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Con la ripartenza del settore dell'edilizia, arenatosi durante l'emergenza sanitaria da Covid 19, molte sono le novità per i professionisti che si sono susseguite nel tempo, a fronte di un quadro normativo che risulta in continua evoluzione.
Per ottenere il riconoscimento del Superbonus 110% sono previste molteplici asseverazioni da parte dei tecnici esperti. Si tratta di dichiarazioni obbligatorie in mancanza delle quali non verrà concesso al contribuente alcun bonus fiscale.
Ricordiamo che, a fronte di considerevoli responsabilità, in forza di nuovi provvedimenti legislativi, si sono inasprite le sanzioni comminate al tecnico abilitato che commetta errori o rilasci asseverazioni false.
A protezione del bilancio dello stato e del cliente il professionista dovrà sottoscrivere una polizza di responsabilità civile, in previsione di eventuali richieste di risarcimento danni che siano connessi alla sua prestazione.
Vediamo più nel dettaglio quali siano i requisiti della polizza assicurativa da sottoscrivere.
Con la conversione in legge del Decreto sostegni ter sono stati apportati dei cambiamenti in tema assicurazione dei tecnici asseveratori.
Entrato in vigore il 29 marzo 2022 il decreto in questione ha recepito anche il Decreto Antifrode bis.
Sul tema polizze assicurative, come vedremo, il massimale non sarà più necessariamente commisurato (come inizialmente previsto dal Decreto Rilancio) al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e non è più sempre previsto un valore minimo pari a 500.000 euro. Acquisirà rilevanza l'importo dell'intervento da asseverare, anche ai fini della copertura assicurativa.
A seguito delle ultime novità normative al tecnico asseveratore si prospettano più soluzioni per tutelare la sua attività.
In primo luogo una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale dedicato al singolo intervento comportante attestazioni o asseverazioni, pari all'importo oggetto di attestazione o asseverazione.
Come seconda alternativa il professionista potrà estendere la polizza rc professionale relativa alla sua attività ordinaria, anche all'attività di attestazione e asseverazione.
Come ultima opzione egli potrà munirsi di una polizza a consumo con massimale adeguato al numero delle asseverazioni e comunque pari ad almeno 500.000 euro. Tale polizza sarà dedicata alla sola attività di asseverazione senza che venga individuato un intervento specifico.
La polizza assicurativa non è l'unico punto di rilevante importanza per i professionisti. Con il Decreto Rilancio vengono introdotte pesanti sanzioni a carico dei tecnici abilitati, qualora venissero rilasciate delle dichiarazioni infedeli. Con la più recente normativa si è dato luogo ad un inastrimento delle suddette sanzioni.
Nello specifico sono previsti:
Le suddette sanzioni vengono applicate nei confronti dei tecnici abilitati alle asseverazioni, in caso di informazioni o attestazioni false nonché in caso di omissione di informazioni rilevanti, con penalità aggiuntive se c'è dolo.
In queste circostanze il soggetto che aveva diritto alla detrazione fiscale decadrà dal beneficio.
A verificare sulla veridicità delle informazioni e dei dati attestati e asseverati dai professionisti incaricati sarà comunque il Ministero dello Sviluppo economico.
Più lavoro e maggiori oneri in capo ai tecnici professinisti in caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica. Di seguito le condizioni che devono essere presenti per poter fruire del superbonus:
In caso di interventi come cappotto termico, impianti fotovoltaici o sostituzione di caldaie sarà dunque necessario incaricare un professionista abilitato; in mancanza di asseverazione non sarà possibile ottenere il superbonus.
Anche al fine di effettuare la cessione del credito o di ottenere lo sconto in fattura i tecnici avranno il compito di certificare la presenza dei requisiti minimi e la congruità della spesa sostenuta alla tipologia di lavoro realizzato.
Il professionista dovrà rilasciare un APE, ovvero un attestato di prestazione energetica poiché, come abbiamo visto, gli interventi devono comportare necessariamente un miglioramento di almeno 2 classi energetiche o comunque il raggiungimento della classe energetica più alta.
Una copia dell'asseverazione rilasciata dal tecnico deve essere inviata per via telematica all'Enea.
I dettagli relativi alle modalità di trasmissione sono lasciate ad un successivo decreto da parte del Mise che fornirà tutte le indicazioni utili al riguardo.
Per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, restano valide le norme generali del Sismabonus; si considera inclusa anche la regola relativa alla non applicabilità del bonus a edifici ubicati in zona sismica 4.
Anche per questa tipologia di interventi i professionisti saranno tenuti a rilasciare apposita asseverazione per evitare la decadenza dal beneficio.
L'adempimento spetta al professionista che si è occupato della progettazione strutturale direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico sulla base delle specifiche competenze professionali.
Come previsto in caso di interventi di efficientamento energetico, anche per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, i professionisti incaricati devono attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Novità relativa al Sismabonus è costituita dal passaggio dal 19% al 90% della percentuale di detraibilità del premio della polizza per la copertura delle calamità naturali a condizione che si proceda alla cessione del credito a un'impresa di assicurazione.
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