecco le specifiche da parte dell'Agenzia dell'Entrate per contribuenti e professionisti che si apprestano ad inviare la comunicazione relativa all'opzione per sconto in fattura o alla cessione del credito di imposta.
L'Agenzia delle Entrate ha infatti messo a punto una guida contenente le istruzioni aggiornate in merito alle modalità per predisporre e trasmettere in via telematica la scelta effettuata dal contribuente.
Le indicazioni sono contenute nel provvedimento datato 30 marzo 2021 che si rivolge a coloro che, in alternativa alle detrazioni fiscali nell'ambito del Superbonus o dei bonus casa, vogliano avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Più nello specifico si tratta delle opzioni che il Decreto Rilancio ha previsto in caso di Superbonus,bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e in caso di installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Per comunicare il modello relativo alla cessione del credito il termine ultimo previsto è slittato al 31 aprile 2022, anziché il 15 aprile in sostituzione già dell 31 marzo come in precedenza previsto.
Di seguito spiegheremo meglio in cosa consistono le indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria relativi a:
Amministratori di condominio, così come singoli contribuenti o esperti del settore dovranno tener conto delle nuove istruzioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.
Per gli interventi condominiali identificati con codice n. 16 e n. 17 viene previsto un limite di spesa pari a 96.000 euro da moltiplicare per il numero di unità immobiliari presenti. A quali lavori si fa riferimento?
L'Agenzia delle Entrate, nel fornire tali specifiche fa riferimento con il codice n. 16 alle comunità energetiche per i lavori di risparmio energetico rientranti nel superbonus 110%.
Condizione necessaria per fruire del beneficio fiscale è che contestualmente venga effettuata l'installazione di impianti che facciano uso di fonti di energia rinnovabile.
Con il codice n. 17 ci si riferisce invece ai lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e manutenzione ordinaria delle parti comuni di un condominio.
L'Agenzia delle Entrate ha identificato delle situazioni per le quali l'Asseverazione da parte di un tecnico abilitato non è obbligatoria.
Qualora venga barrata la casella Superbonus (o la dicitura Intervento su immobile con restrizioni edilizie – Superbonus) qualora l'intervento trainante comporti l'accesso al Sismabonus, l'Asseverazione sull'efficienza energetica, sarà facoltativa in caso di interventi trainati identificati con il codice n.19 e n.20.
Resta comunque necessario il rilascio del visto di conformità.
Ricordiamo che il visto di conformità è la certificazione rilasciata da commercialisti, caf, consulenti del lavoro che attesta la presenza di tutti i requisiti necessari per poter fruire della detrazione in caso di Superbonus 110%.
Nella fattispecie sopra considerata si fa riferimento ai lavori trainati di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti.
Qualora vengano eseguiti degli interventi su edifici danneggiati dal eventi sismici, vengono previsti dei limiti di spesa differenti. La novità è che vengono aumentati del 50% qualora gli interventi risultino ammessi al Superbonus 110%.
In base a quali parametri vengono individuati tali casi?
Secondo le specifiche dell'Agenzia delle Entrate nella comunicazione per la cessione del credito sarà necessario indicare il nuovo valore S (che sta per SISMA) nel campo Tipologia Immobile (T/U) del riquadro che contiene i dati catastali dell'edificio.
Affinché i limiti di spesa possano venire raddoppiati è necessario che gli interventi eseguiti siano riconducibili ai codici 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 26 delle istruzioni diffuse dall'Agenzia delle Entrate per procedere con la compilazione del modulo di comunicazione. Si tratta di lavori, più genericamente rientranti nell'Ecobonus e nel Sismabonus.
In riferimento agli interventi condominiali, il nuovo valore S (SISMA) deve essere indicato per tutte le unità immobiliari, affinché si possa beneficiare dell'incremento pari al 50% dei limiti di spesa. Deve altresì essere stata barrata la casella Superbonus 110%.
Per quanto concerne i fabbricati danneggiati dal sisma si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali in alternativa al contributo fornito per la ricostruzione di tali fabbricati, nel caso vengano sostenute delle spese per il loro ripristino.
Vengono incluse anche le case diverse dall'abitazione principale purché non destinate ad attività imprenditoriali.
Novità in arrivo anche in ambito di domotica. In riferimento all'acquisto, installazione, messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto (Sistemi building automation), identificati con il codice numero 12, il limite di spesa da portare in detrazione viene fissato a 15.000 euro in caso di spese sostenute nel corso del 2021.
Per concludere la trattazione, specifichiamo che l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che per gli interventi eseguiti in ambito condominiale il codice fiscale del beneficiario della detrazione che cede il credito di imposta deve essere diverso dal codice fiscale del Condominio.
A partire dal 9 maggio e fino al 13 maggio 2022 sono stati riaperti i termini per poter procedere con eventuali correzioni delle operazioni effettuate nel momento in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito d'imposta.
Questo sta a significare che potranno essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni inviate dal 1° al 29 aprile, l'ultimo termine, come abbiamo visto, stabilito per optare per sconto in fattura o cessione del credito.
Tale comunicazione è contenuta nella risoluzione n. 21/E/2022.
Si potranno inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni precedentemente trasmesse nonché ritrasmettere comunicazioni che erano state scartate.
A parte la questione delle date in merito alle comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate dobbiamo segnalare che nel corso del tempo sono state apportate delle modifiche per quanto concerne le possibilità di cessione del credito successive alla prima.
Con il Decreto Aiuti sono state fissate alcune regole. Possibili fino a 4 cessioni del credito ma la cessione veramente libera è la prima.
Il primo contribuente può cedere il credito a qualunque soggetto terzo, all'impresa di costruzioni, alla banca , all'assicurazione o ad un intermediario abilitato, insomma non ci sono vincoli. La cessione deve essere totale poiché vige il divieto di frammentazione dei crediti.
La seconda e terza cessione possono essere effettuate solo a soggetti controllati.
Si tratta di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Cosa succede per la quarta cessione? Con il DL Aiuti è consentito esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare una ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione. Potranno dunque cedere il credito ai propri correntisti purché si tratti di clienti professionali o la banca capogruppo.
Oltre ad avere l'esclusiva sulla quarta cessione le banche potranno, a partire dalla seconda cessione, cedere i crediti alle condizioni identiche alla quarta.
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