Superbonus 110: chi sono i beneficiari dei lavori trainati
Durante lo speciale Telefisco dello scorso 15 giugno, si è fatta chiarezza su alcuni aspetti riguardanti i cosiddetti lavori trainanti e i trainati.
Ricordiamo che l'abbinamento tra trainanti e trainati ha il preciso scopo di concentrare i lavori agevolati in quegli edifici dove vengono raggiunti i requisiti richiesti per il Superbonus. Sulla base di questa premessa, non interessa chi effettivamente sostiene le spese (l'importante è che si tratti di soggetto ritenuto agevolabile).
Ecco alcuni esempi pratici in cui il soggetto che sostiene le spese del trainante, dà la possibilità a un altro di sfruttare il Superbonus 110 per i trainati. Trattasi di unità immobiliari:
- in comproprietà tra coniugi, fratelli, etc
- di proprietà di un solo soggetto, ma in cui un altro ha titolo per eseguire gli interventi (es. familiare convivente, coniuge separato assegnatario dell'immobile, futuro acquirente con preliminare registrato, convivente di fatto, etc
- con suddivisione delle opere tra proprietario e inquilino (o comodatario)
- condomini dove i lavori alle parti comuni sono pagati soltanto da uno o più condòmini
- bifamiliari con proprietà distinta in cui, previo accordo tra le parti, i lavori trainanti vengono realizzati solamente da uno dei proprietari
Tale principio non andrebbe applicato solamente al caso specifico del Superbonus, ma varrebbe anche per gli altri bonus.
In pratica, ognuno ha la facoltà di accollarsi la quota di spese che è in grado di sostenere, senza alcun tipo di vincolo particolare.
D'altra parte, nella circolare 24/E/2020, già si leggeva che, se più soggetti sostengono spese per interventi realizzati sullo stesso immobile di cui sono proprietari, ognuno può decidere se fruire direttamente della detrazione oppure se esercitare una delle altre opzioni possibili.
Più complicato è invece il caso in cui l'immobile sia di proprietà di un'impresa. In tal caso, infatti, sulla base di precedenti risposte dell'Agenzia delle Entrate, andrebbe valorizzato l'utilizzatore dell'immobile piuttosto che il proprietario del medesimo.
Il bonus è invece precluso per tutti i soci di società commerciale che utilizzano l'unità residenziale di proprietà della società.