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L'ampio ventaglio di interventi agevolabili previsti dalla normativa fiscale, consente di mettere mano al nostro patrimonio immobiliare, comprese le pertinenze. Non solo abitazioni principali o anche seconde case.
A oggi è possibile intervenire anche sulle pertinenze, ovverosia, nel caso di immobili, ai sensi dell'art. 817 c.c., su porzioni destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra, usufruendo delle relative agevolazioni fiscali.
In linea generale, se non vi sono particolari difficoltà interpretative e applicative in merito alla possibilità di accedere ai benefici fiscali se si eseguono lavori sulle unità principali e sulle pertinenze non separate al fabbricato principale, più controversa potrebbe essere invece l'applicazione delle agevolazioni fiscali nelle ipotesi di lavori su pertinenze situate in fabbricato separato dal fabbricato principale.
Sul punto, si è di recente pronunciata l'Amministrazione finanziaria, con la risposta all'interpello 13 dicembre 2021, n. 806, in materia di Superbonus.
Il caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, con la citata istanza di interpello, riguardava interventi che interessavano un appartamento, facente parte di un edificio bifamiliare e una piccola costruzione staccata a uso accessorio, composta da due pertinenze, autonomamente accatastate, come autorimessa e cantina e staccate rispetto al fabbricato principale.
L'istante rappresenta che, su una delle due pertinenze, l'intervento consisterebbe in una demolizione e nella successiva ricostruzione, nel rispetto dellasagoma originaria, con un salto di almeno tre classi di rischio sismico.
Il dubbio relativo all'accesso di tali interventi sulla pertinenza ai benefici Superbonus, era essenzialmente dovuto al fatto che la pertinenza fosse staccata dal complesso principale.
L'Agenzia, con tale risposta, ammette la che la pertinenza staccata dall'edificio possa godere del beneficio del Superbonus (nel caso specifico riguardante un intervento di messa in sicurezza da un punto di vista sismico) con un suo massimale a parte, anche se l'intervento non interessa anche il fabbricato principale.
Dopo aver chiarito tale perplessità, l'Agenzia precisa anche le modalità con le quali procedere al calcolo del massimale di spesa.
Nel riprendere un proprio orientamento, già espresso nella circolare n. 30/E del 2020, l'Amministrazione stabilisce che, ai fini del calcolo del tetto di spesa dei lavori sulle parti comuni non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi, che saranno soggette a un massimale a parte.
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